Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21286 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/08/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 09/08/2019), n.21286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20752/2014 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 72, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO MARULLO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.G., domiciliato ope legis presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE

NEGRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4301/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 10/12/2013 R.G.N. 647/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 10.12.2013 la corte d’appello di Lecce, parzialmente riformando la sentenza del tribunale di Brindisi, che aveva accolto solo in parte il ricorso, ha respinto la domanda di T.C. diretta a far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto presso lo studio del l’avv. N.G. dal settembre 2002 sino al maggio 2005, con condanna del N. al pagamento di differenze retributive e delle retribuzioni dal giorno del licenziamento orale e comunque al risarcimento del danno per mancata percezione dell’indennità di disoccupazione.

La corte leccese ha escluso che il rapporto di lavoro potesse avere natura subordinata non sussistendo alcuna etero direzione dell’attività lavorativa della T., che aveva svolto attività di praticante legale abilitata al patrocinio legale, senza che vi fosse stato un constante potere di controllo e di direzione da parte del N., neanche sussistendo un vincolo di esclusività di svolgimento dell’attività di legale solo per lo studio N., avendo la stessa lavoratrice dichiarato di aver lavorato in sostanziale piena autonomia, svolgendo attività legale anche nell’interesse di altri avvocati.

Ha inoltre rilevato la corte distrettuale che dalle stesse dichiarazioni rese dalla T. nel libero interrogatorio era emerso con chiarezza che il rapporto di lavoro costituito nel periodo dal gennaio 2003 sino al maggio 2005 con formale inquadramento come impiegata d’ordine secondo il CCNL degli studi professionali era simulato, ciò emergendo dalle testimonianze raccolte in primo grado, che avevano confermato che la T. collaborava con altri studi professionali, recandosi la mattina in Tribunale, anche per attività nell’interesse di altri studi, senza essere vincolata ad orari di presenza in studio, potendosi assentare per periodi di tempo anche non irrilevanti.

La corte, respinto l’appello principale della lavoratrice, in accoglimento dell’appello incidentale del N. ha condannato la T. alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione T.C. affidato a quattro motivi, a cui ha opposto difese con controricorso N.G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I motivi di ricorso hanno riguardato:

1) l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine sia alle eccezioni preliminari svolte dalla T. con memoria depositata in appello il 22.3.2003, dove si eccepiva la mancata rituale notifica della memoria di costituzione in appello contenente appello incidentale di N., memoria che non conteneva alcuna censura e/o indicazione dei motivi di appello incidentale in violazione degli artt. 414 e 437 c.p.c., sia in ordine ai capi della sentenza di primo grado impugnati dalla T., che la corte di appello non avrebbe esaminato, non rispondendo ai precisi motivi di appello principale e accertando l’inesistenza di un rapporto subordinato, che nessuna delle parti aveva richiesto, posto che la T. in primo grado aveva chiesto soltanto l’accertamento del rapporto di lavoro full time e non part time come poi ritenuto dalla corte di merito;

2) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e /o nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per essere andata la sentenza impugnata oltre il petitum delle parti, affermando la corte che l’attività svolta era stata resa in un regime di collaborazione coordinata e continuativa e non di subordinazione e che mai il N. aveva chiesto la nullità del contratto di lavoro subordinato per simulazione dello stesso, così che la corte distrettuale avrebbe non solo deciso ultra ed extra petitum, ma violato l’art. 1322 c.c., che prevede l’autonomia contrattuale, fermo restando le disposizioni inderogabili di legge, risultando pertanto viziata per ultrapetizione la sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

3) l’omesso esame e/o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la corte territoriale erroneamente rilevato che, quando anche avesse dovuto ritenersi la natura subordinata del rapporto, lo stesso non era di fatto più in essere sin dal settembre 2004, come riferito dai testi e come sancito dalla sentenza di primo grado: tale affermazione non troverebbe conferma alcuna nelle prove espletate e nelle deduzioni della parte convenuta che aveva precisato che il rapporto di lavoro era durato sino al settembre 2005; 4) la violazione e/o falsa applicazione di legge, con violazione degli artt. 414 e 436 c.p.c., per avere la corte accolto la domanda dell’appellante incidentale di condanna al rimborso “delle somme pagate nel corso del giudizio”, non trattandosi di domanda determinata nè determinabile in base agli atti di causa.

Va preliminarmente respinta l’eccezione sollevata dal controricorrente N. di inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione, atteso che la notifica del ricorso, perfezionatasi il 26.6.2014, è avvenuta entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza in data 10.12.2013. Nel caso di specie infatti il termine per l’impugnazione è di un anno, essendo il giudizio iniziato in primo grado prima del 4.7.2009, data in cui è entrato in vigore il termine semestrale ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1.

Il primo motivo ed il secondo motivo, che non possono sfuggire anche ad un giudizio di inammissibilità per mancata specificità ed allo stesso tempo per difetto di autosufficienza, sono infondati.

La ricorrente con il primo motivo formula in rubrica una censura di omesso esame di un fatto decisivo, che individua nelle eccezioni preliminari di inammissibilità della memoria di costituzione del N., formulate in memorie depositate in appello, che tuttavia non trascrive nella parte essenziale e rilevante, non chiarendone quindi la decisività. Sembra poi dedurre ancora l’omesso esame del contratto di lavoro stipulato nel gennaio 2003, ma egualmente tale contratto non viene trascritto e dunque non se ne illustra l’esatto contenuto, ai fini di dimostrarne la decisività in relazione all’oggetto della domanda poi svolta in giudizio, che ha ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, peraltro in termini affatto diversi da quelli che si deduce essere contenuti in detto contratto.

Nel secondo motivo si deduce una generica violazione di norme di diritto e di nullità della sentenza, censure che di fatto finiscono per lamentare un vizio di ultrapetizione, che avrebbe posto in essere la corte nell’affermare la natura non subordinata del rapporto intercorso tra le parti, eccezione che il convenuto e poi appellante incidentale N. avrebbe svolto nelle sue difese, ma che non sarebbe stata seguita da una specifica domanda di nullità per simulazione del contratto di lavoro stipulato tra le parti nel gennaio 2003. La ricorrente, in sostanza, nel non sempre lineare e chiaro iter argomentativo seguito, sembra quindi formulare nel secondo motivo un’ unica censura precisa di error in procedendo in violazione dell’art. 112 c.p.c..

Anche tale motivo non rispetta il principio di autosufficienza perchè parte ricorrente, pur avendo dato atto in calce al ricorso, del deposito delle memorie di costituzione del di N. nei due giudizi di merito, non trascrive nel proprio ricorso le argomentazioni difensive e le eccezioni contenute in tali atti, al fine di consentire un corretta valutazione delle difese e anche delle relative domande in essi spiegate. Le censure quindi risultano generiche ed in particolare non idonee in quanto non contengono tutti i riferimenti e le precisazioni necessari per individuare le dedotte violazioni, anche quelle processuali di cui in particolare al secondo motivo. Questa Corte ha infatti rilevato che quando si denuncia un “error in procedendo”, la cassazione è si giudice del fatto con il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi nel corrispondente motivo,nel rispetto del principio di autosufficienza, tutti gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame (cfr. per tutte Cass. n. 2771/2017).

Ma comunque le due censure non meritano accoglimento ove si consideri che le domande svolte dalla ricorrente in primo grado, poi reiterate in grado appello, così come riportate nel ricorso di legittimità, avevano ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, per un periodo più lungo e per un orario quotidiano maggiore, oltre che il riconoscimento di un inquadramento superiore a quello indicato nel contratto convenzionalmente stipulato, che non era, per la lavoratrice, corrispondente all’effettivo rapporto di lavoro concordato, che prevedeva lo svolgimento di “mansioni” che si erano concretizzate nella sostituzione in udienza e nella redazione di atti giudiziari.

Non ha dunque deciso la corte di merito ultra petitum, perchè ha invece correttamente accertato l’insussistenza dei fatti allegati dalla ricorrente ai fini dell’accertamento della subordinazione nei termini dalla stessa ricorrente individuati, considerando altresì le eccezioni svolte dal convenuto a prova contraria e quindi valutando le risultanze testimoniali, valutazione in questa sede preclusa ove attuata, come nelcaso in esame, senza che sia stato tralasciato l’esame di fatti storici decisivi, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Egualmente privo di fondamento si rivela il quarto motivo, mentre può ritenersi assorbito il terzo motivo, atteso che censura un passaggio della sentenza che esprime un doppia, subordinata e concisa, ratio decidendi che non inficia la valenza motivazionale di quella prima esaminata.

La condanna alla “restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata” di primo grado è generica ma non indeterminabile, ed inoltre la censura si limita ad affermare il carattere “indeterminabile degli atti di causa” della domanda di restituzione, senza riportare integralmente il contenuto della domanda (e non delle sole conclusioni), nonchè degli atti stessi, in tal modo risultando generica e priva di autosufficienza.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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