Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21285 del 20/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 20/10/2016, (ud. 10/10/2016, dep. 20/10/2016), n.21285
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5452/2009 proposto da:
ASPRA FINANCE SPA E PER ESSA UNICREDIT MANAGEMENT BANK SPA,
elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA 13. CAIROLI 6, presso lo
studio dell’avvocato PIERO GUIDO ALPA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARIO CONTALDI con procura notarile del Not.
Dr.ssa Z.N. in (OMISSIS) rep. n. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO GENOVA (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 109/2008 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,
depositata il 07/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/10/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DI DONNA per delega dell’Avvocato
ALPA che si riporta agli atti;
udito per il resistente l’Avvocato DE SOCIO che si riporta agli atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di
ragione in via principale, in subordine il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Banco di Sicilia s.p.a. (che ha poi ceduto il credito a Aspra Finance s.p.a., appartenente al Gruppo Bancario Unicredit), nella qualità di cessionaria del credito di Lire 2.189.905.000 di Società Italiana Residence s.r.l. relativo al rimborso di imposta IVA, risultante dalla richiesta di rimborso in sede di dichiarazione IVA presentata nel (OMISSIS), all’esito del mancato rimborso da parte dell’Ufficio IVA, propose domanda innanzi alla CTP di accertamento del diritto al rimborso della suddetta somma, oltre agli interessi dalla data della domanda di rimborso nonchè agli interessi anatocistici dalla data di presentazione del ricorso. La CTP rigettò il ricorso. L’appello proposto da Banco di Sicilia s.p.a. venne parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria che, sulla base della disposta CTU, riconobbe la spettanza di Euro 855.849,00 a titolo di rimborso.
Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi Aspra Finance s.p.a. e per essa UniCredit Management Bank s.p.a..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che la CTR ha omesso di pronunciare sulla domanda, riproposta in appello, di condanna al pagamento degli interessi sul rimborso dovuto e di applicazione dell’anatocismo.
Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis e dell’art. 1282 c.c.. Osserva la ricorrente che in base all’art. 38 bis, sulle somme oggetto di rimborso decorrono gli interessi nella misura prevista dal novantesimo giorno a decorrere dalla richiesta di rimborso.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 1224 c.c., comma 1 e art. 1283 c.c.. Osserva la ricorrente che spettano sul rimborso IVA gli interessi anatocistici.
Il primo motivo è fondato. Nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso la ricorrente ha enunciato il contenuto delle domande rispetto alle quali vi sarebbe stata omissione di pronuncia da parte della CTR. Trattandosi di violazione procedimentale è consentito l’accertamento del fatto processuale. Quanto esposto in ricorso, circa la proposizione della domanda, risulta verificato mediante l’esame del fascicolo processuale. Come risulta evidente il giudice tributario ha omesso di pronunciare sulle domande in questione, essendosi limitato a statuire solo in ordine alla spettanza del capitale corrispondente al rimborso richiesto.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016