Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21285 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. III, 14/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 14/10/2011), n.21285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ALTHAEA S.P.A. (OMISSIS) in persona del presidente del consiglio

di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dott.

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI

6, presso lo studio dell’avvocato MIANI GIUSEPPE rappresentata e

difesa dagli avvocati CONTE RICCARDO e MAIENZA MARIO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, CORSO D’ITALIA 92, presso lo studio dell’avvocato CINTIO

GIORGIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/2008 del TRIBUNALE di AOSTA, emessa il

6/6/2008, depositata il 06/06/2008 R.G.N. 1397/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato CINTIO GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 giugno 2008 il Tribunale di Aosta in accoglimento dell’opposizione all’esecuzione proposta nell’ottobre 2004 “a norma degli artt. 615 e 612 c.p.c.” da B.P.G. dichiarava l’insussistenza del credito della s.p.a. Althaea nei confronti della società Achillea, garantito dai soggetti esecutati, per la realizzazione del quale era intervenuta, avvalendosi della scrittura privata del febbraio 1997, nell’esecuzione avviata dalla s.p.a.

FinAosta, sulle seguenti considerazioni: 1) dalla consulenza d’ufficio espletata era risultato che alla società interveniente erano stati corrisposti complessivamente L. 2.096.660.000 da parte di soggetti facenti parte del c.d. gruppo Beck Peccoz, tra cui G. B.P., fideiussore di s.r.l. Achillea, Z.B., legale rappresentante di questa società, e da quest’ ultima direttamente; 2) a norma dell’art. 1193 c.c. gli adempimenti estinguevano i crediti posti a fondamento dell’intervento e non quelli successivi; 3) B.P.G. aveva versato L. 728.500.000 in due tempi: il 25 marzo 1997 ed il 15 maggio 1997 e la società Althaea gli aveva rilasciato quietanza; nel settembre 1999 la Atam, acquirente di partecipazioni azionarie della società Althaea, facenti capo ad Achillea e B.P.G., aveva versato L. 900.000.000 ad Althaea a parziale compensazione dei debiti di costoro ed infatti tale imputazione era indicata nel bilancio di questa società; B.P.G. e sua moglie, B. Z., con scrittura del dicembre 1999, avevano autorizzato Althaea a trattenere lire 150 milioni dovute come corrispettivo di azioni della società Artemisia a compensazione parziale dei debiti del gruppo Beck Peccoz; 4) nella scrittura del febbraio 1997 intervenuta tra la società Althaea e la società Achillea era stato convenuto che i pagamenti erano da imputare anche all’IVA e agli interessi al tasso convenzionale in caso di inadempimento, ma essendo invece stati effettuati i pagamenti suddetti, gli interessi non erano dovuti; 5) quindi il debito, al lordo di IVA pari a Euro 1.044.570,96, era stato estinto, con conseguente credito a favore di B.P.G. pari ad Euro 38.263,56 che la società Althaea, doveva restituirgli.

Ricorre s.p.a. Althaea cui resiste B.P.G..

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo deduce: “inammissibilità del ricorso per violazione del disposto dell’art. 512 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione del disposto dell’art. 512 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” e conclude con il seguente quesito: “Dica la S.C. se nel regime precedente la riforma del 2006, una volta decorsi i termini per proporre opposizione agli atti esecutivi, sia possibile per il debitore esecutato contestare il diritto di un creditore intervenuto con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. in ogni tempo del processo, ovvero se la contestazione debba essere formulata solo nella fase di distribuzione del ricavato ex art. 512 c.p.c., con la conseguenza che sia inammissibile quella proposta precedentemente”. Il motivo è infondato.

Pacifico – controricorso di B.P.G. e memoria della società Althaea – che il processo esecutivo si è estinto per rinuncia all’esecuzione e agli atti esecutivi da parte del creditore procedente e dell’altro creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, nessuna questione può sorgere sulla proponibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 anzichè 512 cod. proc. civ. avverso l’intervento della società Althaea non essendo il processo pervenuto alla fase distributiva, nè essendovi concorso di creditori aventi interesse ad una sollecita definizione della contestazione, nè progetto di riparto, nè un’udienza di distribuzione, con la conseguenza che l’opposizione del debitore al predetto intervento assume la funzione di autonoma azione di accertamento del credito (Cass. 9194/1999) alla cui determinazione egli ha comunque interesse.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Omesso esame di un documento rilevante ai fini della decisione. Violazione degli artt. 1362, 1363 c.c., dell’art. 1193 c.c., comma 1, degli artt. 2697 e 2740 cod. civ. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Quindi, nel richiamare il documento trascritto nella parte espositiva del ricorso, conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte Suprema se, nell’ambito di una causa di opposizione all’esecuzione in cui l’opponente contesti la sussistenza dell’ammontare del credito di un creditore, laddove il debitore stesso abbia una pluralità di debiti nei confronti del creditore stesso, di cui solo alcuni azionati nel processo esecutivo, la mancata considerazione di una causale di versamento da parte del debitore che ha imputato il pagamento ad un debito diverso da quello per cui il creditore agisce, e l’attribuzione erronea del pagamento a deconto del credito azionato nel processo esecutivo comporti l’annullamento della sentenza che accolga l’opposizione per violazione:

del principio per cui è il debitore che può specificare quale debito intende pagare ai sensi dell’art. 1193 c.c., comma 1; dei principi di ermeneutica ex artt. 1362 e 1363 c.c. in virtù dei quali per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto e le clausole vanno interpretate attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto; del principio secondo cui il creditore ha diritto di soddisfarsi sui beni del debitore ai sensi dell’art. 2740 c.c. e dell’art. 24 Cost.; del principio per cui chi fa valere un’eccezione deve provarne il fondamento, del principio secondo cui il giudice deve giudicare iuxta alligata et probata ed aggiunge che l’omissione investe anche il profilo di illegittimità di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti il documento di cui la ricorrente lamenta i vizi di interpretazione, del dicembre 2000, e per il quale la somma attribuita ad Althaea a scomputo del debito di 4 Achillea era di L. 90.052.327, non è tra quelli esaminati dalla sentenza impugnata.

Pertanto la ricorrente f aveva l’onere di indicare in quale punto della relazione contabile, posta a base della decisione impugnata, questo documento era stato esaminato e non correttamente interpretato. In mancanza la censura non può esser esaminata perchè involge un nuovo e diverso profilo di indagine.

3.- Con il terzo motivo deduce: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 e 1180 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e all’art. 1193 c.c.” in relazione all’autorizzazione ad Althaea a trattenere il corrispettivo pari a L. 150 milioni dovuto per la cessione di azioni della società Artemisia di Z.B. e B.P.G. che il Tribunale ha conteggiato a scomputo del debito di Achillea, e conclude con il seguente quesito di diritto: Dica la S.C. se a fronte del pagamento effettuato da due coniugi a favore di un soggetto, creditore di uno dei due in virtù di fideiussione a garanzia di obbligazioni assunte da società amministrata dall’altro coniuge, e creditore di altre società facenti capo alla famiglia dei due coniugi, pur in costanza di causale di pagamento del tenore quale “a deconto dei debiti del nostro gruppo” non costituisca falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. presumere che il pagamento effettuato dal coniuge amministratore di società debitrice principale rispetto al coniuge fideiussore, vada necessariamente imputato al debito di detta società”. La censura, che neppure indica quale era il corrispettivo spettante a B. Z. per le azioni di Artemisia cedute ad Althaea e quindi scomputato dal debito di Achillea, è comunque inammissibile perchè non indica quali criteri ermeneutici sono stati violati da parte del giudice di merito nell’imputare tale porzione di corrispettivo ad Achillea anzichè ad altre società facenti parte del medesimo gruppo Beck Peccoz, considerata la veste di Z.B. (rappresentante legale di Achillea).

4.- Con il quarto motivo deduce :”Violazione dell’art. 1988 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″ e conclude con il seguente quesito di diritto: ” dica la S.C. se costituisce violazione del disposto dell’art. 1988 c.c. la decisione del giudice di non riconoscere gli interessi di mora per ritardato pagamento a favore del debitore, interessi pur riconosciuti dal debitore in documenti extragiudiziari”.

Il motivo è inammissibile perchè non censura la ratio decidendi riassunta in narrativa – punto 4 – secondo cui gli interessi non dovevano esser corrisposti perchè la scrittura del febbraio 1997 era stata adempiuta.

5.- Con il quinto motivo deduce: “Illegittimità della condanna alla restituzione di somme percepite indebitamente e alle spese di lite.

Applicazione dell’art. 336 c.p.c.” con cui lamenta la condanna alla restituzione di somme determinata da errori di calcolo e di imputazione.

Il motivo, consequenziale a quelli che precedono, va respinto.

Concludendo il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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