Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21285 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.13/09/2017),  n. 21285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10484/2016 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUGLIELMO

PEPE 37, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO AMORELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA BATTAGLIA;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

VINCENZO PONTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6835/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’1105/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

M.C. propose opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi innanzi al Tribunale di Latina – sezione distaccata di Gaeta nei confronti di P.A., la quale aveva intimato precetto in data 4 aprile 2006 per l’adempimento dell’obbligo derivante da sentenza di reintegra nel possesso del diritto di passaggio, mediante l’eliminazione dei paletti e del filo di ferro che ne impedivano l’esercizio, e successivamente proposto ricorso ai sensi dell’art. 612 c.p.c.. Espose la ricorrente che, essendo stato posto in esecuzione a mezzo di ufficiale giudiziario in data 26 giugno 2004, il titolo esecutivo aveva consumato la sua funzione e non poteva essere posto a base di una nuova azione esecutiva per un successivo spoglio. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello P.A.. Con sentenza di data 10 dicembre 2015 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello. Osservò la corte territoriale, sulla base di Cass. n. 9202/2001, che mediante la sentenza di reintegra nel possesso si poteva ottenere l’eliminazione coattiva di impedimenti al possesso anche successivi alla stessa sentenza ed alla sua iniziale esecuzione spontanea. Aggiunse che inoltre una esecuzione in senso tecnico non vi era mai stata, “essendo stata omessa l’attivazione della indispensabile procedura di cui all’art. 612 c.p.c., nella specie mancata (perchè eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario)”.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi M.C. e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso e d’inammissibilità del secondo. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare la circostanza decisiva che la sentenza era già stata oggetto di esecuzione con verbale di immissione in possesso dell’ufficiale giudiziario e ristabilimento quindi della posizione originaria. Il motivo è manifestamente infondato. Il giudice di appello ha valutato che l’esecuzione non aveva seguito le forme di cui all’art. 612 c.p.c., ma che era stata posta in essere direttamente dall’ufficiale giudiziario. La circostanza del verbale compiuto dall’ufficiale giudiziario è stata quindi oggetto di esame da parte del giudice di merito.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 100,324,617,157 e 157 c.p.c., nonchè dell’art. 100 Cost.. Osserva la ricorrente, con riferimento all’affermazione del giudice di appello secondo cui un’esecuzione in senso tecnico non vi era stata, “essendo stata omessa l’attivazione della indispensabile procedura di cui all’art. 612 c.p.c., nella specie mancata (perchè eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario)”, che la P. non aveva interesse all’accertamento dell’inesistenza dell’esecuzione e che il giudice di merito, anche per la mancata proposizione di un’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non poteva pronunciare in ordine alla regolarità di un’esecuzione conclusa, la quale aveva peraltro raggiunto lo scopo dell’immissione in possesso della P., senza eccezioni sollevate dalla debitrice. Il motivo è inammissibile. La censura non intercetta la ratio decidendi. Il giudice di merito non ha statuito in ordine all’inesistenza dell’esecuzione ma ha introdotto un’ulteriore ratio decidendi a sostegno della decisione. Il primo fondamento della decisione si rinviene nel riconoscimento dell’ultrattività della sentenza relativamente agli impedimenti al possesso anche successivi ad essa ed alla sua iniziale esecuzione spontanea. Seconda ratio, resa evidente dall’inciso “ad abundantiam” che precede l’affermazione, è quella secondo cui un’esecuzione in senso tecnico non vi era stata, in quanto posta in essere direttamente dall’ufficiale giudiziario senza il rispetto delle forme di cui all’art. 612 c.p.c..

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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