Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21285 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 05/10/2020), n.21285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LATORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3303-2019 proposto da:

MAREUSA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo

studio dell’avvocato DI FONSO SIMONA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi, 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope –

legis;

– controricorrente –

contro

AMA SPA, COMUNE DI FIUMICINO, CAMERA DI COMMERCIO DI (OMISSIS),

REGIONE LAZIO, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, AGENZIA

RISCOSSIONE (OMISSIS), EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4071/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, previa declaratoria del difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura non tributaria, respingeva il ricorso della parte contribuente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;

la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello della parte contribuente ritenendo alcuni crediti tributari prescritti ma riteneva che, laddove il Giudice di Pace aveva dichiarato estinti tutti i crediti risultanti dalle cartelle esattoriali come indicate dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio riportato nel dispositivo della sentenza dello stesso Giudice di pace, tale espressione debba riferirsi ai crediti censurati con l’atto introduttivo di quel giudizio, ossia derivanti dalla violazione del C.d.S., non anche ai crediti tributari per i quali l’appellante non aveva svolto in quella sede alcuna censura e non rientranti nella giurisdizione di quel Giudice;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in quanto nel caso in cui dal dispositivo e dalla motivazione non si evinca l’estensione del giudicato esterno (rappresentato dalla sentenza del giudice di pace) il criterio residuale da utilizzare è quello degli atti processuali di parte e non della giurisdizione del Giudice;

considerato che questa Corte, con sentenza n. 12888 del 2015 della terza sezione civile, ha respinto un motivo di ricorso di un contribuente affermando che “il Tribunale ha rispettato i limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario in materia di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi promossi in relazione ad entrate tributarie fissate dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 (come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) a norma del quale non sono ammesse le cause di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per le opposizioni relative all’impignorabilità dei beni, e soltanto le opposizioni agli atti esecutivi che attengono alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell’esecuzione forzata; ne consegue che l’impugnazione degli atti prodromici all’esecuzione, quali la cartella esattoriale o l’avviso di mora (o l’intimazione di pagamento “ex” D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 19 (Cass. S.U. n. 8279 del 2008)”, sentenza da cui si ricava il principio secondo cui, trattandosi di materia fiscale, anche gli atti prodromici all’esecuzione quali l’iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. n. 25745 del 2015) appartengono alla giurisdizione tributaria e quindi non possono essere sindacati dal giudice ordinario;

considerato inoltre che, sempre secondo questa Corte (Cass., SU, n. 28573 del 2018), la domanda avente ad oggetto la determinazione dell’indennità D.Lgs. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario anche qualora detta indennità sia stata determinata, in sede di giudizio di ottemperanza ad una sentenza del giudice amministrativo, mediante provvedimento del commissario “ad acta”, atteso che nel giudizio di ottemperanza il giudice è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche – quando sorgano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l’indispensabile presupposto della verifica dell’esattezza dell’esecuzione – ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, restando tuttavia fermo il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quando la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell’esatto adempimento dell’amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo, sentenza da cui si evince il principio secondo cui la decisione di un giudice non può avere conseguenze che vadano oltre i confini della propria giurisdizione;

considerato che, in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell’indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio; ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l’onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione (Cass. n. 31282 del 2019), sentenza da cui si ricava il principio secondo cui il giudice è vincolato al principio della domanda, ossia a quanto chiesto dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio;

considerato dunque che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non vi è incertezza circa l’estensione del giudicato esterno riguardante la sentenza del Giudice di pace di Ostia, che è delimitato dai confini della giurisdizione del giudice ordinario e dal principio della domanda, cosicchè tale giudicato si riferisce ai soli crediti derivanti dalla violazione del C.d.S., non anche ai crediti tributari, per i quali l’appellante non aveva svolto alcuna censura e non rientranti nella giurisdizione del Giudice di pace;

ritenuto, pertanto, che il motivo di impugnazione è infondato; le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’Agenzia delle entrate, mentre nulla va statuito sulle spese relativamente alle altre parti, non avendo spiegato alcuna difesa in questo giudizio.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 3.500, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

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