Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21284 del 20/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 20/10/2016), n.21284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16946/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVEZZANO, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.G.D.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 65/2010 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 07/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 7/6/2010 la Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila confermò la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso presentato dalla sig.ra D.G.D.M. avverso l’avviso di rettifica relativo alla determinazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, per un importo di Euro 7.353,00, in riferimento alla compravendita, nell’anno (OMISSIS), di un’area edificabile sita nel comune di (OMISSIS), ricadente nello strumento urbanistico nella zona F.2.2 – Servizi pubblici e privati di interesse generale. Il valore del bene, dichiarato in Euro 53.730,00, era stato rettificato in Euro 115.000,00 (da 15,00 a 32,00 Euro a mq.).

2. La Commissione Tributaria Regionale rilevò il difetto di motivazione dell’atto per omessa allegazione del documenti richiamati dall’ufficio al fine dell’applicazione del criterio sintetico comparativo.

3. Avverso la sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La D.G. non si è costituita nonostante sia stata correttamente evocata in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Rileva che l’atto non soddisfa il requisito motivazionale per mancata allegazione dell’atto di compravendita assunto in comparazione. Osserva che, in base al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Pertanto il suddetto articolo prevede che l’allegazione dell’atto richiamato a comparazione è subordinata unicamente alla mancata esposizione, nella motivazione, del contenuto essenziale dello stesso. Evidenzia che nella specie l’atto richiamato contiene tutte le componenti necessarie alla sua corretta identificazione e comprensione, tra cui gli estremi dl registrazione, l’indicazione catastale del bene che ne costituisce l’oggetto, l’indicazione del valore dichiarato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Rileva che nella motivazione vi è un semplice elenco di sentenze Inerenti a questioni non pertinenti con il caso in esame, talchè la stessa è assolutamente priva delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono il decisum.

3. Il primo motivo è fondato. Il contenuto dell’atto di compravendita assunto in comparazione, infatti, risulta riportato sinteticamente nell’atto di rettifica, con l’indicazione di tutti gli elementi essenziali (gli estremi catastali, l’ubicazione, la superficie, il corrispettivo) idonei a far conoscere al contribuente le ragioni sottese al provvedimento, sì da consentirgli l’adeguato esercizio del diritto di difesa. La decisione appare conforme al costante orientamento di questa Corte di legittimità sul punto (si veda per tutte Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9032 del 15/04/2013, Rv. 626304, “Nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto la carenza di motivazione nell’avviso di accertamento Irpef, a mezzo del quale era stata contestata l’omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della plusvalenza per trasferimento di una licenza taxi, sulla base di mera indicazione degli elementi di valutazione esterni)”; cfr., specificamente in tema di imposta di registro, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9187 del 21/04/2011, Rv. 616991).

3. L’accoglimento del primo motivo (con il quale è individuato un nucleo motivazionale assoggettato a censura) consente di ritenere assorbito il secondo.

4. La sentenza, pertanto, va cassata. Emergendo dal ricorso che il contribuente aveva anche contestato il prezzo e il valore del terreno come individuato dall’Ufficio, rilievo non esaminato dal giudice d’appello in ragione del ritenuto difetto di motivazione dell’atto impositivo, e risultando necessari, di conseguenza, ulteriori accertamenti in fatto, va disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA