Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21284 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. III, 14/10/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 14/10/2011), n.21284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SISAL SPA (OMISSIS), in persona del Consigliere Delegato e legale

rappresentante dott. S.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato PERSICHELLI

CESARE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERRARI

GIORGIO, CAVALLARI LAURA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., BANCA DESIO & BRIANZA SPA GRUPPO BANCA DESIO;

– intimati –

sul ricorso 30361-2006 proposto da:

BANCA DESIO & BRIANZA GRUPPO BANCA DESIO SPA, (OMISSIS), in

persona del Suo Procuratore Speciale Dott. D.R.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 6, presso lo studio

dell’avvocato LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso e contestuale ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

SISAL SPA (OMISSIS), in persona del Consigliere Delegato e legale

rappresentante dott. S.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato PERSICHELLI

CESARE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CAVALLARI LAURA, FERRARI GIORGIO giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

C.G.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 1017/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 15/02/2006, depositata il

26/04/2006; R.G.N. 242/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato PERSICHELLI CESARE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale in subordine il rigetto; accoglimento del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G. convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Busto Arsizio il Banco di Desio e della Brianza, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato conferitogli – id est provvedere all’incasso per suo conto della vincita del concorso “Superenalotto” n. (OMISSIS), pari a L. 51.114.500.

Il giudice di primo grado, autorizzata la chiamata in causa della SISAL, ente tenuto al pagamento (che eccepì di aver a tanto provveduto mediante corresponsione diretta allo sportello dell’importo della vincita al materiale portatore del tagliando vincente), accolse la domanda, condannando in solido l’istituto dì credito e la terza chiamata al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro. 26.398,00.

La corte di appello di Milano, investita del gravame principale proposto dal Banco di Desio e da quello incidentale avanzato dalla Sisal, accolse il primo (escludendo ogni responsabilità dell’istituto di credito), mentre rigettò il secondo (così confermando la condanna della stessa Sisal). La sentenza è stata impugnata dalla SISAL con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi e integrato da memoria. Resiste il Banco di Desio con controricorso, corredato da ricorso incidentale (cui resiste con controricorso la SISAL) e illustrato parimenti da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere preliminarmente riuniti. Essi sono entrambi infondati.

Con il primo motivo dal ricorso principale, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1708, 1710, 1711, 1856 c.c. Esso si conclude con il seguente quesito di diritto:

In tema di mandato all’incasso di un titolo al portatore, l’obbligo del mandatario di eseguire la prestazione, ove l’incarico sia conferito ad un istituto di credito e per un importo rilevante, può considerarsi adempiuto con la diligenza del banchiere avveduto e consapevole dei rischi insiti nell’attività esercitata se il titolo viene spedito mediante raccomandata (assicurata per un importo inferiore a quello del credito) e non viene consegnato manualmente all’ente debitore com’è prassi? La risposta al quesito è positiva, contrariamente a quanto auspicato dalla ricorrente principale.

Il motivo si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la condotta della Banca fosse esente da qualsiasi profilo di colpa nella scelta del mezzo di inoltro del tagliando vincente, anche alla luce della fin troppo ovvia considerazione secondo la quale lo strumento utilizzato sortì in toto l’effetto divisato dalle parti – fare cioè pervenire correttamente al destinatario tenuto al pagamento della vincita il titolo corrispondente alla pretesa di pagamento.

La motivazione, contenente accertamenti di puro fatto esenti da qualsivoglia vizio logico-giuridico, si sottrae pertanto alle critiche mossele con il motivo in esame (che per altro verso rappresenta a questa corte un profilo di doglianza – l’esistenza di modalità prestabilite quanto non rispettate per richiedere la riscossione dei premi alla Sisal – del tutto inammissibile sotto il duplice profilo del difetto di autosufficienza quoad tempus e della mancata formulazione di un conferente quesito di diritto).

Con il secondo motivo del ricorso principale, si denuncia violazione dei principi in materia di diligenza del debitore e di pagamento al creditore apparente (artt. 1176, 1189, 2003 c.c.).

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

Il gestore di un concorso a pronostici che paga un premio all’esibitore della scheda può essere censurato per condotta colposa se il possessore della stessa scheda è legittimato all’esercizio del diritto in base alla sola presentazione del titolo).

Il quesito è destinato a ricevere risposta positiva, contrariamente a quanto ancora una volta auspicato dalla ricorrente.

Corretta e condivisibile appare, difatti, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui (f. 4) ravvisa gli estremi della condotta colposa nel pagamento della vincita, da parte della Sisal, a tal A.E. senza provvedere al controllo dei documenti e, soprattutto, senza procedere alla doverosa operazione di protocollo del tagliando volta che questo fosse regolarmente pervenuto ai competenti uffici dell’ente a mezzo raccomandata, operazione che avrebbe ipso facto comportato l’immediata identificazione dell’istituto di credito mittente come legittimo possessore del titolo.

La ricostruzione fattuale dell’accaduto si sottrae, ancora una volta, a qualsivoglia censura di illogicità o contrarietà a diritto.

Con il terzo motivo del ricorso principale, si denuncia omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Fatto controverso in relazione al quale la motivazione risulterebbe omessa consisterebbe nella scelta e utilizzo nella specie del mezzo postale da parte della banca per un titolo al portatore di elevato importo quando la diligenza avrebbe imposto l’utilizzo di un mezzo di trasmissione diverso, come ritenuto dal tribunale, fatto in relazione al quale la motivazione è inesistente. Il motivo – al dì là dei suoi non marginali profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza, non indicando la ricorrente in quale atto del giudizio di merito la questione della natura di titolo al portatore del tagliando oggetto di spedizione sia stata riproposta in sede di appello e illegittimamente pretere messa dalla corte territoriale – è del tutto infondato, riproponendosi, con esso, nella sostanza (sia pur sotto la diversa veste del vizio motivazionale) la censura già sollevata e rigettata con il primo mezzo di ricorso.

Il ricorso incidentale deve essere del pari rigettato per difetto di interesse, poichè la pronuncia oggi richiesta alla corte è (sia pur implicitamente) già contenuta nella motivazione e nel dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui espressamente si assolve il Banco di Desio dalla domanda proposta nei suoi confronti da C.G. (mentre, sotto altro profilo, non può sottacersi la inammissibilità della domanda oggi rivolta a questa corte sotto il profilo dell’improponibilità dei nova in appello, risultando essa proposta, per stessa ammissione della ricorrente incidentale, proprio e soltanto in sede di appello).

I ricorsi sono pertanto rigettatati, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità attesa la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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