Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21284 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.13/09/2017),  n. 21284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10352/2016 proposto da:

SACIS SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANGELO BROFFERIO 3, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO CARDARELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TIZIANA CARDARELLI;

– ricorrente –

contro

ATERP AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

REGIONALE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO, in persona del Commissario

Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FREZZA

59, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 566/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In sede di riassunzione innanzi al Tribunale di Catanzaro, da parte di SACIS s.r.l. e nei confronti di A.T.E.R.P. (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica) della provincia di Catanzaro, di giudizio di opposizione a precetto per pagamento delle spese processuali relative alla sentenza di appello ed a quella di legittimità, si dedusse l’inesistenza della sentenza della Corte d’appello, e consequenzialmente di quella della Corte di cassazione, per mancanza della sottoscrizione dell’estensore. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello A.T.E.R.P.. Con sentenza di data 30 aprile 2015 la Corte d’appello di Catanzaro accolse l’appello e rigettò l’opposizione. Osservò la corte territoriale, premessa l’ammissibilità dell’appello sotto il profilo della specificità dei motivi, che in base alla composizione del contrasto di giurisprudenza con Cass. Sez. U. 20 maggio 2014, n. 11021 la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) doveva ritenersi affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi SACIS s.r.l. e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta la ricorrente che nell’atto di appello erano del tutto assenti le ragioni critiche nei confronti della sentenza impugnata, essendosi la parte limitata alla riproduzione delle considerazioni esposte in primo grado, con una censura generica della motivazione del Tribunale. Il motivo è manifestamente infondato. Nell’atto di appello, così come trascritto dalla ricorrente ai fini dell’autosufficienza del ricorso, l’appellante si duole della mancata considerazione della particolarità del caso concreto, rappresentata dal successivo giudizio di legittimità e dalla formazione del giudicato con assorbimento di ogni questione. Il motivo è idoneo a rappresentare il contenuto della censura ed a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, non essendo richiesta l’indicazione di norme di diritto e la formalistica enunciazione delle ragioni di appello (Cass. 23 ottobre 2014, n. 22502), e potendo comunque la parte fare riferimento alle ragioni addotte in primo grado (Cass. 24 agosto 2007, n. 17960).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta la ricorrente che la censura relativa all’omessa sottoscrizione dell’estensore non era stata riproposta nell’atto di appello e che il giudice di appello, valutando l’omessa sottoscrizione come nullità sanabile, aveva pronunciato su un motivo che non era stato proposto. Il motivo è manifestamente infondato. Ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicchè non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio (Cass. 26 gennaio 2016, n. 1377). Il rilievo della natura sanabile della nullità in questione è in diretta connessione con la questione della formazione del giudicato a seguito del giudizio di legittimità posta dall’appellante.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 161 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la pronuncia delle Sezioni Unite, recependo un orientamento minoritario risalente al 1981, ha rappresentato un mutamento repentino ed imprevedibile della giurisprudenza, sicchè doveva escludersi l’operatività della decadenza derivante dall’overruling, e che SACIS, al momento di proporre il ricorso per cassazione, non aveva l’onere di impugnare la sentenza d’appello per il motivo dell’omessa sottoscrizione da parte dell’estensore, avendo la possibilità di agire in qualsiasi momento con l’actio nullitatis imprescrittibile. Il motivo è manifestamente infondato. Come afferma la stessa ricorrente, SACIS ha avuto la possibilità di impugnare la sentenza della Corte d’appello per la nullità derivante dall’omessa sottoscrizione da parte dell’estensore, ma non ha esercitato tale facoltà. Non vi è materia quindi per una decadenza o preclusione derivante da un mutamento di giurisprudenza, che vi sarebbe solo se alla parte fosse stato impedito ab initio, per effetto dell’overruling, di proporre l’impugnazione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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