Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21284 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. I, 05/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 05/10/2020), n.21284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 10637-2019 proposto da:

C.A., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato LIVIO NERI, giusta

procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO n. cron. 1437/2019,

depositato il 15.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15.7.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.A. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine ((OMISSIS)), temendo per la sua vita dopo che la sua famiglia era stata minacciata da coloro che si erano impossessati illecitamente di un loro terreno, ragione per la quale era fuggito raggiungendo l’Italia;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con unico articolato mezzo il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4,11 e 14) avendo il Tribunale ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente senza procedere nè all’audizione del richiedente nè ad approfondimenti istruttori anche in merito alla situazione di violenza diffusa e generalizzata nel Paese, respingendo infine anche la richiesta di protezione umanitaria senza valutare il livello di integrazione in Italia raggiunto dal richiedente;

1.2. in relazione a quanto denunciato, si pone la questione (già rimarcata dalle recenti Cass., ord. interloc., 13 settembre 2019, nn. 22914, 22915 e 22916 del 2019) dei limiti del sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione del giudice di merito riguardo alla necessità, o meno, del rinnovo dell’audizione del richiedente protezione ove la causa sia definibile sulla base degli atti già a disposizione;

1.3. in relazione alla suddetta questione, appare quindi opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della decisione già fissata per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

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