Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21283 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21382/2011 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARTURO

GRAF 23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA SANFILIPPO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE SPERANZA con studio in

NAPOLI VIA FIRENZE 32 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 260/2010 della COMM. TRIB. REG. della Campania

SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 09/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il resistente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.V. ha percepito nel 2002 il trattamento di fine rapporto da lavoro dipendente, che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di assoggettare a tassazione separata, con maggiore aggravio impositivo di quanto sarebbe stato in caso di tassazione ordinaria.

Il contribuente ha impugnato l’atto impositivo, assumendo che erroneamente il TFR era stato assoggetto a tassazione separata, dovendo invece applicarsi il cumulo con i redditi percepiti in quell’anno, in quanto più favorevole per il contribuente.

Sia in primo che in secondo grado la tesi del ricorrente veniva rigettata con l’argomento che, per fruire del regime di tassazione ordinario, il contribuente avrebbe dovuto espressamente dichiarano.

Avverso tale decisione il B. propone ricorso per cassazione con un solo motivo. Si è costituita tardivamente l’Agenzia delle Entrate, senza controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso il B. denuncia erronea interpretazione del D.P.R. n. 916 del 1986, art. 17.

Sostiene che la norma obbliga il Fisco a cumulare il trattamento di fine rapporto agli atri redditi percepiti nell’anno, qualora il cumulo sia più favorevole rispetto alla tassazione separata. E dunque ritiene che la decisione impugnata abbia errato nel ritenere che il cumulo (tassazione ordinaria) presupponeva che egli scegliesse espressamente di farlo.

Il motivo è fondato.

Va premesso che, in ragione del periodo di tassazione del TFR (2002) la norma di riferimento è l’art. 16 TUIR e non 17, che tuttavia, introdotta con la finanziaria per il 2007, ripete il contenuto dell’art. 16.

A parte dunque il numero dell’articolo, il contenuto della disposizione è rimasto immutato, per quello che ci occupa.

L’art. 16, ora 17 cit al primo comma, lettera al prevedeva che sono soggetti a tassazione separata i trattamenti di fine rapporto erogati ai dipendenti. (1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati all’art. 47, comma 1, lett. a), d) e g), anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 c.c.).

Nel comma 3, nella prima parte, la medesima norma consente al contribuente di non avvalersi della tassazione separata per redditi diversi dal TFR da lavoro dipendente, facendone espressa richiesta nella dichiarazione (Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lett. da g) a n-bis) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali il contribuente ha lacoltal di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione).

Tuttavia, sempre nel terzo comma, prevede che: “Per i redditi indicati alle lett. a), b), c) e c-bis); del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se dò risulta più favorevole per il contribuente” (vecchio testo dell’art. 16 TUIR e nuove testo art. 17).

In sostanza, la facoltà di evitare la tassazione separata è prevista solo per i redditi indicati alle lettere dalla d) alla f), casi nei quali il contribuente deve fare espressa richiesta nella dichiarazione di volere assoggettare la somma percepita alla tassazione ordinaria. Invece, per i redditi di cui alla lettera a), ossia i TFR da lavoro dipendente, come è nella fattispecie, la norma prevede che normalmente si applichi la tassazione separata, oppure che si faccia concorrere il TFR con gli altri redditi ove ciò sia più favorevole per il contribuente.

La diversità di trattamento, e l’assoggettamento del TFR ad una modalità di tassazione diversa, si spiega con il fatto che si tratta di somme che maturano di anno in anno, destinate ad essere corrisposte alla fine del rapporto, a differenza delle altre.

In sostanza, la legge non prevede per il TFR da lavoro dipendente che debba essere il contribuente, facendone richiesta nella dichiarazione, a scegliere la tassazione ordinaria in luogo di quella separata, (onere imposto per altri tipi di reddito), ma prevede solamente che, ove sia più favorevole per il contribuente, sia la stessa Agenzia ad applicare la tassazione ordinaria cumulando il TFR con il reddito percepito quell’anno.

La decisione impugnata va dunque cassata con rinvio al fine di accertare, in applicazione del suddetto principio di diritto, se nel caso concreto il cumulo sia o meno più favorevole al contribuente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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