Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21283 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. III, 14/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.R. (OMISSIS), F.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato MORIGI ENRICO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CELANI CARLO giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

C.M., S.G., G.M., M.

C., IDROTERMICA DI SALATI GIAMPIERO E C. S.N.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA S.S. PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio

dell’avvocato TOMASSINI CLAUDIO, rappresentati e difesi dagli

avvocati FRANCIOSI GIOVANNI, BRUNO FRANCESCO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

CE.SI., GA.AL., GRANA E GAGLIOLO S.N.C.,

GI.AG., G.L., CI.AL.;

– intintati –

avverso la sentenza n. 722/2008 della. CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/06/2008, R.G.N. 1912/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che, con atto 10 settembre 2011, ritualmente depositato in Cancelleria prima dell’udienza di discussione, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e i resistenti hanno dichiarato di accettare la rinuncia;

rilevato che l’atto è sottoscritto da tutte le parti e dai loro difensori;

visto l’art. 390 cod. proc. civ..

P.Q.M.

dispone l’estinzione del giudizio, con la compensazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA