Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21283 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.13/09/2017),  n. 21283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9137/2016 proposto da:

INVESTIMENTI CLARENSI S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DE CAROLIS UGO 101, presso lo studio dell’avvocato FULVIO

FRANCUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato SAVINO MARULLI;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE IRIS S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. ANTONIO GUATTANI 15, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO

MAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CARETTA;

– controricorrente –

e contro

CASTIGLIONE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1063/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Investimenti Clarensi s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia le società Castiglione s.r.l. e Immobiliare Iris s.r.l. proponendo azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., della compravendita di data 9 settembre 2005 con cui la prima aveva trasferito alla seconda l’intero patrimonio immobiliare. Espose la parte attrice di avere stipulato in data 1 marzo 2006 con Castiglione s.r.l. contratto preliminare di vendita di cosa altrui, con versamento della somma di Euro 150.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, e che la promittente venditrice era rimasta inadempiente. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello Immobiliare Iris s.r.l.. Con sentenza di data 19 ottobre 2015 la Corte d’appello di Brescia accolse l’appello.

Osservò la corte territoriale che, benchè fosse sufficiente ai fini dell’integrazione della dolosa preordinazione il dolo generico quale mera previsione del pregiudizio dei creditori, la società attrice non aveva provato l’esistenza dell’elemento psicologico posto che, a fronte del considerevole lasso di tempo intercorso fra l’atto revocando e l’insorgenza del credito, non potevano non assumere rilievo le circostanze che la vendita di beni immobili costituiva l’oggetto tipico dell’attività commerciale della società e che rispondeva ad un diffuso modus operandi fra imprenditori operanti nel settore immobiliare la stipulazione di contratti riguardanti beni futuri o altrui, mentre nulla aggiungeva in ordine all’esistenza dell’elemento psicologico la circostanza che L.T. fosse il legale rappresentante sia della venditrice che dell’acquirente.

Ha proposto ricorso per cassazione Investimenti Clarensi s.r.l. sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso Immobiliare Iris s.r.l.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1 e art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il dato del tempo trascorso, oltre a non essere l’unico parametro di riferimento, non poteva essere di tipo quantitativo e che erano stati obliterati gli altri elementi di valutazione (l’integrale spoliazione del patrimonio immobiliare prova in re ipsa dell’esistenza e consapevolezza del pregiudizio -, l’identità di legale rappresentante di venditrice ed acquirente, l’insussistenza di attività in capo a Castiglione s.r.l. prima della stipulazione del contratto preliminare), dai quali si evinceva invece l’assolvimento dell’onere della prova da parte di Investimenti Clarensi.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1, artt. 2697 e 2740 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che era stata provata la circostanza della partecipatio fraudis sulla base dell’identità del legale rappresentante, mentre inconferente era il riferimento ad un non meglio precisato modus operandi fra imprenditori operanti nel settore immobiliare.

Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che era stato omesso l’esame di fatti decisivi quali l’integrale spoliazione del patrimonio immobiliare, l’identità di legale rappresentante fra venditrice ed acquirente e l’insussistenza di attività in capo a Castiglione s.r.l. prima della stipulazione del contratto preliminare.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che nel caso di vendita dell’unico bene immobile di proprietà del venditore l’esistenza e la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale possono ritenersi in re ipsa e che la decisione impugnata aveva sovvertito le regole sull’onere della prova.

Il primo, il secondo ed il quarto motivo, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili. Sotto le spoglie di una denuncia di violazione di legge, anche sotto il profilo della violazione delle regole sull’onere della prova, la ricorrente mira ad una rivisitazione del merito, proponendo una lettura delle risultanze processuali divergente da quella del giudice di merito. Il giudice di appello, con valutazione insindacabile in questa sede se non per vizio motivazionale, ha ritenuto che la società attrice non avesse assolto l’onere della prova in ordine all’esistenza del requisito psicologico dell’azione revocatoria, considerando il lasso di tempo intercorso fra i due atti, la specificità dell’attività svolta dalla società venditrice e la prassi imprenditoriale, mentre non ha attribuito rilievo alla circostanza dell’identità di rappresentante legale fra venditrice ed acquirente. A questa valutazione la ricorrente giustappone una diversa lettura delle risultanze processuali.

Il terzo motivo è inammissibile. Con la denuncia del vizio motivazionale il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. Tali indicazioni sono mancate con riferimento alla circostanza dell’insussistenza di attività in capo a Castiglione s.r.l. prima della stipulazione del contratto preliminare. Con riferimento a tale circostanza non sono poi state precisate le ragioni di decisività. Quanto all’integrale spoliazione del patrimonio immobiliare la ricorrente ha indicato quale ragione di decisività l’identificazione grazie alla circostanza in discorso della consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie. In tali termini la circostanza è priva di decisività in quanto, trattandosi di atto anteriore al credito, ciò che rileva ai fini del requisito psicologico della fattispecie non è la conoscenza o consapevolezza del pregiudizio, ma il dolo del debitore e la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione. Infine, la circostanza dell’identità di legale rappresentante di venditrice ed acquirente è stata esaminata dal giudice di merito.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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