Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21283 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 09/08/2019), n.21283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23842/18 proposto da:

K.J., elettivamente domiciliato in Foggia, via A. da Zara

n. 3, presso l’avvocato Vittorio Sannoner, che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 23 maggio 2018

n. 1370;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 luglio 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.J., cittadino gambiano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di essere stato costretto a lasciare il suo Paese (Gambia), per timore di essere sottoposto a tortura. Dedusse che suo zio, per ragioni politiche, vigendo in Gambia una dittatura, era stato arrestato, e dopo due giorni la medesima sorte toccò all’odierno ricorrente. Aggiunse che in Gambia è previsto come reato il fatto di “rendersi irreperibile” alle ricerche dell’autorità, ed essendosi esso per l’appunto reso irreperibile con l’espatrio, tornando in patria sarebbe arrestato e condannato.

3. La sentenza di primo grado rigettò la domanda, la sentenza d’appello confermò tale decisione.

Ritenne la Corte d’appello che:

-) la protezione internazionale non potesse essere concessa a causa della inverosimiglianza e della contraddittorietà del racconto fatto dal richiedente asilo;

-) il motivo di appello con cui l’odierno ricorrente tornava a prospettare il pericolo di essere arrestato era inammissibile, perchè privo della necessaria specificità;

-) la protezione sussidiaria non poteva essere concessa perchè non ricorreva nessuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

-) la protezione umanitaria non poteva essere concessa perchè mancava “qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a uno specifico rischio”.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da K.J. con ricorso fondato su quattro motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio “dell’onere probatorio attenuato”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Sostiene che, applicando i criteri dettati dalla suddetta norma, il suo racconto si sarebbe dovuto ritenere attendibile.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Lo stabilire se un richiedente asilo sia attendibile od inattendibile, infatti, costituisce oggetto d’un apprezzamento di fatto, non certo d’una valutazione in diritto, e come tale è sottratto al sindacato di legittimità.

Giova ricordare, a tal riguardo, che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, consente al giudice della protezione internazionale di ritenere veri anche fatti non provati, in deroga al generale principio di cui all’art. 2697 c.c., quando ritenga che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa; abbia reso dichiarazioni plausibili, non contraddittorie e non contraddette ab externo; ha presentato la domanda di protezione il prima possibile; si presenti come attendibile.

Tale norma contiene un periodo ipotetico la cui protasi (“se l’autorità competente ritiene che”) rende palese che il legislatore, con essa, non ha affatto stabilito cosa il giudicante debba decidere (nè, del resto, avrebbe potuto farlo, alla luce dell’art. 101 Cost., comma 2), ma ha stabilito invece come debba essere adottata la decisione di cui si discorre: cioè con quale iter logico e sulla base di quali accertamenti.

Ne consegue che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non potrà dirsi violato sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto; quella norma potrà dirsi violata solo se il giudice, nel decidere sulla domanda di protezione, non compia gli accertamenti ivi previsti: ad esempio, accogliendo la domanda di protezione senza avere previamente accertato la sussistenza di tutti e cinque i requisiti previsti dalla norma suddetta.

Per contro, lo stabilire se la narrazione, fatta dall’interessato, delle circostanze che giustificano la concessione della protezione internazionale od il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia stata verosimile e credibile oppur no, non costituisce una valutazione di diritto, ma è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

Sindacabile in sede di legittimità, pertanto, potrebbe essere soltanto il metodo di giudizio applicato dal giudice di merito (ad esempio, per violazione dei precetti dettati dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, in tema di ricerca e valutazione delle prove), ma non certo il merito del giudizio in sè riguardato, una volta che quei criteri siano stati osservati.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente, senza formalmente inquadrare la propria censura in alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., lamenta genericamente la “omessa valorizzazione di prove e di riscontri”.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello ha errato nell’escludere il diritto alla protezione internazionale, non valorizzando quattro prove documentali dedotte in giudizio, e cioè:

-) un rapporto di Amnesty International;

-) la circostanza che in Gambia sia previsto come reato il fatto di “rendersi irreperibili alle autorità”;

-) i lavori parlamentari della prima commissione permanente della Camera dei deputati, la quale confermava tale ultima circostanza;

-) un atto del Parlamento Europeo; il quale denunciava la sistematica violazione dei diritti umani in Gambia.

2.2. Il motivo è inammissibile, per due ragioni indipendenti.

In primo luogo è inammissibile perchè censura la valutazione delle prove: una censura che cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

2.3. In secondo luogo il motivo in esame è inammissibile per difetto di rilevanza.

Ed infatti, avendo la Corte d’appello ritenuto inattendibile il racconto del richiedente asilo, diventava irrilevante stabilire se davvero in Gambia esiste il reato di “irreperibilità”.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria.

Deduce che la Corte d’appello, violando il D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8 e 14, non ha effettuato una corretto esame della oggettiva situazione sociopolitica del Gambia; ed in particolare sarebbe mancato “l’esame rigoroso dell’intervento delle autorità statuali in Gambia sulle situazioni di violenza e violazione dei diritti umani”.

3.2. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile, ed anche in questo caso per due ragioni.

Con riferimento al rigetto della domanda di asilo o di protezione sussidiaria per i motivi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (a) e (b), il motivo è inammissibile perchè investe un tipico apprezzamento di fatto, quale è lo stabilire se il ricorrente sia o non sia, nel suo Paese, perseguitato per le ragioni previste dalla legge.

Con riferimento al rigetto della domanda di protezione sussidiaria per i motivi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,lett. (c), il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello, infatti, con riferimento alla suddetta questione ha ritenuto l’appello “privo della necessaria specificità” (così la sentenza impugnata, p. 7, p. 9), e dunque l’ha reputato inammissibile ex art. 342 c.p.c.. Tale ratio decidendi, giusta o sbagliata che fosse, non è stata nemmeno sfiorata dal ricorso, sicchè si è formato il giudicato sulla ritenuta inammissibilità dell’appello, nella parte in cui investiva il rigetto della domanda di protezione sussidiaria.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo il ricorrente censura il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Deduce che egli aveva diritto alla concessione quanto meno della protezione umanitaria, perchè se tornasse in patria correrebbe il rischio di subire la carcerazione, in condizioni disumane e degradanti, in conseguenza del suo stato di irreperibilità.

4.2. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello ha infatti rigettato la richiesta di protezione umanitaria sul presupposto della “mancanza di qualsiasi elemento anche a livello di allegazione” giustificativo della concessione della protezione umanitaria.

Si è trattato, dunque, di una decisione fondata sul mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell’onere di allegazione.

Una decisione, quindi, da impugnare lamentando l’error in procedendo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 e debitamente indicando quando, in che termini ed in quali atti del giudizio di merito l’odierno ricorrente aveva assolto quell’onere di allegazione dei fatti, ritenuto carente dalla Corte d’appello.

5. Le spese.

5.1. Ritiene questa Corte che le spese del presente giudizio di legittimità debbano essere compensate, ex art. 92 c.p.c..

Il Ministero dell’interno, infatti, si è difeso con un controricorso dalle seguenti caratteristiche:

-) consta, al netto dell’epigrafe e delle conclusioni, di nove righe dattiloscritte;

-) in queste nove righe manca qualsiasi riferimento al caso specifico;

-) le suddette righe consistono in un mero clausolario di stile, bonne à toute faire e teoricamente spendibile in qualsiasi tipo di giudizio.

Ne consegue che il controricorso in esame non ha arrecato alcun utile contributo al dibattito processuale, e se pur non può ovviamente ritenersi nullo, può certamente ritenersi inutile.

5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di K.J. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA