Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21283 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. I, 05/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 05/10/2020), n.21283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9459-2019 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato ROSSELLA DE ANGELIS, rappresentato e difeso

dall’Avvocato LAURA ARCULEO, giusta procura speciale estesa in

allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO n. cron. 1296/2019,

depositato il 9.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella carnera di consiglio del

15.7.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.N. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine ((OMISSIS)), essendo stato coinvolto in alcuni tafferugli a cui era seguita la morte di un ragazzo, e temendo di essere arrestato era fuggito raggiungendo l’Italia;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, dell’art. 111 Cost. dell’art. 47 della Carta di Nizza, dell’art. 46 della Direttiva 2013/32/Ue, degli artt. 6 e 13 CEDU, per avere omesso il Tribunale di disporre l’audizione personale del richiedente in assenza di videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa e del verbale del colloquio dinanzi alla Commissione Territoriale;

1.2. con il secondo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 “per non essersi il Giudice avvalso delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall’art. 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all’autorità giudiziaria”;

1.3. con il terzo motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza e del procedimento e violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e stante la nullità della decisione per la mancata trascrizione delle conclusioni rassegnate e la mancata pronuncia sulla domanda preliminare di dichiarazione della nullità e illegittimità della delibera adottata dalla Commissione territoriale e sulle richieste istruttorie da lui proposte:

1.4. con il quarto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. per omessa valutazione delle prove offerte dalla difesa del ricorrente in funzione della applicabilità della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6 T.U.I., avendo il Tribunale ritenuto insussistente una situazione di vulnerabilità del richiedente tale da giustificare la protezione umanitaria;

1.5 con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 6, 7 e 8, per avere il Tribunale omesso la valutazione della condotta processuale tenuta dal Ministero dell’Interno e dal Pubblico Ministero nel giudizio in esame, non avendo la Commissione Territoriale provveduto al deposito della documentazione relativa alla fase amministrativa ed avendo il Pubblico Ministero omesso di formulare le proprie conclusioni ai sensi dell’art. 738 c.p.c., comma 2;

1.6. in relazione a quanto denunciato con il primo motivo, si pone la questione (già rimarcata dalle recenti Cass., ord. interloc., 13 settembre 2019, nn. 22914, 22915 e 22916 del 2019) dei limiti del sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione del giudice di merito riguardo alla necessità, o meno, del rinnovo dell’audizione del richiedente protezione ove la causa sia definibile sulla base degli atti già a disposizione;

1.7. in relazione alla suddetta questione, appare quindi opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della decisione già fissata per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

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