Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21282 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20729/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SIARC SOCIETA’ INDUSTRIE ALIMENTARI RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL;

– intimato –

nonchè da:

SIARC SOCIETA’ INDUSTRIE ALIMENTARI RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO TORTO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE FALCONE giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 151/2010 della COMM. TRIB. REG. della

CALABRIA, depositata l’11/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato FALCONE che richiama il

contenuto del controricorso e della memoria depositati e chiede il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso preliminarmente per il rinvio a nuovo

ruolo per acquisire il fascicolo di merito e nel merito

raccoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La SIARC srl ha aderito alla definizione agevolata del carico fiscale, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, ma senza, tuttavia, versare l’intera somma dovuta ai fini della estinzione del debito fiscale.

Conseguentemente l’Agenzia delle Entrate ha negato la definizione agevolata, e, per il tramite dell’agente di riscossione, ha notificato cartella esattoriale di recupero delle imposte e di applicazione delle sanzioni.

La società ha impugnato l’atto impositivo, ottenendo ragione in entrambi i gradi di giudizio, la decisione di appello, in particolare, ha ritenuto che il condono si può perfezionare anche nel caso in cui siano state versate soltanto alcune e non tutte le rate previste per la definizione agevolata, ritenendo che nel caso di pagamento parziale il condono valga, per l’appunto, relativamente ai soli versamenti effettuati, impedendo dunque l’applicazione delle sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso tale decisione con un unico motivo di ricorso, mentre la società contribuente, oltre ad eccepire l’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, propone altresì ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione, basata sull’argomento del mancato deposito della copia autentica, che invece risulta depositata in atti.

1.- Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia erronea interpretazione della L. n. 282 del 2002, art. 9 bis.

La ricorrente censura la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto che, sebbene non espressamente previsto dalla norma, l’art. 9 bis, contiene una regola o un principio di conservazione dell’efficacia del condono in ragione del pagamento della prima rata.

Secondo l’Agenzia l’assunto sarebbe errato poichè la fattispecie prevista dall’art. 9 bis, è diversa da quelle previste dagli artt. 7,8 e 9 della medesima legge, che invece collegano il perfezionamento del condono al pagamento della prima rata. E queste non possono applicarsi analogicamente a quella.

Il motivo è fondato.

L’art. 9 bis, prevede che l’efficacia del condono sia subordinata all’integrale pagamento delle somme. Dal tenore letterale della norma, si ricava che le sanzioni non si applicano ai contribuenti che provvedono al pagamento delle imposte, ma senza che si possa arguire che le sanzioni non scattano anche se il pagamento, pur effettuato, sia tardivo.

Il silenzio della norma non va inteso nel senso che essa esclude dalle ipotesi di decadenza il tardivo pagamento.

Infatti, il legislatore nei precedenti articoli ha adottato espressamente la regola dell’efficacia della singola rata, tacendone invece nell’art. 9 bis cit. con la conseguenza che l’omissione deve ritenersi voluta, se paragonata all’espressa previsione degli articoli precedenti.

Ritiene poi la decisione impugnata che si debba fare applicazione analogica della disciplina prevista dagli articoli precedenti il 9 bis.

In linea di principio, le norme che prevedono condoni sono da ritenersi eccezionali rispetto al principio generale della tassazione dei redditi, il che vieta, di per sè, l’analogia (Cass. n. 25238 del 2013).

Comunque sia, la fattispecie prevista dall’art. 9bis, come ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. n. 379 del 2016; Cass. ord. 10650 del 2013), è diversa da quella di cui agli artt. 7, 8 e 9 della stessa legge, che dunque non possono applicarsi analogicamente, proprio per la diversità di ratio. Infatti, mentre negli altri casi, il condono riguarda tributi ancora controversi, o in via di accertamento o contestati, in questa seconda ipotesi (art. 9 bis), invece il condono riguarda tributi accertati in via definitiva, rispetto ai quali, quale provvedimento di clemenza, l’Erario ha rinunciato anche alle sanzioni, consentendo un pagamento rateale.

Ciò rende ragione della mancata menzione, nella norma in questione, dell’efficacia del pagamento tardivo, avendo il legislatore subordinato la rinuncia alle sanzioni e la concessione del pagamento rateale, all’intera e tempestiva definizione del debito tributario.

Allo stesso modo, la fattispecie in esame è diversa da quella cui si riferisce il D.L. n. 138 del 2011, art. 2, poi convertito nella L. n. 148 del 2011, che al comma 5 ter sembra considerare valido, salvo recupero del rimanente, il pagamento parziale (5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l’accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2012, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l’accertamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011sono prorogati di un anno).

La norma, quanto al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, si limita solo a prorogare I termini per il pagamento, mentre per il resto si applica alle sole forme di condono premiale che si perfezionano con il pagamento della prima rata.

In questo senso vanno i precedenti già affermati da questa Corte, (Cass. n. 379 del 2016), che ha espressamente dichiarato che in tema di condono fiscale, incorre nella decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, il contribuente che abbia provveduto al versamento delle somme dovute con ritardo, qualora questo, anche se modesto, non sia giustificato.

Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile, per difetto di interesse, in quanto lamenta l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia verso Equitalia, la cui posizione è scindibile, cosi che l’unica a potersi lamentare del suddetto vizio è solo quest’ultima.

Infatti, la notifica dell’appello che a suo tempo l’Agenzia ha fatto al concessionario ha valore di mera denuncia della pendenza della lite, considerato il tatto che, avendo la lite ad oggetto l’an della pretesa impositiva, il concessionario non è litisconsorte necessario (Cass. 16412/ 2007 e 1532/ 2012), cosi che della eventuale irrituale chiamata in causa di quest’ultimo non si può dolere il contribuente.

In ragione della novità della questione al momento della insorgenza della lite, vanno compensate le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata, e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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