Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21282 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.13/09/2017),  n. 21282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8357-2016 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

BONSEGNA;

– ricorrente –

contro

COMUNE di OTRANTO, EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1692/2015 del TRIBUNALE di MODENA, depositata

il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

T.C. propose opposizione a precetto innanzi al Giudice di Pace di Modena avverso cartella di pagamento per sanzione amministrativa relativa a violazione del Codice della strada risalente al giorno (OMISSIS), notificata da Equitalia Nomos spa in data 27 aprile 2010 quale incaricato della riscossione per il Comune di Otranto. Il giudice adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il T.. Con sentenza di data 22 settembre 2015 il Tribunale di Modena rigettò l’appello. Osservò il Tribunale, richiamando Cass. n. 23251 del 2005, che in materia di formazione e trasmissione di ruoli da parte del Prefetto, per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada, non trovava applicazione la decadenza prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, ma solo la prescrizione quinquennale.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo T.C.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 35 bis, convertito con L. n. 248 del 2005. Lamenta il ricorrente che il giudice di appello nulla aveva affermato circa l’applicabilità del D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 35 bis, e che trovava applicazione per violazioni di spettanza comunale la detta norma. Aggiunge che, in mancanza dell’ottemperanza del Comune all’onere di dimostrazione della regolarità del procedimento di trasmissione del ruolo, doveva ritenersi per il principio di non contestazione che la notifica della cartella fosse avvenuta in maniera irregolare, ovvero oltre i due anni dalla consegna del ruolo del Comune al concessionario, evincendosi dalla cartella solo l’anno in cui il ruolo era diventato esecutivo (28 gennaio 2010).

Il motivo è inammissibile. Prevede il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, comma 35 bis, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248, che “a decorrere dal 1 gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”. Il comma 7 prevede e disciplina la facoltà di acquisto da parte di Riscossione S.p.a. di una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione ovvero il ramo d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione. Con il motivo di ricorso si invoca l’applicazione della detta norma sulla base di una serie di presupposti di fatto (data di acquisizione da parte di Riscossione s.p.a. e mancata notifica alla detta data della cartella di pagamento entro due anni dalla consegna del ruolo) rispetto ai quali manca un accertamento del giudice di appello. In mancanza di una impugnazione per vizio motivazionale, lo scrutinio del motivo comporta un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità.

Nulla per le spese in mancanza della partecipazione della parte intimata al giudizio di cassazione.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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