Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21281 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19128/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.G.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 51/2010 della COMM. TRIB. REG. della LIGURIA,

depositata il 25/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di un accertamento della Guardia di Finanza su una società terza, è emersa l’esistenza di una società di fatto, sconosciuta al Fisco, tra G.F., S.M.A. e V.E..

L’Agenzia delle Entrate ha di conseguenza imputato pro quota il reddito presunto di tale società ai predetti soci, i quali hanno ciascuno per proprio conto impugnato l’avviso di accertamento.

La V. ha ottenuto annullamento dell’avviso dalla Commissione provinciale di Genova, con decisione poi confermata da quella regionale.

Quest’ultima ha ritenuto di doversi uniformare puramente e semplicemente alle altre sentenze che sulla medesima questione sono state emesse dalla CTR genovese, e che hanno escluso la operatività della società di fatto, i cui utili sono stati imputati come reddito alla contribuente.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia, con cinque motivi. Non si è costituita la contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La decisione impugnata, giova premettere, si limita ad affermare che altre sentenze della CTR di Genova hanno escluso l’esistenza di una società di fatto di cui la V. sarebbe stata socia. e si limita a prenderne atto.

1.- l’Agenzia avverso tale decisione propone cinque motivi di ricorso.

Con il primo motivo, denuncia violazione degli artt. 101, 102 e 107 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 14.

Sostiene che i giudici di primo grado prima, e poi quelli di appello, non hanno disposto l’integrazione del contraddittorio tra soci, così che la sentenza deve ritenersi nulla.

Invero l’avviso di accertamento aveva come presupposto l’esistenza di una società di fatto, presupposto che i soci, ciascuno per proprio conto, hanno contestato.

I giudici di merito avrebbero dovuto dunque far si che i ricorsi venissero trattati congiuntamente.

Il motivo è fondato.

E’ giurisprudenza di questa Corte che la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto ai fini della pretesa tributaria comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Sez. 5, n. 14387 del 2014).

La necessità della partecipazione di tutti i soci, soddisfatta dal litisconsorzio, viene meno solo se i procedimenti vengono riuniti oppure trattati simultaneamente (Sez. 5 n. 3830 del 2010; Sez. 6, ord. n. 2014 del 2014).

Nella fattispecie, emerge invece il contrario, ossia che i processi sono proseguiti separatamente, ed hanno avuto ad oggetto un presupposto comune a tutti i soci, nonchè determinante per la contestazione dell’avviso di accertamento, vale a dire che esistesse tra loro una società di fatto.

Va pertanto dichiarata la nullità dell’intero giudizio.

PQM

La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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