Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21281 del 20/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21281 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 2706-2014 proposto da:
PISTACCHIO MARIA, BLASCHI DOMENICO, elettivamente
domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della Cotte di Cassazione,
rappresentati e difesi dall’Avv. ETTORE ZAGARESE, giusta procura
a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
RIZZO CARMELA, LUCISANO ALDO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FORNOVO, 3, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE
TEDESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato NATALE
GRAZIANO, giusta procura in calce al controricorso;

controxicorrenti

avverso la sentenza n. 658/2013 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 14/05/2013;

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Data pubblicazione: 20/10/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/07/2015 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato DAVIDE TEDESCO pEL. AVV. GRAZIANO

NATALE), che chiede il rigetto.

Ric. 2014 n. 02706 sez. M2 – ud. 16-07-2015
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha
depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1. – Con sentenza n. 658/13 la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava

avverso la sentenza n. 410/11 del Tribunale di Rossano, nei confronti degli
appellati Aldo Lucisano e Carmela Rizzo. Rilevava la Corte territoriale che
mentre la sentenza impugnata era stata notificata il 16.1.2012, l’appello era
stato notificato alla parte appellata il 16.2.2012, e dunque decorso il termine
di cui all’art. 325 c.p.c. Osservava, quindi, che non vi era prova che l’atto di
citazione in appello fosse stato consegnato all’ufficiale giudiziario in data
precedente a quella dell’avvenuta notificazione ai destinatari, posto che, a
fronte dell’eccezione di tardività del gravame sollevata dalla parte appellata,
la dimostrazione della data d’inoltro dell’atto per la notifica non poteva essere
ricavata dal timbro ivi apposto a margine, recante il numero cronologico e la
data ma senza firma del ricevente, non essendo stata esibita alcuna
certificazione integrativa, idonea a dimostrare la tempestività
dell’impugnazione.
2. – Per la cassazione di detta sentenza Domenico Blaschi e Maria
Pistacchio propongono ricorso, affidato ad un solo motivo.
2.1. – Resistono con controricorso Aldo Lucisano e Carmela Rizzo.
3. – Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione degli arti. 137,
139, 325, 326 e 327 c.p.c. e il vizio d’omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione. Sostiene parte ricorrente, richiamando giurisprudenza dei questa
Corte, che per il notificante la prova della tempestività della notificazione è
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inammissibile l’appello proposto da Domenico Blaschi e Maria Pistacchio

fornita in maniera sufficiente dal timbro dell’ufficiale giudiziario apposto
sull’atto, recante l’indicazione della data e del numero cronologico, ancorché
privo di sottoscrizione.
4. – Il motivo é fondato.

nell’ordinamento deve ritenersi operante un principio generale di scissione del
momento in cui si perfeziona la notificazione di un atto. In base a tale
principio la notifica si intende perfezionata in momenti diversi per il
richiedente e per il destinatario di essa, dovendo le garanzie di conoscibilità
dell’atto da parte di quest’ultimo contemperarsi con il diverso interesse del
primo a non subire le conseguenze negative derivanti dall’intempestivo esito
del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità,
sicché è sufficiente per il notificante dimostrare che il plico è stato inoltrato
per la notifica, mediante consegna all’ufficiale giudiziario, entro il termine
prescritto (Cass. 2261/07).
A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la
relativa prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione,
apposto dall’ufficiale giudiziario sull’atto, recante il numero cronologico, la
data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al
vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro
cronologico, che l’ufficiale giudiziario deve tenere ai sensi dell’art. 116,
primo comma, n. 1, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, fanno fede fino a
querela di falso, (cfr. Cass. nn. 3755/15, 13640/13, 390/07, 15797/05

e

6836/05). Con la conseguenza che l’interessato deve farsi carico di esibire
idonea certificazione dell’ufficiale giudiziario soltanto in caso di
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A seguito delle sentenze della Corte cost. nn. 477/02 e 28/04,

contestazione della conformità al vero di quanto indirettamente risulta da
detto atto (Cass. n. 22003/08).
Né si è mai formato presso questa Corte — anche prima dell’intervento
delle S.U. n. 14294/07, che ha confermato l’orientamento anzi detto — un

riguardavano fattispecie del tutto peculiari, in cui le annotazioni sull’atto o
riferite all’atto da notificare non davano alcuna garanzia sulla conse gna di
q uesto all’ufficio notifiche entro una certa data (v in motivazione la citata
sentenza delle S.U.).
5. – Pertanto, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei
sensi di cui sopra, in base all’art. 375, n. 5 c.p.c. “.
II. – La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale solo la parte
ricorrente ha depositato memoria (ovviamente adesiva).
III. – Pertanto, la sentenza impu gnata va cassata con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese di
cassazione.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad
altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle
spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consi glio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16.7.2015.

indirizzo diverso, poiché i precedenti di se gno apparentemente opposto

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