Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21281 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.13/09/2017),  n. 21281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4025-2016 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

BALZANI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASS.NI SPA, P.M., GENERALI ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1991/2015 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

I.S. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata P.M. e Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno per le lesioni subite a seguito di sinistro stradale. Il giudice adito rigettò la domanda rilevando la carenza di legittimazione passiva del convenuto P.. Avverso detta sentenza propose appello I.S.. Con sentenza di data 10 luglio 2015 il Tribunale di Torre Annunziata rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che non provata era la titolarità del rapporto dedotto in giudizio dal lato attivo ( I.S. aveva proposto la domanda quale conducente dell’auto di proprietà di altro soggetto), stante l’insufficienza dell’unico indizio emerso da entrambe le testimonianze, e cioè l’età di quarant’anni del conducente del veicolo, età corrispondente a quella dell’attore.

Ha proposto ricorso per cassazione I.S. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del primo motivo e di manifesta infondatezza del secondo motivo. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Deve premettersi che, sulla base dell’indirizzo di questa Corte, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento all’art. 24 e all’art. 111 Cost. – dell’art. 380-bis c.p.c. (nel testo introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), costituendo non irragionevole esercizio del potere legislativo di conformazione degli istituti processuali la scelta di assicurare un contraddittorio solo cartolare alla decisione, in sede di legittimità, di questioni prive di rilievo nomofilattico, all’esito di una mera proposta di trattazione camerale da parte del consigliere relatore che, in quanto semplice ipotesi di esito decisorio, non è vincolante per il collegio, il quale, pertanto, ove intenda porre a base della decisione una questione rilevata d’ufficio, può ripristinare l’interlocuzione delle parti secondo il paradigma dell’art. 384 c.p.c., comma 3, deponendo in tal senso una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dello stesso art. 380-bis c.p.c. (Cass. 10 gennaio 2017, n. 395). In questa linea va richiamata Cass. 2 marzo 2017, n. 5371 che ha affermato i seguenti principi:

a) in tema di nuovo rito camerale di legittimità “non partecipato”, il principio di pubblicità dell’udienza, pur previsto dall’art. 6 CEDU ed avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali” – Corte cost., sent. n. 80 del 2011 -, da ravvisarsi in relazione alla conformazione complessiva di tale procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non rivestenti peculiare complessità; b) nel nuovo rito camerale di legittimità “non partecipato”, la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni anche in rapporto alla proposta di trattazione camerale del relatore in sè non suscettibile di vulnerare il diritto di difesa, trattandosi di mera ipotesi decisoria non vincolante per il collegio, quale esito di un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dal legislatore nell’ambito del potere di conformazione degli istituti processuali, tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, di speditezza e concentrazione della decisione.

Passando al ricorso, con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello aveva omesso di esaminare le seguenti circostanze: la dichiarazione di entrambi i testi secondo cui il conducente del veicolo, uomo di quarant’anni, avvertiva forti dolori al collo, alla testa ed alla spalla sinistra; la dichiarazione del teste C.A., che aveva affermato di avere personalmente accompagnato il conducente del veicolo al pronto soccorso; il referto di pronto soccorso relativo all’ingresso di I.S. il giorno (OMISSIS) per trauma cervicale e alla spalla riferiti come causati da incidente stradale.

Il motivo è inammissibile. Il fatto storico dell’ingresso del ricorrente nel pronto soccorso e quello dei forti dolori al collo, alla testa ed alla spalla sinistra del conducente del veicolo non sono stati presi in considerazione dal giudice. Essi non sono tuttavia decisivi perchè manca l’accertamento del giudice di merito nel senso della verificazione del sinistro stradale di cui alle testimonianze il giorno 6 dicembre 2009. Ciò che il giudice di merito ha accertato è solo che il sinistro riferito dai due testimoni si sarebbe verificato nei primi giorni del (OMISSIS). Mancando un accertamento in ordine alla data del sinistro riportato dalle testimonianze i fatti storici allegati sono privi del requisito della decisività.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 81 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio non è rilevabile d’ufficio. Il motivo è manifestamente infondato. La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. s. u. 16 febbraio 2016, n. 2951).

Nulla per le spese in mancanza della partecipazione al giudizio della controparte. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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