Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21281 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 09/08/2019), n.21281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20655/18 proposto da:

F.O., elettivamente domiciliato in Modena, via Nonantolana

192, presso l’avvocato Chiara Busani, che lo rappresenta e difende

in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 4 maggio 2018 n.

1110;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 luglio 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.O., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di essere stato costretto a lasciare il suo Paese (Nigeria) poichè dopo la morte del padre, adepto della setta degli (OMISSIS), questi ultimi gli avevano ingiunto, sotto la minaccia di morte, di prendere il posto del genitore all’interno della setta; ma non volendo egli aderire ad una associazione criminale, quale era in realtà la setta degli (OMISSIS), per non essere ucciso fu costretto a lasciare il Paese.

3. La commissione territoriale rigettò l’istanza; il Tribunale di Venezia rigettò il ricorso avverso tale decisione e la Corte d’appello di Venezia confermò la decisione.

Ritenne la Corte d’appello che:

-) la condizione di rifugiato non potesse essere concessa, perchè il richiedente non era esposto a persecuzioni per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppi sociali, opinioni politiche, ma era esposto unicamente rischio di una perdita patrimoniale, dal momento che per sua stessa ammissione gli aderenti alla setta di cui sopra lo avevano minacciato di privarlo dell’eredità paterna;

-) la protezione sussidiaria non potesse essere concessa perchè il richiedente non era esposto nel suo paese nè al rischio di condanna a morte, nè al rischio di tortura, e nemmeno sussisteva nella regione di sua provenienza (Edo State) una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria, infine, non potesse essere concessa perchè il richiedente non “ha segnalato alcuna condizione personale che evidenzia ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario”.

4. La sentenza è stata impugnata da F.O. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8,nonchè il “difetto di motivazione”.

Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene due censure.

Con una prima censura il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso la sussistenza, nel caso di specie, di una persecuzione per motivi religiosi in danno del ricorrente.

Deduce che la setta degli (OMISSIS) è dedita a pratiche magiche e riti satanici, e che di conseguenza la sua vicenda personale doveva essere equiparata a quella di un perseguitato per motivi religiosi.

1.2. Con una seconda censura, frammista alla prima, deduce che comunque la Corte d’appello ha errato nel ritenere non credibile la versione dei fatti fornita da esso ricorrente.

1.3. Nella parte in cui investe il giudizio con cui la Corte d’appello ha ritenuto non credibile la versione dei fatti fornita dal ricorrente il motivo è inammissibile, perchè censura un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, consente al giudice della protezione internazionale di ritenere veri anche fatti non provati, in deroga al generale principio di cui all’art. 2697 c.c., quando ritenga che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa; abbia reso dichiarazioni plausibili, non contraddittorie e non contraddette ab externo; ha presentato la domanda di protezione il prima possibile; si presenti come attendibile.

Tale norma contiene un periodo ipotetico la cui pròtasi (“se l’autorità competente ritiene che”) rende palese che il legislatore, con essa, non ha affatto stabilito cosa il giudicante debba decidere (nè, del resto, avrebbe potuto farlo, alla luce dell’art. 101 Cost., comma 2), ma ha stabilito invece come debba essere adottata la decisione di cui si discorre: cioè con quale iter logico e sulla base di quali accertamenti.

Ne consegue che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non potrà dirsi violato sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto; quella norma potrà dirsi violata solo se il giudice, nel decidere sulla domanda di protezione, non compia gli accertamenti ivi previsti: ad esempio, accogliendo la domanda di protezione senza avere previamente accertato la sussistenza di tutti e cinque i requisiti previsti dalla norma suddetta.

Per contro, lo stabilire se la narrazione, fatta dall’interessato, delle circostanze che giustificano la concessione della protezione internazionale od il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia stata verosimile e credibile oppur no, non costituisce una valutazione di diritto, ma è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361-01).

Sindacabile in sede di legittimità, pertanto, potrebbe essere soltanto il metodo di giudizio applicato dal giudice di merito (ad esempio, per violazione dei precetti dettati dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, in tema di ricerca e valutazione delle prove), ma non certo il merito del giudizio in sè riguardato, una volta che quei criteri siano stati osservati.

1.4. Nella parte restante il motivo è del pari inammissibile.

La Corte d’appello, infatti, non si è affatto occupata della natura e delle attività della setta degli (OMISSIS).

Si è limitata a rilevare che da quest’ultima sono state indirizzate al ricorrente, secondo la sua stessa narrazione, solo minacce di pregiudizi patrimoniali, e come tali non lesive di diritti inviolabili della persona.

La Corte, in definitiva, ha escluso la sussistenza d’una “persecuzione religiosa”, e questo è un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha escluso la sussistenza, in Nigeria, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, come tale legittimante la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. (c).

2.2. Il motivo è inammissibile, in quanto investe un apprezzamento di fatto.

La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto – citando un rapporto dell’Organizzazione per i Rifugiati delle Nazioni Unite – UNHCR che nella regione di provenienza del ricorrente, l’Edo State, non esiste una situazione di conflitto armato.

Questa valutazione costituisce un accertamento di fatto, non una valutazione in diritto, non sindacabile una volta che – come è avvenuto nel caso di specie – il giudice di merito tragga le sue conclusioni da fonti internazionali attendibili ed aggiornate.

Non sarà superfluo aggiungere, anche al fine di moralizzare alcune affermazioni contenute nel ricorso, che questa corte ha già ripetutamente rigettato ricorsi avverso sentenze di merito affermative della insussistenza nell’Edo State di condizioni legittimanti la domanda di concessione dello status di rifugiato (Sez. 6-1, Ordinanza n. 1718 del 23.1.2019; Sez. 1, Sentenza n. 32852 del 19.12.2018; Sez. 1, Ordinanza n. 28433 del 7.11.2018; Sez. 1, Ordinanza n. 28425 del 7.11.2018; Sez. 1, Ordinanza n. 28119 del 5.11.2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 9206 del 13.4.2018).

Nella motivazione di Sez. 6-1, Ordinanza n. 2682 del 5.2.2018, in particolare, si affermato: “sussistono le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria soltanto in favore dei cittadini nigeriani che provengono dalle parti nord e nord-est del paese rispetto alle quali l’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati ha rivolto un monito agli Stati perchè non effettuino rimpatri forzati, mentre il ricorrente proviene da una regione del Sud (EDO State) rispetto alla quale, secondo il più recente rapporto di Amnesty International del 2016, non vengono segnalate situazioni di pericolo”.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Deduce che in Nigeria esiste una situazione sociopolitica ed economica “gravemente precaria”, in tutte le parti del Paese, e soggiunge che questo fatto sarebbe “noto e ampiamente documentato e provato”. Da ciò vorrebbe trarre la conseguenza che, se egli facesse rientro nel proprio Paese, “correrebbe seri rischi per la propria incolumità”, oltre a trovarsi in grave difficoltà per l’impossibilità di entrare in possesso dell’eredità paterna, a causa delle minacce rivoltegli dalla setta degli (OMISSIS).

3.2. Il motivo è inammissibile per totale estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello, infatti, a torto o a ragione, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria affermando che il richiedente non aveva “segnalato alcuna condizione personale che evidenzi la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario”.

La sentenza d’appello, dunque, era fondata sulla ritenuta sussistenza di un deficit nell’onere di allegazione; e questa statuizione non viene impugnata dal ricorrente.

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

Poichè la parte vittoriosa è un’amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811).

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna F.O. alla rifusione in favore di Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre accessori e rifusione delle spese prenotate a debito;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di F.O. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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