Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21281 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. I, 05/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 05/10/2020), n.21281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8073-2019 proposto da:

D.M., domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

ROSSELLA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROBERTO

DALLA BONA, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO n. cronol. 7398/2018,

depositato il 12.12.2018;

udita la relazione della causa svolta nella carriera di consiglio del

12.3.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.M. propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine ((OMISSIS)), a causa dello stato di povertà in cui versava che gli impediva di poter ricevere un’istruzione e di avere un lavoro, ragione per la quale aveva lasciato il suo Paese per raggiungere l’Italia;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo si lamenta la nullità del procedimento per aver il Tribunale cumulato la domanda di protezione umanitaria assieme alla domanda di protezione internazionale, quantunque la prima sia “soggetta ad ordinaria azione di cognizione”, mentre la seconda è “soggetta a rito speciale camerale”;

1.2. con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, alla Direttiva 2004/83/CE e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 essendosi il Tribunale interrogato, nel ritenere privo di credibilità il ricorrente, sul racconto personale del richiedente circa la fuga per “povertà e/o mancanza di risorse” senza valutare se le strutture statuali di quel paese siano effettivamente in grado di garantire i diritti e le libertà fondamentali della persona;

1.3. con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11, inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. con modif., dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, per avere omesso il Tribunale di fissare l’udienza di comparizione delle parti in assenza di videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa;

1.4. con il quarto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c e alla Direttiva 2004/83/CE, per essere il Tribunale venuto meno all’obbligo di approfondimento istruttorio d’ufficio circa la dedotta situazione di violenza nel Paese d’origine;

1.4. con il quinto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, alla Direttiva 2004/83/CE, all’art. 2 Cost. e all’art. 8 CEDU, poichè la valutazione circa la concessione della protezione umanitaria prescinde dall’assenza o meno di prove o principi di prova, va condotta d’ufficio e si deve fondare su di una valutazione comparativa volta a verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio di diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, mentre nella specie “sembrava di poter dedurre” che il decidente si fosse attenuto al medesimo quadro probatorio giudicato sfavorevolmente ai fini delle altre misure.

1.5. con il sesto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 111 Cost., all’art. 6 CEDU, all’art. 101 c.p.c., al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,27 e 35 avendo il Tribunale disatteso le anzidette domande sulla base di COI acquisite nella fase amministrativa al di fuori del contraddittorio delle parti, senza cioè “assegnare un termine ex art. 101 c.p.c. perchè il difensore presane conoscenza, potesse svolgere la propria attività difensiva”;

2.1. in relazione a quanto denunciato con il terzo motivo, si pone la questione (già rimarcata dalle recenti Cass., ord. interloc., 13 settembre 2019, nn. 22914, 22915 e 22916 del 2019) dei limiti del sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione del giudice di merito riguardo alla necessità, o meno, del rinnovo dell’audizione del richiedente protezione ove la causa sia definibile sulla base degli atti già a disposizione;

2.2. in relazione alla suddetta questione, appare quindi opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della decisione già fissata per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

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