Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21280 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERVETERI

N. 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VENTURA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NUCCI MAURIZIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE EMME GROUP S.R.L. (già Emme Motori s.r.l.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1134/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/12/2006 R.G.N. 273/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata – in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2606/06 del 18 dicembre 2006 – condanna la Emme Motori s.r.l. a riassumere L.F. oppure a corrispondergli a titolo risarcitorio cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con gli accessori di legge.

La Corte d’appello di Catanzaro, per quel che qui interessa, precisa che:

a) la sentenza di primo grado è esauriente e convincente sulla mancata indicazione della ragione del licenziamento, da individuare come giustificato motivo obiettivo;

b) il Tribunale ha dimostrato che dalle risultanze probatorie non è emersa la necessità aziendale di sopprimere il posto del L. e che il datore di lavoro non ha neppure tentato di dimostrare che il dipendente non poteva essere occupato in altro settore aziendale;

c) del resto, la asserita necessità della riduzione del personale è contraddetta dalla avvenuta assunzione di altro personale dopo il recesso, come risulta dai libri matricola e dalle dichiarazioni della società tese a dimostrare che al momento del licenziamento la consistenza numerica del personale era inferiore a quindici unità;

d) la sentenza del Tribunale va, invece, riformata con riferimento alla disciplina sanzionatoria da applicare;

e) il primo Giudice ha disatteso le risultanze dei libri matricola e la deposizione del contabile dell’azienda che ad essi faceva riferimento perchè li ha ritenuti inattendibili, avendo riscontrato che alcune pagine di tali libri erano in bianco ed altre contenevano cancellature non regolamentari;

f) l’esame dei due libri prodotti in giudizio induce a ritenere infondati i sospetti del Tribunale;

g) in particolare, le cancellature non sono irregolari e la presenza di due pagine in bianco alla fine del primo libro è congruamente giustificata dalla società sicchè non vi sono elementi formali che alterino la correttezza delle iscrizioni contenute nei libri medesimi e che possano inficiare l’attendibilità dell’assunto dell’azienda secondo cui dai libri matricola risulta che il numero dei dipendenti era inferiore a quindici;

h) alla suddetta prova documentale il lavoratore non ha opposto dati di fatto certi o indicazioni diverse da mettere a confronto;

i) ne deriva la fondatezza delle dichiarazioni della società – in sede di appello corroborate dall’analitica indicazione dei nominativi dei dipendenti in servizio – in merito alla sussistenza al momento del licenziamento di un numero di dipendenti inferiore a quindici, come sempre stato per le esigenze del normale andamento del ciclo produttivo;

j) pertanto al presente licenziamento, illegittimo perchè privo di giustificato motivo oggetti vo, si deve applicare la tutela obbligatoria e non quella reale.

2.- Il ricorso di L.F. domanda la cassazione della sentenza per quattro la Immobiliare Emme Group s.r.l. (già Emme Motori s.r.t.) non svolge attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1 – Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa od insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si rileva che la Corte d’appello, nel l’affrontare la problematica relativa al requisito dimensionale dell’azienda al momento del licenziamento, ha preso in considerazione soltanto la prova documentale, rappresentata dai libri matricola della società, già valutati come inattendibili dal Giudice di primo grado, il quale aveva conseguentemente ritenuto non assolto, da parte della datrice di lavoro, l’onere della prova sul requisito dimensionale ed aveva quindi affermato la sussistenza del diritto alla tutela reale.

In tal modo la Corte d’appello non ha dato valore alle altre prove di segno contrario dotate di ben maggiore rilievo, senza fornire alcuna spiegazione della scelta così operata.

2 – Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa od insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si sottolinea che l’esigenza di rigore valutativo connesso alla verifica globale di tutte le emergenze di causa, di cui si è detto nel primo motivo, nella specie, si mostra particolarmente pregnante per il fatto che i libri matricola (cui ha fatto riferimento la Corte d’appello) sono documenti che, date le loro specifiche caratteristiche, possono fare piena prova soltanto contro l’imprenditore, mentre nei confronti del prestatore di lavoro rivestono il solo valore di presunzioni semplici.

Ora, dall’art. 2729 cod. civ. si desume che il giudice può prendere in considerazioni solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”.

Nella specie tale tipo di presunzioni (rinvenibili dalle modalità di tenuta dei libri matricola e dalle dichiarazioni datoriali contenute negli atti difensivi a proposito delle assunzioni dei lavoratori M. e Li.) erano tutte contrarie al datore di lavoro il quale, pertanto, avrebbe dovuto provare quali erano le dimensioni della impresa al momento del licenziamento.

La società, invece, non solo non ha fornito tale prova ma ha prodotto dei documenti redatti e formati in palese violazione della normativa che li disciplina (D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 4 e 26).

La Corte territoriale ha dato a tali documenti valenza decisiva senza offrire alcun chiarimento al riguardo.

3- Con il terzo motivo di ricorso, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 4 e 26;

b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa od insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si specifica che la Corte d’appello non si è accorta – e quindi non ne ha dato conto nella motivazione della sentenza – di alcune gravi violazioni commesse nella elaborazione e nella tenuta dei libri matricola in argomento.

In particolare si assume che: 1) non sarebbero state considerate alcune cancellazioni riguardanti le date di assunzione di sette lavoratori effettuate senza lasciare leggibile la parte cancellata (e, quindi, in contrasto con quanto disposto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 26 applicabile ratione temporis); 2) non vi sarebbe alcuna pronuncia sulla mancata iscrizione di A. e di G. M. tra i soci (in contrasto con il D.P.R n. 1124 del 1965, art. 4), rilevante al fine di valutare l’attendibilità della dichiarazione del datore di lavoro sulla compatibilità della qualifica di soci dei due suddetti soggetti con quella di lavoratori subordinati.

4- Con il quarto motivo di ricorso, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si sostiene che la Corte d’appello, muovendo dall’esatta premessa del mancato verificarsi al momento del licenziamento di alcuna contrazione delle dimensioni occupazionali dell’azienda per una effettiva e/o reale ragione organizzativa, perviene all’illogica conclusione di non ritenere applicabile la tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18. Dalla sentenza non emerge quale sia l’effettivo periodo precedente il licenziamento cui la Corte territoriale si è riferita e comunque sia alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro del L. (14 gennaio 2004), sia allo spirare del termine del preavviso (5 settembre 2003) la consistenza numerica dei dipendenti era superiore a quindici.

Soltanto nell’ipotesi in cui si facesse riferimento al periodo antecedente l’invio dell’intimazione del licenziamento si potrebbe ipotizzare un mancato raggiungimento del suddetto limite minimo di personale in servizio, ma ciò non soltanto sarebbe in contrasto non soltanto con il dato letterale della sentenza in oggetto (ove si indica come momento di riferimento quello del licenziamento), ma anche con il principio secondo cui, in considerazione dell’efficacia reale del preavviso, la consistenza occupazionale dell’impresa datrice di lavoro va valutata al momento di effettiva cessazione del rapporto (nella specie verificatasi dopo la sospensione del termine del preavviso dipendente dalla sopravvenuta malattia del lavoratore), a meno che si riscontri una non episodica o simulata riduzione di personale per ragioni organizzative, tale da consentire l’anticipazione dell’analisi e del calcolo in argomento al periodo antecedente il recesso.

2- Esame dei primi tre motivi.

5- I primi tre motivi del ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione – non sono da accogliere.

Va ricordato, in via preliminare, che in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, a fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (vedi, per tutte Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).

Nella specie, con tutti i suddetti motivi, il ricorrente sostanzialmente lamenta che la Corte d’appello, al fine di stabilire la dimensione dell’impresa datrice di lavoro, abbia privilegiato, tra le varie prove in atti, la prova documentale rappresentata dai libri matricola esibiti dall’azienda e asseritamente contenenti vistose irregolarità formali.

Peraltro, in contrasto con il suddetto principio, nel ricorso non sono formulate indicazioni specifiche che possano consentire al Collegio di procedere all’esame delle censure sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso stesso.

Comunque, va anche ricordato che è sono altrettanto pacifici e condivisi i seguenti principi:

1) con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente;

l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (vedi, da ultimo: Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288);

2) ai fini dell’adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell’esito dell’esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (da ultimo: Cass. 4 marzo 2011, n 5241).

Dai suddetti principi si desume che nella specie la sentenza impugnata, con riguardo alle doglianze in argomento, è esente da qualsiasi censura in quanto dalla stessa risulta che il Giudice d’appello non solo ha correttamente applicato le disposizioni di cui il ricorrente ha denunciato la violazione, ma ha congruamente motivato le valutazioni operate delle risultanze probatorie ed ha chiarito l’iter logico-argomentativo posto alla base della relativa decisione, senza alcun profilo manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

Di ciò si ha conferma, in particolare, nel fatto che la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha dato conto di aver proceduto ad un attento esame dei due libri matricola prodotti in giudizio dalla datrice di lavoro e di essere pervenuta alla conclusione dell’infondatezza dei “sospetti” del Tribunale sulla duplice constazione della regolarità delle cancellature e della congrua giustificazione offerta dalla società in merito alla presenza di due pagine in bianco alla fine del primo dei suddetti libri.

Per tali ragioni la Corte d’appello ha ritenuto le iscrizioni contenute nei libri medesimi inidonee ad inficiare l’attendibilità dell’assunto dell’azienda secondo cui dai libri matricola risulta che il numero dei dipendenti era inferiore a quindici al momento del licenziamento, così come era sempre stato per le esigenze del normale andamento del ciclo produttivo, dopo aver rilevato che alla suddetta prova documentale il lavoratore non ha opposto dati di fatto certi o indicazioni diverse da mettere a confronto.

A fronte di questa situazione, le censure del ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto, già valutate dal Giudice del merito, in senso contrario alle aspettative del medesimo ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.

3 – Esame del quarto motivo.

6. Il quarto motivo non è fondato.

In base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte per individuare il tipo di tutela da riconoscere al lavoratore licenziato, conseguente ai limiti dimensionali dell’organizzazione facente capo al datore di lavoro, il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell’impresa con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo di preavviso, senza dare rilevanza alle contingenti e occasionali contrazioni o anche espansioni del livello occupazionale aziendale. Tale criterio, inoltre, deve essere riferito ai lavoratori dipendenti e non semplicemente agli addetti o agli occupati, non potendosi considerare dipendenti tutti coloro che prestino la propria attività per l’azienda, ma solo quelli ad essa legati da rapporto di subordinazione (Cass. 10 settembre 2003, n. 13274, Cass 4 settembre 2003, n. 12909; Cass. 10 febbraio 2004, n. 2546).

A tale principio – cui si è uniformata anche Cass. 3 settembre 2008, n. 22164 (richiamata nel presente ricorso), oltre che la giurisprudenza di legittimità successiva (da ultimo: Cass. 14 dicembre 2010, n. 25249) – si collega l’altro secondo cui, ai fini della sussistenza del requisito numerico, rilevante ai sensi degli artt. 18 e 35 St. lav. per l’applicabilità della tutela reale, il giudice deve accertare – con indagine di fatto insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata – la normale produttività dell’impresa (o della singola sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) facendo riferimento agli elementi significativi al riguardo, quale ad esempio, la consistenza numerica del personale in un periodo di tempo, anteriore al licenziamento, congruo per durata e in relazione alla attività e alla natura dell’impresa; la riduzione del numero dei dipendenti in prossimità del licenziamento vale, peraltro, ad escludere la ricorrenza di quel presupposto, quando essa risulti frutto non di condotte elusive del datore di lavoro ma di oggettive condizioni di mercato o di comprovate esigenze economiche dell’impresa tali da far ragionevolmente ritenere una ormai stabile contrazione dell’attività produttiva e, conseguentemente, una definitiva riduzione della manodopera al di sotto del numero di quindici dipendenti (vedi, per tutte: Cass. 8 maggio 2001, n 6421;

Cass. 29 luglio 1998, n. 7448).

La sentenza attualmente impugnata è conforme ai suddetti principi e alla normativa cui essi si riferiscono.

Da essa risulta, infatti, che la Corte d’appello – dandone conto con motivazione coerente e ineccepibile dal punto di vista logico – giuridico – ha effettuato la valutazione del numero dei dipendenti della società datrice di lavoro applicando il criterio della normale occupazione dell’impresa con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo di preavviso e, come ammette lo stesso ricorrente, nel periodo preso in considerazione dal Giudice di appello, i dipendenti della datrice di lavoro non raggiungevano il numero di quindici, necessario per l’applicazione della tutela reale.

Tanto basta per respingere anche il quarto motivo.

4 – Conclusioni.

7.- In sintesi il ricorso va respinto, nulla si dispone per le spese non avendo la società intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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