Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21280 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.13/09/2017),  n. 21280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14407-2016 proposto da:

ARTI GRAFICHE BOCCIA S.P.A., (PI. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Delegato, legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 22, presso lo studio

dell’avvocato GIULIO DI GIOIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE SOC. LOOP, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI, n. 16, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

RUGGIERI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA DE NICOLELLIS;

avverso la sentenza n. 144/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n. 131 del 2016 (pubblicata il 4 marzo 2016), nella causa per la ripetizione di indebito conseguente all’accertata nullità di alcune clausole contrattuali afferenti a due rapporti di conto corrente bancario (nn. (OMISSIS)) intrattenuti da Arti Grafiche Boccia SpA con il Banco Popolare scarl, sulla decisione negativa del Tribunale di quella stessa città, ha respinto il gravame, con particolare riguardo sia alla richiesta di ordinare alla banca l’esibizione (ex art. 210 c.p.c.) della documentazione bancaria attinente a rapporti contrattuali (dei quali non era “neppure precisata la data di inizio e quella di fine di ciascun rapporto, sicchè non era possibile neppure individuare la normativa nella specie applicabile” (p. 5)) sia alla richiesta di ammissione della CTU contabile (atteso che tale mezzo presupponendo “che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste, non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative” (p. 9)).

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Arti Grafiche Boccia SpA con un unico mezzo, con il quale censura la sentenza impugnata, di violazione processuale, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione ai due profili di doglianza menzionati, richiamando sia l’avvenuta produzione di una copia delle “condizioni generali di contratto” (senza ulteriori specificazioni in ordine a quale dei due rapporti in questione il documento si riferisse) e sia la sufficienza della documentazione esibita ai fini dell’ammissione della richiesta CTU.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche da parte della società ricorrente che, tuttavia, non colgono nel segno.

Il ricorso per cassazione, infatti, risulta inammissibile in quanto, al riguardo, nessuna delle due rationes decidendi contenute nella sentenza della Corte territoriale risulta efficacemente aggredita dalle critiche (nè quella relativa al diritto applicabile ratione temporis e nè quella relativa al carattere esplorativo della CTU).

Alla sostanziale reiezione del ricorso, sia pure in forma di inammissibilità dell’impugnazione, conseguono sia le spese processuali (liquidate come in dispositivo) in favore della controricorrente, sia l’enunciazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 6.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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