Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21280 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 09/08/2019), n.21280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23298/18 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa, via

Mure del Bastion n. 10, presso l’avvocato Anna Maria Muraro, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 16 luglio 2018

n. 2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 luglio 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.S., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di essere stato costretto a lasciare il suo Paese (Senegal) dopo essere stato arrestato perchè colto a rubare della legna (così la sentenza impugnata; nel ricorso, invece, nulla si dice nè sui fatti dedotti dinanzi la commissione territoriale; nè sui fatti dedotti a fondamento dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado nè sui motivi d’appello).

3. La commissione territoriale rigettò l’istanza.

Il Tribunale di Venezia, adito dall’odierno ricorrente, con ordinanza

19.6.2017 rigettò l’opposizione.

La Corte d’appello di Venezia rigettò il gravame del soccombente, ritenendo che:

-) il racconto del ricorrente era inattendibile;

-) fu lo stesso richiedente asilo a dichiarare di aver lasciato il suo Paese per ragioni economiche;

-) la condizione di migrante economico non giustifica alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria;

-) non vi era prova che il richiedente asilo fosse affetto da una malattia psichica.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione dal soccombente con ricorso fondato su un solo motivo. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19.

Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene plurime e frammiste censure.

1.2. L’illustrazione del motivo esordisce affermando che il ricorrente era malato di mente; torna a ripetere che in Libia era stato arrestato e torturato; censura l’affermazione della Corte d’appello secondo cui “la condizione di migrante economico non giustifica una forma di protezione unitaria”.

Premesse le suddette deduzioni, il motivo si conclude con l’affermazione in punto di diritto secondo cui “l’Italia deve garantire al ricorrente un livello di vita dignitoso in ossequio agli obblighi costituzionali e internazionali che gravano sullo stato italiano”.

1.3. Il motivo è inammissibile in tutte le censure in cui si articola, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Il ricorso, infatti, è totalmente privo della indicazione della res in iudicium deducta: manca l’indicazione dei motivi di ricorso proposti dinanzi la commissione territoriale; manca l’indicazione dei fatti dedotti nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado; manca l’indicazione dei motivi d’appello; manca l’indicazione delle rationes decidendi adottate dal Tribunale prima, e dalla Corte d’appello poi.

1.4. Ad abundantiam, ritiene questa Corte non superfluo rilevare come, ove se ne fosse potuto esaminare il merito, il motivo sarebbe stato comunque manifestamente infondato.

La censura con la quale il ricorrente lamenta il rigetto della sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in considerazione delle sue condizioni di salute, prescinde del tutto dall’effettiva motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto non dimostrata alcuna patologia psichica.

La censura con la quale il ricorrente lamenta la mancata considerazione del suo personale vissuto nel periodo trascorso in Libia è, anch’essa, estranea rispetto alla ratio decidendi, avendo la Corte d’appello ritenuto non esservi prova alcuna di cosa sia accaduto al richiedente asilo durante il suddetto periodo di soggiorno in Libia.

L’ultima censura, infine, è:

-) inammissibile, in quanto il ricorrente parte dal presupposto che la sua condizione di indigenza sia stata acclarata in giudizio, mentre la Corte d’appello ha ritenuto inattendibile il suo racconto;

-) in ogni caso manifestamente infondata, non costituendo la povertà, di per sè, motivo giustificativo della protezione umanitaria.

Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura residuale ed atipica, che può essere accordata solo a coloro che, se facessero ritorno nel Paese di origine, si troverebbero in una situazione di vulnerabilità strettamente connessa al proprio vissuto personale. Se così non fosse, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, misura “personalizzata” e concreta, finirebbe per essere accordato non già sulla base delle specificità del caso concreto, ma sulla base delle condizioni generali del Paese d’origine del richiedente, in termini del tutto generali ed astratti, ed in violazione della ratio e della lettera della legge (Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298-01).

2. Le spese.

2.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’Amministrazione.

2.2. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che non sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di I.S. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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