Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21280 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. I, 05/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 05/10/2020), n.21280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 5973-2019 proposto da:

I.A., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIACINTO CORACE,

giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO n. 440/2019, depositato il

2.1.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15.7.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

I.A. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine ((OMISSIS)), essendo stato coinvolto in una faida tribale per il possesso di un terreno, e, temendo per la sua vita, era fuggito raggiungendo l’Italia;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6 e 14, al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo il Tribunale ritenuto inattendibile il racconto del ricorrente basandosi unicamente sul verbale di audizione dinanzi alla Commissione territoriale e sulla base di circostanze di fatto non sottoposte ad approfondimento istruttorio mediante audizione del richiedente, lamentando dunque violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del ricorrente ed il mancato esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente e l’osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’Autorità giudiziaria;

1.2. con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9, 10 e 11, inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. con modif., dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, per avere omesso il Tribunale di fissare l’udienza di comparizione delle parti in assenza di videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa;

1.3. con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, dell’art. 10 Cost., comma 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17 del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32, del D.Lgs. n.. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria, alla valutazione di assenza specifica di vulnerabilità ed omesso esame di fatti decisivi quanto a quest’ultima;

1.4. in relazione a quanto denunciato con il primo motivo, si pone la questione (già rimarcata dalle recenti Cass., ord. interloc., 13 settembre 2019, nn. 22914, 22915 e 22916 del 2019) dei limiti del sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione del giudice di merito riguardo alla necessità, o meno, del rinnovo dell’audizione del richiedente protezione ove la causa sia definibile sulla base degli atti già a disposizione;

1.5. in relazione alla suddetta questione, appare quindi opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della decisione già fissata per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

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