Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2128 del 31/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 2128 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2963 del Ruolo Generale degli
affari civili dell’anno 2008, proposto:
DA
EMILIO FLORIO e GIOVANNI SCAMPERLE, elettivamente domiciliati

in Roma alla Via Crescenzio n. 43, presso l’avv. Giulio
Donzelli, che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente
con l’avv. Luigi Pasetto di Verona, per procura a margine del
ricorso notificato il 18 gennaio 2008.
RICORRRENTI
CONTRO
GIAMPIERO CESA BIANCHI,

domiciliato elettivamente in Roma

alla Via Lucrezio Caro n. 62, presso l’avv. Fioravante

42C

)6

20213

Data pubblicazione: 31/01/2014

.11

Carletti, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente
con l’avv. Arturo Piovesana di Mestre, per procura in calce
del controricorso notificato a mezzo del servizio postale il

CONTRORICORRENTE
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di
Venezia n. 1937 del 26 ottobre – 17 dicembre 2006.
Udita la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte e sentito
l’avv. Carletti, per il controricorrente, e il P.M., in
persona del sostituto procuratore generale dr. Luigi Salvato,
che conclude per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1937 del 7 dicembre 2006, la Corte di appello
di Venezia ha rigettato le impugnazioni per nullità del lodo
sottoscritto il 2 luglio 2001, relativo alla esecuzione
preliminare stipulato il 7 ottobre 1996, con il quale il
Florio e lo Scarpello si erano impegnati a vendere un
appartamento in Polpenazze del Garda (BS) al Cesa Bianchi,
per il prezzo di E. 200.000.000, versando a quest’ultimo
199.000.000 di quest’ultimo e prevedendo una penale di
300.000.000 per gli inadempimenti eventuali.
Il Cesa Bianchi, con atto di accesso a giudizio arbitrale
notificato il 15 luglio 1999, aveva nominato il proprio
2

25 – 26 febbraio 2008.

arbitro e chiesto la risoluzione del contratto per
inadempimento dei promittenti venditori che avevano ritardato
la consegna dell’immobile promesso in vendita, domandando

ricevute e la penale di £. 300.000.000.
Il lodo aveva dichiarato valido ed efficace il preliminare e
il Cesa Bianchi tenuto ad eseguirlo, prestando il consenso
alla stipula del definitivo, e aveva condannato i promissari
venditori a pagare una penale ridotta di E. 50.000.000.
Il Cesa Bianchi impugnava tale lodo dinanzi alla Corte
d’appello di Venezia che ha respinto tale impugnazione,
inammissibile per le parti in cui non precisava le regole di
diritto violate dagli arbitri nella loro pronuncia e nel
censurare il rigetto della prova testimoniale da loro
articolata, non specificandosi nelle doglíanze
dell’impugnante le carenze motivazionali della decisione che
l’avrebbero resa invalida o incomprensibile, mancando la
indicazione della norma o del principio di diritto che il
lodo aveva disatteso.
La sola censura ammissibile della pronuncia del collegio
arbitrale era quella sull’ultrapetizione del lodo per avere
gli arbitri, in violazione dell’art. 829 n. 4 c.p.c., deciso
la riduzione della penale in difetto di specifica domanda sul
3

inoltre la condanna delle controparti a restituire le somme

punto; la Corte d’appello ha ritenuto l’esistenza del potere
di ufficio degli arbitri di ridurre la penale ai sensi
del’art. 1384 c.c., per ricondurre l’autonomia contrattuale

per cui era da ritenere corretta la riduzione di una penale
superiore del 50% al prezzo del contratto a prestazioni
corrispettive in cui la stessa era posta.
Era poi dichiarata inammissibile anche la impugnazione
incidentale del Florio e dello Scamperle sull’obbligo di
controparte di acquisire il certificato di abitabilità
dell’appartamento entro ventiquattro mesi, anche essa
mancante della indicazione della regola di diritto violata
nella fattispecie e per le censure sul disconoscimento del
loro diritto al risarcimento del danno dal Cesa Bianchi,
perché anche con tali doglianze non si era osservato l’art.
829 n. 4 c.p.c. sulla specificità dei motivi, per cui
l’impugnazione era preclusa, dovendosi compensare le spese
tra le parti in rapporto alle ragioni della decisione.
Per la cassazione di tale sentenza della Corte di appello di
Venezia del 7 dicembre 2006, Emilio Florio e Giovanni
Scamperle propongono ricorso notificato il 18 gennaio 2008
con unico motivo, contrastato da Giampiero Cesa Bianchi con
controricorso notificato il 25-26 febbraio 2008 e illustrato
4

nei limiti in cui la stessa può essere meritevole di tutela,

da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. L’unico motivo di ricorso del Florio e dello Scamperle

contratti e in particolare degli artt. 1362 e 1363 c.c. e
contradditoria motivazione nel qualificare come penale il
deposito cauzionale di E 300.000.000, realizzato con la
consegna degli assegni per l’importo che precede.
La Corte d’appello, sul presupposto che gli arbitri avevano
definito “penale” il deposito che precede, in base ad una
lettura non solo letterale delle clausole relativa, ha
respinto il motivo di impugnazione su tale statuizione,
ritenendolo inammissibile, perché esso avrebbe comportato
l’adozione di canoni ermeneutici che imponevano l’indicata
qualificazione in base alla lettura del contratto preliminare
in cui si inserisce la clausola i che così testualmente
statuisce: “Per qualunque controversia dovesse insorgere
sulla interpretazione ed esecuzione della presente scrittura,
le parti si obbligano, sin d’ora, a non adire l’autorità
giudiziaria ordinaria ma a rimettersi al giudizio di una
terna arbitrale, nominando ciascuna un proprio arbitro e, di
comune accordo, un terzo arbitro; in caso di disaccordo sulla
nomina del terzo arbitro questo verrà designato a richiesta
5

denuncia violazione delle norme sull’interpretazione dei

di una delle parti dal Presidente pro tempore della camera
arbitrale Veneta – Distretto di Verona”.
Il collegio arbitrale ha ritenuto costituisse penale la

fondando sulla previsione dell’art. 5 del preliminare, per
il quale, in caso di mancata stipula del definitivo nel
termine convenuto, doveva procedersi alla consegna di tali
titoli e la Corte di merito ha condiviso tale scelta senza
ulteriori approfondimenti.
I ricorrenti assumono che Corte di merito ha ritenuto che la
clausola prevedesse il deposito della somma di cui sopra a
garanzia “della rogitazione e della consegna” dell’
appartamento al Cesa e affermano che tale lettura è avulsa
dal testo dell’intero atto in cui la clausola si inserisce.
Gli stessi arbitri qualificano la funzione degli assegni
scambiati per il pagamento come “forma impropria di garanzia”
della prestazione del consenso per il definitivo, per poi
rilevare che la somma versata costituiva comunque una penale,
con “funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaría
del danno” prodotto con l’inadempimento.
Con la lettura della clausola data dagli arbitri e avallata
dalla Corte di merito, secondo i ricorrenti, si è consentito
al Cesa Bianchi di appropriarsi dell’intera somma di cui ai
6

consegna degli assegni per E 300.000.000 al Cesa Bianchi,

titoli sopra richiamati, senza procedere a stipulare il
definitivo, violando in tal modo l’art. 1362 c.c. per non
avere la sentenza impugnata previsto una interpretazione

solo ad un ricchissimo risarcimento, in caso di inadempimento
dei promittenti alienanti ricorrenti in questa sede e a
favore della controparte.
E’ illogica l’analoga lettura data del contratto e della
clausola dalla Corte d’appello di Venezia in sede di
impugnazione del lodo con la indicata sentenza del 7 dicembre
2006, che deve quindi essere cassata anche per tale profilo.
2. L’unico motivo di ricorso è infondato, per le medesime
ragioni per cui si è ritenuta correttamente preclusa la
impugnazione del lodo, perché prospettata senza denunciare
violazioni di legge ma solo carenze motivazionali della
decisione arbitrale, che si traducono nel presente ricorso
per cassazione in una pretesa violazione di canoni
ermeneutici non specifici né chiariti dal ricorrente in
questa sede.
Lo spostamento al merito della controversia e all’esame del
contenuto della clausola contrattuale, già escluso dalla
Corte veneziana che poteva valutare solo la violazione di
regole di diritto tali da dar luogo alla nullità del lodo,
7

letterale del contratto che avrebbe dato luogo comunque e

non può avere sicuramente accesso con il ricorso per
cassazione che può proporsi solo per “violazione e falsa
applicazione di norme di diritto” (art. 360, l ° comma n. 3

invece un riesame nel merito della decisione della Corte
d’appello e devono quindi ritenersi inammissibili.
Mentre formalmente si deduce la violazione o erronea
applicazione di una norma o di un principio di legge di
ermeneutico contrattuale, in realtà si contesta solamente il
risultato del processo interpretativo e argomentativo della
sentenza impugnata, proponendo un significato diverso
favorevole ai ricorrenti del lodo, che peraltro non è oggetto
dell’impugnazione in questa sede che quindi non può che
dichiararsi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e devono porsi a carico dei
ricorrenti e in favore dei controricorrenti, liquidandosi
nella misura di cui in dispositivo, ai sensi del D.M. 12
luglio 2012 n. 140, da applicare anche per le prestazioni
professionali eseguite nel vigore delle previgenti tariffe non
più applicabili, come chiarito da S.U. 12 ottobre 2012 n.
17405.
P.Q.M.

8

c.p.c.); le deduzioni dei ricorrenti in questa sede chiedono

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare
al controricorrente le spese del presente giudizio di
cassazione, che liquida in C 8.200,00, di cui C 8.000,00 per

accessorie come per legge.
Così deciso il 5 dicembre 2013 nella camera di consiglio
della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione.

compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA