Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2128 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35283/2018 proposto da:

U.J., elettivamente domiciliato in Roma via Nomentana 220

presso lo studio dell’avvocato Valentina Valeri e rappresentato e

difeso dall’avvocato Giacomo Cainarca in forza di procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis U.J., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente, cittadino nigeriano, nato a (OMISSIS), di etnia benin e religione cristiano pentecostale, ha riferito che il suo nucleo familiare originario era composto da padre, madre e due sorelle e di essere vedovo con tre figlie, tutte minorenni, che vivevano con il pastore della chiesa ove egli lavorava come addetto alle pulizie; di avere avuto rapporti difficili con il padre e che quando egli aveva venti anni, tornato a casa, non aveva più trovato la madre e le sorelle e il padre aveva rifiutato di dirgli che cosa fosse successo; che nel 2015 il padre, membro del culto segreto Ovia, gli aveva proposto di subentrare al suo posto nel culto e gliene aveva rivelato alcuni segreti (riti di sangue e sacrifici umani), raccomandandogli il silenzio; di aver respinto la proposta e di averne parlato al pastore, su suggerimento della moglie; che la moglie aveva rivelato il segreto ad alcuni amici, che ne avevano parlato con suo padre, che si era arrabbiato, venendolo a cercare; di essersi rifugiato in chiesa con le tre figlie mentre la moglie era rimasta a casa a cucinare; di essere tornato a casa, trovando la donna ferita a morte e vedendo il padre nei dintorni insieme ad alcuni ragazzi armati di fucile; di essere fuggito e di essere stato rintracciato da uno dei ragazzi del padre, armato di fucile, che gli aveva confermato di aver dato mandato di ucciderlo e che però si era impietosito ed anzi lo aveva aiutato a darsi alla fuga; che nel corso di una successiva telefonata con quel ragazzo aveva sentito voci che gli chiedevano dove fosse lui e poi uno sparo; di aver proseguito il viaggio verso la Libia e poi l’Italia.

Con Decreto 17 ottobre 2018, comunicato il 24/10/2018 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso U.J., con atto notificato il 21/11/2018, svolgendo due motivi. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 10 Cost. e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

1.1. Dopo una lunga premessa sul contenuto e sui presupposti della protezione umanitaria, il ricorrente sottolinea l’insicurezza del Paese di origine, incapace di assicurare protezione giudiziaria, sanitaria e sociale ai suoi cittadini e richiama la circolare (OMISSIS) del 30/7/2015 del Ministero dell’Interno che evidenzia fra i motivi della concessione umanitaria le gravi calamità naturali e gravi fattori locali ostativi a un rientro in dignità e sicurezza per il cittadino bengalese.

1.2. Giova ricordare che secondo la recentissima sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che avalla l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L..

Inoltre la stessa sentenza 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito aderisce al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

1.3. Il ricorrente si limita a esporre considerazioni del tutto generali senza formulare una critica specifica rispetto alle motivazioni sul punto del provvedimento impugnato (buone condizioni di salute e autonomia, importanti collegamenti familiari nel Paese di origine, basso livello di inserimento sociale e lavorativo), neppure citate, e senza dedurre le specifiche ragioni circa la propria condizione di vulnerabilità soggettiva e il grado di integrazione sociale attinto.

1.4. L’invocazione oltremodo generica di un provvedimento amministrativo, oltretutto di contenuto e collocazione in atti del tutto imprecisati, quale la circolare (OMISSIS) del 30/7/2015 del Ministero dell’Interno che evidenzierebbe fra i motivi della concessione umanitaria le gravi calamità naturali e gravi fattori locali ostativi a un rientro in dignità e sicurezza, non può essere certamente posta a base di una censura di violazione di legge, anche a prescindere dall’incongrua menzione del riconoscimento al “cittadino bengalese” della protezione umanitaria.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

2.1. Il ricorrente lamenta una diversa decisione rispetto a un caso simile definito con provvedimento del 27/2/2018 dello stesso Tribunale e aggiunge che non era stato considerato anche il fatto che la minaccia non necessariamente individuale può dirsi provata quando il grado di violenza indiscriminata sia tale da esporre a pericolo qualsiasi civile rientrato nel Paese.

Tale situazione sussisteva in Nigeria, come emergeva da una serie di fonti citate (Annual Report 2016 Humans Rights Watch, Amnesty International 2015-2016; sito refworld) che evidenziavano oltre al pericolo rappresentato dai Boko Haram nel Nord e Nord-Est del Paese, la situazione di violenza diffusa registrata nel centro e nel Sud della Nigeria.

La vicenda personale del richiedente era stata bollata come inattendibile pur presentando notevoli elementi di intrinseca credibilità.

2.2. Quanto all’asserito caso simile definito con provvedimento del 27/2/2018 dello stesso Tribunale, anche a prescindere dall’assoluta mancanza di elementi in ordine al diverso caso giudiziario citato, l’eventuale discrasia non può certamente essere posta a fondamento del vizio denunciato.

2.3. Quanto alle ulteriori doglianze relative alla situazione di violenza diffusa registrata nel centro e nel Sud della Nigeria, la censura non si confronta in modo pertinente e puntuale con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che, quanto alla specifica area di provenienza del ricorrente (Edo State) esclude il rischio della violenza terroristica del gruppo Boko Haram e osserva che un alto tasso di criminalità comune, che indubbiamente affligge la Regione, non configura il rischio di danno grave per esposizione indiscriminata dei civili ad atti di violenza scaturenti da conflitto armato interno.

Non era stato considerato anche il fatto che la minaccia non necessariamente individuale può dirsi provata quando il grado di violenza indiscriminata sia tale da esporre a pericolo qualsiasi civile rientrato nel Paese.

Tale situazione sussisteva in Nigeria, come emergeva da una serie di fonti citate (Annua) Report 2016 Humans Rights Watch, Amnesty International 2015-2016; sito refworld) che evidenziavano oltre al pericolo rappresentato dai Boko Haram nel Nord e Nord-Est del Paese, la situazione di violenza diffusa registrata nel centro e nel Sud della Nigeria.

2.4. La recriminazione del ricorrente circa il giudizio di non credibilità è espressa in termini assolutamente generici a fronte dell’ampia motivazione spesa dal Tribunale per evidenziare le molteplici incongruenze, contraddizioni e assolute implausibilità del racconto del richiedente e la sua stessa incoerenza rispetto alle informazioni note circa il culto Ovia a cui ha fatto riferimento.

5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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