Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2128 del 29/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2128 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BOGHETICH ELENA

SENTENZA

sul ricorso 27392-2012 proposto da:
SPADA TOMMASO c.f. SPDTMS69H11H501V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N 20, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO MENICACCI, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3994

contro

SOCIETA’ ITALIANA TRAFORO DEL MONTE BIANCO S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE
78, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO IRACE, che

Data pubblicazione: 29/01/2018

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 8586/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/11/2011 R.G.N.
8947/2009;

udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. ELENA
BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
inammissibilità, in subordine rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

n. 27392/2012 R.G.

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 24.11.2011, la Corte d’appello di Roma, confermando la
pronuncia del Tribunale di Roma, accertava la sussistenza di un credito (a titolo di
retribuzioni e trattamento di fine rapporto) di Tommaso Spada nei confronti della
società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco (SITMB) per una somma
netta pari a euro 41.177,83 e lo poneva in compensazione con un maggior credito (a

2. La Corte territoriale riteneva che «l’ampia e mai contestata documentazione
allegata all’opposizione [a decreto ingiuntivo] (doc. da 1 a 19, da cui assegni, estratti
conto bancari, trascrizioni di atti di trasferimento di immobili), gli atti del
procedimento penale e da ultimo le risultanze, anche istruttorie, della sentenza del
tribunale di Roma n. 7111 in data 7.4.2011 .

. costituiscono prova tranquillante

dell’illecito penale commesso dal dipendente (falso e truffa in danno del datore di
lavoro), illecito in questa sede addotto a fondamento dell’eccezione in esame

[di

compensazione impropria] e dal quale è certamente derivato un danno per l’azienda di
importo non inferiore a euro 185.000».
3. Contro questa sentenza ricorre per cassazione lo Spada sulla base di tre motivi; la
società resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 . Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.
324, 115 e 116 cod.proc.civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,
cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, accertato il credito della società sulla base
di una sentenza penale (Tribunale Roma n. 7111/2011) non passata in giudicato e a
fronte di un’altra sentenza penale passata in giudicato (Tribunale Aosta n. 139/2009)
che ha accertato, quanto al reato di furto aggravato, l’insussistenza del fatto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli
artt. 1243 e 2043 cod.civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.)
avendo, la Corte distrettuale, posto in compensazione un credito privo dei requisiti di
certezza e liquidità, non contenendo, le deduzioni del Tribunale di Roma, uno specifico
accertamento sull’entità del danno da risarcire alla società.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.
1243 cod.civ. e 295 cod.proc.civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,

titolo di risarcimento del danno) vantato dalla società

H. 27:392/2012 R.(iì.

cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, ritenuto di non sospendere il giudizio in
attesa del separato definitivo accertamento, in sede civile, della risarcimento dedotto
in compensazione dalla società.
4. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
La censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei
motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto,

invocate, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne
l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere
assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio
dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12
febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre
2011, n. 22726). Il ricorrente ha, invece, trascritto solamente esigue parti delle
sentenze, fra l’altro intercalate da proprie argomentazioni e da parti della memoria di
costituzione in grado di appello della società, senza indicazione della eventuale
produzione di tale documentazione.
Inoltre, l’articolazione del motivo si risolve nell’indicare una possibile alternativa,
condizionata ad una diversa valutazione dell’intero materiale istruttorio
(autonomamente valutato dalla Corte distrettuale), ossia nel condurre un’operazione
palesemente inammissibile nel giudizio di legittimità.
In tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero
convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. è
apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui
all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura
della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di
legittimità (Cass. n. 14267 del 2006; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004 n. 2707). In
proposito vale pure aggiungere che costituisce fatto decisivo ai sensi derart.360,
primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis (prima delle
modifiche introdotte dall’art. 53, comma 1, lett. b, del dl. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134), quello la cui
differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa
(Cass. n.18368 del 31 luglio 2013); la nozione di decisività concerne non il fatto sulla
cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato,
2

quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto integrale delle sentenze penali

n. 27392/2012 R.G.

ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, inerisce al
nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo peraltro
necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse
stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta
dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il
vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile
solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la

ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il
vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo
perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente
insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base
al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 si
risolverebbe nell’investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell’iter
logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito
della ricostruzione dei fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia
diversa da quella avutasi nella fase di merito (v., in tal senso, Cass. n. 3668 del 14
febbraio 2013; cfr. pure Cass. n. 22979 del 2004).
5. In ogni caso, in ordine al possibile, surrettizio, contrasto di pronunce che il
ricorrente appare palesare, deve notarsi che – sulla base dei brani estratti delle
pronunce e riprodotti in ricorso – risulta che il Tribunale di Aosta (sentenza del 2009)
ha accertato, con riguardo al reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento (per
essersi impossessato, lo Spada, di tre assegni circolari di cui non aveva la
disponibilità, emessi dalla Tesoreria generale dell’Alta Savoia a titolo di rimborso della
taxe professione/le

pagata dalla società, così sottraendoli a quest’ultima),

l’insussistenza del fatto rilevando che «la gestione personale degli assegni da parte
dello Spada si colora di significato penale esclusivamente in considerazione del suo
organico inserimento nel disegno criminoso truffaldino sfociato nei fatti commessi
presso la banca Unicredit di Roma-Nomentana»

e riconoscendo la competenza

territoriale del Tribunale di Roma quanto al delitto di truffa. Il Tribunale di Roma
(sentenza del 2011) ha condannato lo Spada, in concorso con altro collega, per il
reato di falso e truffa. Non emerge, pertanto, nessuna contraddizione tra le due
pronunce.
6. Il secondo ed il terzo motivo non sono fondati.
3

considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una

n. 27392/2012 R.G.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che si è in presenza di compensazione cd.
impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (qual
è indubbiamente il rapporto di lavoro), in cui l’accertamento contabile del saldo finale
delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d’ufficio, diversamente da
quanto accade nel caso di compensazione cd. Propria (che postula l’autonomia dei
rapporti), che, per operare, postula l’autonomia dei rapporti e l’eccezione di parte;
resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria

requisito della certezza (cfr. da ultimo, Cass. 23 marzo 2017, n. 7474; Cass. del 26
ottobre 2016 n. 21646).
Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 15 novembre 2016, n. 23225) hanno,
inoltre, recentemente affermato che i requisiti prescritti dall’art. 1243, primo comma,
cod. civ., per la compensazione legale, e cioè l’omogeneità dei debiti, la liquidità,
l’esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la
compensazione giudiziale; il secondo comma di detta norma consente, peraltro, al
giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione se
il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per
esercitare questo potere discrezionale – esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre 2012,
n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272) – al fine di dichiarare la compensazione
giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non
controverso. Se il requisito della liquidità del controcredito opposto in compensazione
manca, ma il giudice dinanzi al quale è formulata l’ eccezione ne ritiene la facile e
pronta liquidabilità – giudizio di fatto, insindacabile in cassazione – può dichiarare la
compensazione fino alla concorrenza per la parte del controcredito che riconosce
esistente.
La Corte distrettuale ha correttamente proceduto, a seguito di eccezione di
compensazione proposta dalla società, all’accertamento del controcredito opposto
fondato sul diritto al risarcimento del danno insorto nell’ambito del rapporto di lavoro
svolto tra le parti ed ha ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie
(documentazione allegata all’opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare assegni,
estratti conto bancari, trascrizioni di atti di trasferimento di immobili; atti del
procedimento penale; risultanze, anche istruttorie, della sentenza del Tribunale di
Roma n. 7111/2011), di pervenire all’accertamento contabile del saldo finale delle
contrapposte partite. La Corte ha, quindi, correttamente concluso che le risultanze
4

può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il

n.

27392/2012 R.G.

probatorie consentivano di ritenere acquisita la piena prova dell’esistenza di un credito
della SITMB nei confronti dello Spada, riconducibile allo stesso rapporto di lavoro,
credito senza dubbio largamente superiore, per sorte ed accessori, a quello dal
dipendente azionato (pag. 4 sentenza).
7. In conclusione il ricorso va respinto e le spese di lite sono liquidate secondo il
criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla società
controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00
per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%
ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2017.

P.Q.M.

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