Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2128 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. III, 28/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 28/01/2011), n.2128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G.F. (OMISSIS), D.G.S.

(OMISSIS), DE.GA.FR. (OMISSIS) A.

G. (OMISSIS), quali eredi del Sig. D.G.

F., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 26,

presso lo studio degli avvocati BALDI FRANCESCO, GIUSEPPE BALDI,

rappresentati e difesi dall’avvocato EVOLA GIUSEPPE, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Direttore

provinciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.

GIANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato PIETRO SAIJA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAGAUDDA GIUSEPPE, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 586/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

6/04/06, depositata il 18/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1.- Il giorno 25 ottobre 2 010 e’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 586/2 008 la Corte di appello di Messina, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha respinto la domanda proposta da S., F. e De.Ga.Fr. e da A. G., figli e moglie del defunto De.Ga.Fi., contro la USL n. (OMISSIS) di Messina, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite dal loro congiunto a causa di una caduta dal letto, occorsagli mentre era ricoverato presso l’Ospedale di (OMISSIS).

2.- I soccombenti propongono tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimata con memoria di costituzione e di risposta.

2.- Il ricorso e’ inammissibile ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ. I tre motivi denunciano violazioni di legge senza formulare i quesiti di diritto ai quali la Corte di cassazione dovrebbe rispondere, come prescritto a pena di inammissibilita’ del ricorso dall’art. 366 bis cit., applicabile alla presente controversia perche’ in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata.

Quanto agli asseriti vizi di motivazione, manca un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata (cfr.

Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4646/2008; n. 4719/2008, fra le altre). Tale requisito che non si puo’ ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anziche’ su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprenderne il contenuto ed il significato (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Le parti non hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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