Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21279 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15024/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 19,

presso lo studio dell’avvocato ORNELLA RUSSO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE BIANCA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 327/2013 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

SEZ. DIST. di SIRACUSA, depositata il 17/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato LO GIUDICE per delega

dell’Avvocato BIANCA che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

In data (OMISSIS) S.A., di anni 53, risolveva anticipatamente il proprio rapporto di lavoro dipendente con Enel spa, percependo una somma a titolo di indennità supplementare per incentivo all’esodo, sulla quale veniva applicata l’aliquota Irpef nella misura piena, per difetto del requisito dell’età maggiore di anni 55 richiesto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4 bis, ai fini dell’applicazione della aliquota Irpef nella misura ridotta del 50%.

La Corte di giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 21.7.2005 emessa nel procedimento C-207/04, Vergani, stabiliva che l’art. 1 della direttiva del Consiglio 9.2.1976, 76/207 CEE, relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro, è ostativa alla norma nazionale di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4 bis, che prevede un trattamento fiscale differenziato dell’indennità di incentivazione all’esodo basata sul sesso del lavoratore.

In data (OMISSIS) S.A. presentava istanza di rimborso della somma di Euro 9.606, corrispondente al 50% della ritenuta Irpef operata sulla somma percepita a titolo di incentivo all’esodo, in ragione della applicabilità anche ai lavoratori di sesso maschile dell’aliquota ridotta del 50% prevista in favore delle lavoratrici donne di età superiore ai 50 anni.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate S.A. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa che lo accoglieva con sentenza del 14.2.2011.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Sivilia sez. distaccata di Siracusa che lo rigettava con sentenza del 17.9.2013. Preliminarmente, il giudice di appello riteneva inammissibile l’eccezione di intervenuta decadenza del contribuente dalla facoltà di richiedere il rimborso, poichè formulata dall’Ufficio soltanto in grado di appello in violazione del divieto di eccezioni nuove stabilito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. n. 4, nella parte in cui non ha ritenuto la rilevabilità d’ufficio della decadenza prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.

S.A. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, stabilisce il divieto per le parti di proporre, nel giudizio tributario di appello, eccezioni nuove “che non siano rilevabili d’ufficio”. Sul punto deve essere ribadito l’orientamento interpretativo secondo cui, in materia tributaria, la decadenza del privato dall’esercizio di un potere nei confronti dell’amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili, è rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 2969 c.c., ed è conseguentemente sottratta al regime del divieto di eccezioni nuove in grado di appello stabilito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 (Sez. 5, Sentenza n. 5862 del 08/03/2013, Rv. 626413; Sez. L, Sentenza n. 18610 del 28/08/2006, Rv. 592265).

Con riguardo alla decorrenza del termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, questa Corte ha stabilito che esso decorre dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. (Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014, Rv. 631442).

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (la presentazione dell’istanza di rimborso in data 23 ottobre 2006 e la risoluzione del rapporto di lavoro in data (OMISSIS), con contestuale versamento dell’imposta, sono dati di fatto pacifici) la causa deve essere decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente per intervenuta decorrenza del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso, previsto a pena di decadenza dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.

Si compensano le spese dell’intero giudizio in ragione dei contrasti esistenti, prima della intervenuta pronuncia delle Sez. U., in ordine alla individuazione della data di decorrenza del termine decadenziale previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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