Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21279 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.13/09/2017),  n. 21279

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. nazzicone Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13870-2016 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

BAINSIZZAN n.1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VITTOZZI,

rappresentata e difesa dagli avvocati BIAGIO NOBILE, GAETANO

SANSONE;

– ricorrente –

contro

SOC. COOP. VERETO A R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 251/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n. 251 del 2015 (depositata il 15 aprile 2015), respingendo il gravame proposto dalla signora G.M.A., ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva accolto la domanda, proposta dalla LCA di Vereto Scarl, per la revocatoria della cessione onerosa del credito, vantato dalla Cooperativa in bonis verso il Comune di Alliste, verso il corrispettivo di un prezzo inferiore, di 15 volte circa, rispetto al valore facciale del credito ceduto, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma I, n. 1.

L’erede della convenuta, la signora L.M., ricorre con un unico mezzo, assumendo che la natura aleatoria del contratto di cessione onerosa del credito sarebbe incompatibile con l’azione revocatoria proposta ed accolta ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Le doglianze sono manifestamente infondate perchè si pongono in contrasto con il principio di diritto posto da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26124 del 2013 (secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare promossa per sproporzione tra le prestazioni ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, ed avente ad oggetto una transazione, il giudice non deve avere riguardo nè soltanto alle prestazioni dedotte nell’atto di transazione, nè soltanto alle pretese originarie come declinate dalla parte, ma deve tenere conto complessivamente delle reciproche concessioni. A tal fine, tuttavia, non occorre effettuare un accertamento incidentale in termini di fondatezza o infondatezza delle pretese originarie, ma è necessario stabilire il valore di queste, tenendo conto, con un giudizio prognostico, sia delle probabilità di un positivo accertamento in sede giudiziaria, sia di tutte le altre circostanze (quali la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l’attuazione del diritto in via giudiziale) che incidono sulla valutazione economica della originaria pretesa nel momento in cui la parte transigente vi ha rinunziato.), in quanto il dictum giudiziale ha tenuto conto dei criteri valutativi enunciati da questa Corte, mentre le critiche volte, sotto le apparenti spoglie della violazione dei menzionati dispositivi di legge, sollecita a questa Corte un sostanziale riesame delle risultanze processuali ed una diversa valutazione degli apprezzamenti giudiziali sulla reale portata dell’accordo di cessione (SU civili nella Sentenza n. 8053 del 2014).

Alla reiezione del ricorso non conseguono le spese processuali, non essendosi costituita la curatela intimata, ma solo l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte,

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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