Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21278 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5005/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/2013 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,

depositata il 01/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

In data (OMISSIS) A.A. risolveva anticipatamente il proprio rapporto di lavoro dipendente, percependo a titolo di indennità supplementare per incentivo all’esodo, la somma di Euro 40.455, sulla quale veniva applicata l’aliquota Irpef (25%) nella misura piena, per difetto del requisito dell’età maggiore di anni 55 richiesto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell’applicazione della aliquota Irpef nella misura ridotta del 50%.

La Corte di giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 21.7.2005 emessa nel procedimento C-207/04, Vergani, stabiliva che l’art. 1 della direttiva del Consiglio 9.2.1976, 76/207 CEE, relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro, è ostativa alla norma nazionale di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4 bis, che prevede un trattamento fiscale differenziato dell’indennità di incentivazione all’esodo basata sul sesso del lavoratore.

Con istanza presentata il 25.3.2009, A.A. richiedeva il rimborso del 50% della ritenuta Irpef operata sulla somma percepita a titolo di incentivo all’esodo, essendo applicabile anche ai lavoratori di sesso maschile l’aliquota ridotta del 50% prevista in favore delle lavoratrici donne di età superiore ai 50 anni.

L’Agenzia delle Entrate rigettava la richiesta sul rilievo della tardività dell’istanza di rimborso, presentata dopo il decorso del termine di 48 mesi previsto a pena di decadenza dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.

Contro il diniego di rimborso A.A. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pistoia che lo rigettava con sentenza del 8.7.2011, in accoglimento della eccezione di intervenuta decadenza sollevata dall’Ufficio.

A.A. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana che lo accoglieva con sentenza del 1.7.2013, sul rilievo che il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, dovesse decorrere dalla data di emanazione della Circolare n. 62/E del 29.12.2008. Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 13.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte preliminarmente rileva che nel fascicolo processuale non è presente l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione, notificato a mezzo posta ai sensi dell’art. 149 c.p.c.. In assenza di tale produzione non vi è prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento di notifica e della avvenuta instaurazione del contraddittorio, con conseguente inammissibilità del ricorso (Sez. 5, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015, Rv. 636610; Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008, Rv. 600790).

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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