Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21278 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADIGE 43,

presso lo studio dell’avvocato DI PASQUALE LUCIANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARNONE FRANCESCO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

REAGENS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo

studio dell’avvocato BOZZA ALESSANDRO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FALDELLA STEFANO, giusta delega in atti;

– controrscorrente –

avverso la sentenza n. 149/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/05/2009 R.G.N. 414/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello proposto da D.G. avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 791/03 de 12 febbraio 2004, di rigetto del ricorso dell’appellante volto ad ottenere la condanna della convenuta Reagens s.p.a. a corrispondergli l’indennità supplementare nella misura prevista dall’art. 19 del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali, con gli accessori di legge, a causa della non giustificatezza del licenziamento inflittogli.

La Corte d’appello di Bologna, per quel che qui interessa, precisa che:

a) l’aspetto che qualifica il rapporto dirigenziale è rappresentato secondo quanto si desume dalla giurisprudenza di legittimità – dalla rilevanza dell’elemento fiduciario, che permea il rapporto stesso, tanto che la relativa prosecuzione è strettamente condizionata dalla “costante permanenza” del suddetto elemento;

b) conseguentemente il concetto di giustificatezza del licenziamento del dirigente si fonda sui parametri valutativi più ampi rispetto a quelli propri delle nozioni di giusta causa e di giustificato motivo;

c) nella specie, dalle risultanze processuali emerge con chiarezza che il D. svolgeva funzioni di dirigente addetto alle vendite “anche all’estero”, con una posizione di rilievo e responsabilità tale da consentirgli di improntare l’attività aziendale con scelte di ampio respiro anche nei rapporti con i terzi;

d) è stato anche accertato che, come contestato dalla datrice di lavoro, il dirigente fino da due anni prima del licenziamento ha svolto per conto della Ecochem s.r.l., di cui era socio ed amministratore unico, attività di promozione del prodotto “bioglass” (dopo il rifiuto della datrice di lavoro di continuare a proporlo in Italia e all’estero), contravvenendo a precise disposizioni aziendali e dedicando il proprio impegno lavorativo, anche in trasferta, ad attività in favore di tale ultima società;

e) il D. inoltre sia prima del recesso, sia nella propria lettera di giustificazioni, sia in sede giudiziale ha cercato di occultare il suddetto comportamento, anche a fronte di specifiche richieste al riguardo;

f) pertanto, il recesso deve considerarsi giustificato in quanto la complessiva condotta del ricorrente è stata da far venire meno il rapporto fiduciario indispensabile nei confronti di un dirigente.

2.- Il ricorso di D.G. domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; resiste, con controricorso, la Reagens s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si contesta, in particolare, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il licenziamento sarebbe giustificato perchè le ragioni fondative del recesso non sono pretestuose.

Si assume che tale conclusione presuppone che i fatti contestati siano storicamente veri e ascrivibili ad un comportamento del dipendente fuori da ogni accettabilità, secondo un criterio di medio rigore mentre, nella specie, non sarebbe stato provato nè che il ricorrente abbia venduto, per proprio conto, il prodotto “bioglass”, nè che abbia impiegato il tempo lavorativo per coltivare propri interessi.

A fronte di questa situazione, l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la Eochem s.r.l. era astrattamente idonea alla vendita del suddetto prodotto non sarebbe sufficiente a supportare la contestata conclusione, tanto più che essa non troverebbe riscontro nella lettera di licenziamento.

2.- Il ricorso è inammissibile, per molteplici concorrenti ragioni.

In primo luogo, dal punto di vista della formulazione, il motivo di ricorso non appare conforme al disposto dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis), che, com’è noto, richiede ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione la formulazione dei quesiti di diritto e, nell’ipotesi prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), richiede una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (vedi, per tutte: Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556).

Tale momento di sintesi non si rinviene nel presente ricorso, ove non appare conseguentemente focalizzata con precisione la questione di diritto essenziale per la decisione che in ipotesi sarebbe stata pretermessa ovvero male esaminata (Cass. SU 30 ottobre 2008, n. 26014).

D’altra parte, il suddetto difetto di formulazione evidenzia ancor meglio che, nella sostanza, le censure prospettate rappresentano una inammissibile critica al vaglio del materiale probatorio, istituzionalmente riservato al Giudice del merito, secondo il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (vedi, per tutte, da ultimo: Cass. 26 gennaio 2011, n. 1789; Cass. 19 aprile 2011, n. 8965).

Al riguardo, in particolare, può considerarsi jus receptum il principio secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del Giudice del merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (vedi, fra le tante: Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

Peraltro, anche se si volesse, in ipotesi, seguire l’impostazione del D. secondo cui, con il ricorso, non si intenderebbe contestare l’apprezzamento dei fatti, ma evidenziare la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, comunque sarebbe ravvisabile una violazione del principio della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione che impone alla parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (vedi, per tutte: Cass. 30 luglio 2010, n. 17915).

Nella specie il ricorso non è conforme al suddetto principio in quanto, in particolare, non contiene la trascrizione della lettera di licenziamento e delle altre prove la cui valutazione asseritamente erronea avrebbe dato luogo, secondo il ricorrente, alla denunciata insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

3.- In sintesi, per tutte le suesposte ragioni, il ricorso è inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, Euro 2000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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