Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21278 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.13/09/2017),  n. 21278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10379-2016 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato COSIMO CASTRIGNANO’;

– ricorrente –

contro

QUESTURA BRINDISI;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRINDISI Proc. n. R.G.

1755-1/2015, depositato il 10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Brindisi, con il decreto reso nel proc. n. 1755-1 del 2015 (pubblicato il 10 febbraio 2016), ha prorogato il trattenimento di A.E., cittadino nigeriano, presso il CIE di (OMISSIS), dopo che lo stesso era stato già trattenuto in ragione di una precedente convalida.

Secondo il giudice circondariale, la reiterazione della proroga era fondata, sussistendo i presupposti di cui al D.L. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, per l’esistenza di alcune difficoltà nel completamento della procedura di identificazione della persona interessata.

Il ricorrente, con tre mezzi, assume l’inesistenza di una tale motivazione, resa nel caso specifico, e di una intempestiva proroga adottata alcuni giorni prima della scadenza della precedente.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso è manifestamente infondato: a) perchè (primo e terzo mezzo di cassazione) il giudice ha, sia pure sinteticamente, spiegato le ragioni giustificative dell’ulteriore trattenimento dello straniero (costituite dalla necessità di una compiuta identificazione del medesimo trattenuto), ragionevoli in presenza di una notoria gestione massiva di tali procedimenti, aventi ad oggetto un numero rilevante di persone appartenenti – non trascurabile difficoltà – ad una pluralità indeterminata di Paesi stranieri; b) perchè (secondo motivo) se è vero che ciò che il giudice non può fare è disporre la proroga oltre il termine di quarantotto ore dalla richiesta del questore (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3298 del 2017) non è però altrettanto prescritto un divieto che una tale richiesta, in considerazione di necessità organizzative volte al perseguimento delle finalità per cui è necessario il trattenimento, sia inoltrata prima della scadenza del precedente termine di 60 giorni, già prorogato.

Alla reiezione del ricorso, non conseguono nè le spese processuali, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa fase del giudizio, nè l’enunciazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, per l’esenzione di legge.

PQM

 

La Corte,

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ – 1^ sezione Civile della Corte di Cassazione, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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