Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21278 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 09/08/2019), n.21278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15971/18 proposto da:

-) S.B., elettivamente domiciliato in Roma, via Torino 7,

presso l’avvocato Barbiero Laura, e difeso dall’avvocato Francesco

Tartini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale

apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 20 novembre 2017

n. 2678;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 luglio 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.B., cittadino maliano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di essere originario del sud del Mali; di essersi trasferito nel Nord insieme ai genitori sin da bambino; che in seguito allo scoppio della guerra civile il negozio nel quale il padre esercitava una piccola attività commerciale venne devastato da appartenenti ad una milizia armata che uccisero il padre; che in conseguenza di questi fatti e della generale situazione di violenza esistente nel paese lasciò il Mali, per trasferirsi poi in Italia.

3. La commissione territoriale rigettò l’istanza.

Il Tribunale di Venezia, adito dall’odierno ricorrente, con ordinanza 1.12.2016 riconobbe il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (c).

La Corte d’appello di Venezia, adita dal Ministero dell’interno, accolse il gravame e rigettò tutte le domande del richiedente asilo.

La Corte d’appello ritenne che la protezione sussidiaria non potesse essere concessa a causa “dell’inverosimiglianza e della genericità delle circostanze” riferite dal richiedente asilo.

Soggiunse che nella zona di provenienza del richiedente asilo (definita dalla Corte d’appello “zona di (OMISSIS)”) non vi erano in atto conflitti armati.

Infine la Corte d’appello ritenne di “non ravvisare i presupposti per la protezione umanitaria, mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idonea a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal soccombente, con ricorso fondato su quattro motivi; il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente, formalmente richiamando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta che la sentenza impugnata abbia da un lato trascurato di esaminare un fatto decisivo, e dall’altro “travisato la prova”.

Nella illustrazione del motivo si deduce che la Corte d’appello ha escluso il diritto dell’odierno ricorrente alla concessione della protezione sussidiaria, assumendo che egli provenisse dalla città di “(OMISSIS)”. Spiega tuttavia il ricorrente che una città con tale nome nel Mali non esiste, e che la Corte d’appello ha confuso la città di (OMISSIS), sita nel Nord del Paese e nella quale il ricorrente aveva sempre vissuto, con la capitale (OMISSIS), sita nel sud del Paese.

Se, prosegue il ricorrente, la Corte d’appello avesse preso in esame tale circostanza, avrebbe dovuto concludere che nella zona di sua residenza (la città di (OMISSIS), sita nel nord del Mali) è in atto un conflitto armato tra forze governative e ribelli, e sussisteva dunque uno dei presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla protezione c.d. “sussidiaria” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (c).

1.2. Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni.

La Corte d’appello di Venezia, a fondamento della sua decisione, ha posto tre diverse rationes decidendi.

Ha, in primo luogo, affermato che le circostanze tutte dichiarate dall’interessato fossero “inverosimili” (così la sentenza, p. 4, p. 6). La Corte d’appello non ha fatto, a tal riguardo, distinzioni: e dunque deve ritenersi che abbia bollato come inverosimili anche le dichiarazioni del richiedente asilo concernenti la sua residenza e la sua provenienza.

In secondo luogo, la Corte d’appello ha reputato che il richiedente asilo non avesse mai fatto “alcun cenno alla situazione generale del suo paese di origine, quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità”.

In terzo luogo, la Corte d’appello ha reputato che nella zona di provenienza dell’interessato non fosse in atto alcun conflitto. Tale zona è stata così descritta dalla Corte d’appello: “zona di (OMISSIS), nel Mali del sud”.

1.3. Così ricostruito l’effettivo contenuto della sentenza impugnata, ne discende che il primo motivo di ricorso è innanzitutto inammissibile per difetto di rilevanza. Infatti, anche ad ammettere che la Corte d’appello fosse incorsa in errore nell’individuare il nome della città di provenienza dell’odierno ricorrente, tale errore sarebbe non decisivo, perchè le altre due rationes decidendi su cui poggia la sentenza d’appello (difetto d’allegazione e inattendibilità del richiedente asilo) sarebbero comunque di per sè sufficienti a sorreggere la decisione di accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’interno.

1.4. In secondo luogo, l’errore nominale commesso dalla Corte d’appello è irrilevante sotto un diverso profilo: ed infatti, a prescindere dall’esatta lectio del nome della città di provenienza del ricorrente, quel che rileva è che la Corte d’appello ha ritenuto che tale città si trovasse nel sud del Paese, e che ivi non vi fossero in atto conflitti armati: e questo è un accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

Infatti quel che rileva ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (c), non è l’esatta individuazione del nome della città donde l’interessato provenga, ma l’accertamento dell’esistenza in quell’area d’una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato. E nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato in facto che l’interessato proviene dal sud del Malli e che nel sud del Mali non vi sono conflitti: a fronte di questo netto accertamento, pertanto, nulla rileva se la Corte d’appello abbia malamente traslitterato nella nostra lingua il nome d’una città africana.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis.

Lamenta che la Corte d’appello, violando l’obbligo c.d. “di cooperazione istruttoria” imposto dalla suddetta norma, abbia trascurato di accertare anche d’ufficio “la effettiva provenienza dal nord o dal sud del Mali” del richiedente asilo.

2.2. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.

La prima ragione è che, come accennato, la Corte d’appello ha fondato la propria decisione su plurime rationes decidendi, tra le quali l’affermazione secondo cui l’odierno ricorrente non aveva mai fatto “alcun cenno alla situazione generale del suo paese di origine, quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità”.

La Corte d’appello, quindi, ha ritenuto non allegata dall’odierno ricorrente una situazione di fatto giustificativa del riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria.

Giusta o sbagliata che fosse quella statuizione, essa andava rimossa con un motivo di impugnazione ad hoc, che non è stato proposto.

Sul difetto di allegazione dei fatti giustificativi della concessione della protezione sussidiaria si è dunque formato il giudicato interno, e diventa irrilevante stabilire se il giudice di merito abbia o non abbia trascurato di attivare i propri poteri istruttori officiosi, dal momento che il dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27,comma 1 bis, sorge solo quando i fatti da accertare siano stati comunque allegati dall’interessato. In tema di protezione internazionale, infatti, quel che è attenuato a favore del richiedente asilo è l’onere di prova, ma non certo l’onere di allegazione, come ripetutamente stabilito da questa Corte (da ultimo, ma ex multis, da Sez. 1 -, Sentenza n. 3016 del 31/01/2019, Rv. 652422 – 01).

2.2. La seconda ragione di inammissibilità è che il dovere di cooperazione istruttoria invocato dal ricorrente può riguardare:

a) la situazione del Paese di origine;

b) la “specifica condizione del richiedente”.

La “condizione del richiedente” cui fa rifermento la legge, ovviamente, è espressione che va letta in una con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14: “condizione” è dunque il suo credo religioso, la sua attività politica, la sua incensuratezza nel Paese d’origine, la sua qualità di oppositore politico.

La “condizione del richiedente” che il giudice di merito deve approfondire anche d’ufficio, per contro, non può comprendere le sue vicende strettamente personali, quali la zona di residenza o i trasferimenti compiuti all’interno del Paese: in primo luogo perchè queste non costituiscono in senso tecnico una “condizione”, ma dei fatti storici; in secondo luogo per l’evidente impossibilità per il giudice di merito di indagare le vicende personali del richiedente asilo, non potendo per tali accertamenti ricorrere alle fonti internazionali.

Ne consegue che, al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente, lo stabilire “se egli provenisse dal sud o dal nord del Mali” non era una “condizione personale” suscettibile di accertamento istruttorio officioso.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di due fatti decisivi.

Sostiene che la Corte d’appello, nel rigettare la domanda di protezione umanitaria, non avrebbe esaminato due fatti decisivi, rappresentati dal lungo periodo di permanenza in Libia trascorso dal richiedente asilo, nonchè dal “buon percorso di integrazione” da lui avviato in Italia.

3.3. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello ha infatti rigettato la richiesta di protezione umanitaria sul presupposto della “mancanza di qualsiasi elemento anche a livello di allegazione” giustificativo della concessione della protezione umanitaria.

Si è trattato, dunque, di una decisione fondata sul mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell’onere di allegazione.

Una decisione, quindi, da impugnare lamentando l’error in procedendo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, e debitamente indicando quando, in che termini ed in quali atti del giudizio di merito l’odierno ricorrente aveva assolto quell’onere di allegazione dei fatti, ritenuto carente dalla Corte d’appello.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del testo unico sull’immigrazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Deduce che la Corte d’appello, là dove ha motivato il rigetto della domanda di protezione umanitaria facendo riferimento alla “presumibile durata di una esposizione a rischio”, ha violato le norme che regolano questo tipo di protezione. Tali norme, infatti, non fanno affatto riferimento alla “durata dell’esposizione a rischio”, sicchè la Corte d’appello avrebbe dovuto invece valutare se, anche alla luce del percorso di integrazione intraprese in Italia, il rientro nel paese di origine avrebbe esposto il richiedente asilo ad una violazione dei suoi diritti fondamentali.

A sostegno della propria censura il ricorrente richiama un ampio passo della pronuncia di questa Corte, n. 4455 del 2018.

4.2. Il motivo è inammissibile, per la medesima ragione che rende inammissibile il terzo motivo: e cioè l’estraneità alla ratio decidendi. A tal riguardo basterà dunque richiamare quanto appena esposto ai p.p. 3 e ss. della presente motivazione.

Ad abundantiam, rileva comunque il Collegio che il motivo sarebbe inammissibile anche per una ulteriore e diversa ragione: e cioè che non indica mai nel ricorso, alcuna circostanza di fatto, ulteriore e diversa rispetto a quelle già dedotte a fondamento della domanda di protezione sussidiaria, idonea a giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Sicchè, esclusa la sussistenza dei requisiti di fatto richiesti dalla legge per la concessione della protezione sussidiaria, non sarebbe residuato alcuno spazio, nè alcun presupposto, per fondare la domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

5. Le spese.

5.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’Amministrazione.

5.2. La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte di cassazione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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