Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21278 del 05/10/2020
Cassazione civile sez. I, 05/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 05/10/2020), n.21278
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 1800-2019 proposto da:
Z.A., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato LIVIO NERI,
giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO n. 6904/2018, depositato
il 21.11.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12.3.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Z.A. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria;
il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo mezzo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3) avendo il Tribunale ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente a causa della mancata produzione di documenti a supporto delle stesse, senza richiedere, mediante audizione della parte, chiarimenti sulle circostanze ritenute rilevanti ai fini del decidere e senza valutare la tempestività della domanda di protezione internazionale;
1.2. con il secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, art. 10 Cost., comma 3, art. 8 CEDU) avendo i Giudici di merito respinto la domanda di protezione umanitaria sebbene al richiedente fosse negata nel Paese di origine “la libertà di unirsi in matrimonio e di scegliere… la persona con la quale unirsi”;
1.3. in relazione a quanto denunciato con il primo motivo, si pone la questione (già rimarcata dalle recenti Cass., ord. interloc., 13 settembre 2019, nn. 22914, 22915 e 22916 del 2019) dei limiti del sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione del giudice di merito riguardo alla necessità, o meno, del rinnovo dell’audizione del richiedente protezione ove la causa sia definibile sulla base degli atti già a disposizione;
1.4. in relazione alla suddetta questione, appare quindi opportuno disporre rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della decisione già fissata per la trattazione in pubblica udienza.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 15 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020