Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21277 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26835/2013 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE

98/G, presso lo studio dell’avvocato FABIO SCATAMACCHIA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 64/2012 della COMM. TRIR. REG. dell’EMILIA

ROMAGNA, depositata l’11/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SCATAMACCHIA che ha chiesto

raccoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con processo verbale di constatazione del 24.1.2002, la Guardia di Finanza accertava che M.G. aveva posto in essere un’attività di intermediazione nel commercio di autovetture di lusso in evasione di imposte, agendo nel modo seguente: dopo avere ricevuto l’ordinativo della autovettura dal parte del cliente italiano, M. ne effettuava l’acquisto da un concessionario nazionale, facendo fatturare la vendita direttamente alla società lussemburghese ETL Euro Test Location; l’autovettura veniva consegnata al cliente italiano con un atto “di messa a disposizione”, fruendo dei vantaggi relativi al pagamento del bollo e della assicurazione; l’utile per la società e per M. derivava dagli sconti ottenuti dal concessionario e dalla differenza tra l’aliquota Iva applicata in Italia (20%) e in Lussemburgo (15%); i ricavi di tale attività venivano desunti dall’esame dei conti correnti bancari cointestati al contribuente ed alla coniuge e di altro conto corrente intestato alla società londinese Federal Trading UK Ltd, sul quale M. era delegato ad operare; l’utile realizzato dal contribuente veniva determinato calcolando una percentuale di redditività del 10%. Seguiva l’emissione da parte della Agenzia delle Entrate di tre avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta (OMISSIS), per omesso versamento di Irpef ed Irap, omesso versamento di addizionale comunale ed omesso versamento di addizionale regionale.

Contro gli avvisi di accertamento M.G. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Modena che lo rigettava con sentenza n. 4 del 2009.

M.G. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che lo rigettava con sentenza del 11.10.2012. Il giudice di appello riteneva provato che M. avesse la disponibilità del conto corrente (OMISSIS) di Unicredit Banca di Sassuolo intestato alla società inglese Federal Trading UK LTD, avendovi svolto notevoli movimentazioni in virtù di delega conferitagli nell’anno (OMISSIS) e sino alla chiusura del conto. Non attribuiva valenza probatora alle dichiarazioni rese dal responsabile della società Federal Trading, ad eccezione della data e della sottoscrizione del dichiarante, certificate dalla autenticazione del notaio, considerato che il contribuente non era stato in grado di fornire alcuna giustificazione del proprio rapporto con l’impresa inglese.

Contro la sentenza di appello M.G. propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non sussistendo alcuna ipotesi di collegamento tra il contribuente ed il conto corrente (OMISSIS) intestato a Federal Trading UK Limited, come; 2) violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2702, 2703 e 2704 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui non ha attribuito rilevanza probatoria alla dichiarazione in atti resa dal responsabile della Federal Trading nonostante si trattasse di documento con sottoscrizione autenticata ed in assenza di querela di falso da parte della Agenzia delle Entrate; 3) omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonchè erronea valutazione dei mezzi di prova disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto il profilo della omessa valutazione della circostanza che il ricorrente ha operato sul conto della Federal Trading per il solo periodo da luglio ad ottobre (OMISSIS); 4) vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui ha motivato la sentenza con evidente riferimento all’anno (OMISSIS).

L’Agenzia delle Entrate dichiara di costituirsi al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

1. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, con riferimento alla norma che attribuisce valore di presunzione legale relativa ai dati risultanti dai conti correnti bancari, ma in realtà sollecita un riesame di merito, precluso in sede di legittimità, delle valutazioni della Commissione tributaria regionale che ha ritenuto la disponibilità, da parte del contribuente, del conto corrente intestato alla società londinese.

2. Il secondo motivo è infondato. Le norme di cui il ricorrente denuncia la violazione (artt. 2702, 2703 e 2704 c.c.) attengono alla efficacia probatoria della scrittura privata autenticata proveniente dalle parti in giudizio (costituente “prova piena” limitatamente alla autenticità della sottoscrizione). Le norme richiamate non riguardano le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, le quali possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse nè la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c., nè quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice soltanto se confortate da altri elementi di prova (Sez. U, Sentenza n. 15169 del 23/06/2010, Rv. 613799; Sez. 5, Sentenza n. 27173 del 16/12/2011, Rv. 620857).

Ne consegue la correttezza della determinazione del giudice di merito, che ha liberamente valutato il contenuto delle scritture private provenienti da soggetti terzi, alle quali non ha, motivatamente, riconosciuto attendibilità.

3. Il terzo motivo è infondato. La sentenza ha espressamente esaminato la circostanza relativa alla disponibilità da parte del contribuente del conto corrente bancario intestato alla società Federal Trading nel corso dell’anno (OMISSIS) e fino alla chiusura del conto, osservando che il contribuente “non riesce a fornire alcuna giustificazione del proprio rapporto con la società inglese”.

4. Il quarto motivo è infondato. Il giudice di appello ha motivato la propria decisione avendo riguardo alla disponibilità del conto corrente intestato alla società estera nel corso dell’anno (OMISSIS), oggetto dell’accertamento, e non ha affatto motivato la propria decisione facendo erroneo riferimento all’anno di imposta (OMISSIS).

Il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro tremilacinquecento oltre eventuali spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore di Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro tremilacinquecento, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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