Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21277 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2011, (ud. 19/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

PAMPHILI 25, presso lo studio dell’avvocato LONGO PIERALFONSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GRANDINETTI GIANCARLO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.N.A.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTICELLI, 12, presso lo

studio dell’avvocato PILEGGI ANTONIO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 395/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/03/2007 R.G.N. 1906/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato GRANDINETTI GIANCARLO;

udito l’Avvocato PILEGGI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 12 marzo 2007, la Corte d’Appello di Catanzaro respingeva il gravame svolto da M.A. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di inquadramento nella 7^ qualifica professionale.

2. La Corte territoriale puntualizzava che M., dipendente dell’ANAS area operativa B1 (ex livello 5), chiedeva il riconoscimento della superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni di fatto svolte di collaboratore amministrativo a decorrere dal 30 settembre 1997 per oltre due anni consecutivi con conseguente condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive, sul presupposto della sostituzione del collaboratore amministrativo, T.L., assente (per permessi sindacali, riposi compensativi, settimana corta e missioni) in casi diversi da quelli nei quali l’art 2103 c.c. escludeva il diritto alla promozione automatica; inoltre, con altra domanda, proposta con separato ricorso, M. chiedeva il risarcimento del danno per l’inadempimento datoriale dell’obbligo, ex art. 70 CCNL di settore del 18.4.1996, di allegare la documentazione attestante le mansioni superiori effettivamente svolte negli anni precedenti al 1996.

3. La Corte territoriale riteneva non contestata, tra le parti, la sostituzione di T.L., inquadrato nel 7^ livello, in tutti i casi di assenza, previamente autorizzata dal datore di lavoro, per brevi periodi che cumulati superavano il termine prescritto, sicchè la questione controversa risiedeva esclusivamente nella possibilità o meno di considerare sussistente, in detti casi, l’effettiva vacanza del posto costituente presupposto indefettibile per l’acquisizione della qualifica superiore.

4. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva quanto segue:

– il diritto del lavoratore assente alla conservazione del posto sussisteva in tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro era sospeso, sia pure parzialmente, nella sua esecuzione (come nelle ipotesi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio) sia nei casi di assenza del lavoratore per fruire del riposo di turno o delle ferie e in generale in tutti i casi in cui il lavoratore sostituito era destinato a tornare ad occupare dopo un periodo più o meno o lungo di assenza, difettando anche in tali casi l’effettiva vacanza del posto, costituente presupposto dell’acquisizione della qualifica superiore a norma dell’art. 2103 c.c.;

– l’effettiva vacanza del posto ricoperto da M., nella cui ricorrenza poteva configurarsi il diritto alla definitiva assegnazione al compimento del periodo di svolgimento delle mansioni superiori previsto dalla legge o dalla disciplina collettiva, non sussisteva per essere avvenuta la sostituzione del collaboratore T. per brevi e reiterati periodi, in occasione di assenze autorizzate dal datore di lavoro e non escludenti il dritto alla conservazione del posto da parte del sostituito;

– non era fondata la domanda risarcitoria per inadempimento datoriale dell’obbligo imposto dall’art. 70 CCNL di settore, di allegare documentazione attestante le mansioni superiori effettivamente svolte in epoca antecedente al 1996 in attuazione di ordini di servizio, giacchè la Commissione aveva rigettato l’istanza non per omessa trasmissione della documentazione da parte del datore di lavoro, ma per mancanza dei requisiti prescritti.

5. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, M. A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e contraddittoria motivazione.

Censura la sentenza impugnata per non aver motivato sull’inclusione, tra le sostituzioni avvenute per assenze autorizzate dal datore di lavoro e non escludenti il diritto alla conservazione del posto, delle sostituzioni avvenute durante le giornate di sabato non lavorate dal sostituito ed in occasione delle missioni da questi svolte, copertura dettata, invece, esclusivamente da esigenze datoriali di attribuire le superiori mansioni ad altro dipendente pur non sospendendo la prestazione una volta acconsentito al dipendente di grado superiore di assentarsi nelle predette giornate di sabato o di svolgere la propria prestazione altrove (in missione). Ad avviso del ricorrente, nel comportamento del datore di lavoro andava riscontrata, per reiterazione e qualità degli incarichi affidati, la programmazione iniziale e la predeterminazione degli incarichi superiori attribuiti che avrebbe: dovuto condurre alla coerente interpretazione dell’art. 2103 c.c. con riconoscimento del diritto al superiore inquadramento reclamato. Inoltre, la motivazione appariva insufficiente per non aver preso in esame le singole ipotesi di sostituzione volute dal datore di lavoro. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se, posto che l’art. 2103 c.c. consente che l’assegnazione a mansioni superiori diventi definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, può il Giudice, se non violando il disposto normativo, far rientrare nell’ipotesi “lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto”, tutte le fattispecie di sostituzione, ovvero deve ritenere non rientranti nella limitazione di legge (e, dunque, ritenere che conducano all’acquisizione delle superiori mansioni ex art. 2103 c.c.) fattispecie quali una pluralità di incarichi che costituiscano, come nella specie, una diretta espressione della volontà del datore di lavoro di porre in essere una programmazione iniziale di una molteplicità di incarichi ed una predeterminazione utilitaristica dell’assegnazione degli stessi incarichi superori, come nell’ipotesi di assegnazioni a mansioni superiori in occasione di assenze per motivi sindacali, per riposi compensativi, in occasione della settimana corta, in occasione dei sabati lavorati, infine, in occasione delle missioni svolte dal sostituito.

7. Il motivo è infondato. Ritiene il Collegio di riaffermare la giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato, in identiche fattispecie di svolgimento di funzioni superiori in sostituzione di dipendenti assenti per ferie e riposi, che l’ipotesi di sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto, della quale a norma dell’art. 2103 c.c. non può tenersi conto ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori necessario per l’acquisizione del diritto alla promozione automatica, comprende anche quella del lavoratore assente per le ragioni sopra indicate difettando quella effettiva vacanza del posto che costituisce il presupposto dell’acquisizione della qualifica superiore (ex multis, Cass. 3581/2004).

8. Il ricordato presupposto della sussistenza di un’effettiva vacanza del posto, sul quale essenzialmente si fonda la normativa, non ricorre sia nei casi in cui il rapporto di lavoro è sospeso, sia pure parzialmente, nella sua esecuzione, come nelle ipotesi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, adempimento di funzioni elettive, sia nei casi in cui il lavoratore si assenti dal lavoro per usufruire delle ferie, per riposi di turno o perchè in missione: tutti casi, questi, in cui il lavoratore sostituito è comunque destinato a tornare ad occupare, dopo un più o meno lungo periodo di assenza, il suo posto di lavoro.

9. E’ evidente che il legislatore ha voluto evitare, in questa situazione, che col ricorso al lavoro del dipendente sostituito, si verifichi l’inutilizzabilità del sostituto in un posto, corrispondente alla qualifica superiore acquisita, non previsto dall’organizzazione aziendale quale predisposta dal datore di lavoro nella sua veste di titolare dei poteri direttivi ed organizzativi nell’impresa (art. 2086 c.c.), situazione ben diversa da quella dell’effettiva vacanza del posto nella cui ricorrenza è configurabile, al compimento del periodo di svolgimento di mansioni superiori previsto dalla legge o dalla disciplina collettiva, il diritto alla definitiva assegnazione.

10. Inoltre, anche da ultimo la Corte ha riaffermato che nel rapporto di lavoro subordinato, il carattere vicario delle mansioni svolte preclude il diritto del sostituto all’inquadramento nella qualifica superiore del sostituito, e lo stesso diritto alla maggiore retribuzione per il periodo della sostituzione, sia quando la sostituzione non abbia riguardato mansioni proprie della qualifica rivendicata nè comportato l’assunzione dell’autonomia e della responsabilità tipiche della qualifica stessa, sia quando le mansioni proprie della qualifica del sostituto comprendano compiti di sostituzione di dipendenti di grado più elevato (v. Cass. 4149/2011).

11. A tali principi si è attenuta, correttamente, la sentenza impugnata, con motivazione corretta ed immune da vizi logici che si sottrae, pertanto, alle censure che le vengono indirizzate.

12. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 70 del CCNL di settore 1994/1997 stipulato il 18 aprile 1996 per non aver la corte territoriale tenuto conto degli adempimenti formali prescritti dalla contrattazione collettiva, in sede di prima applicazione dopo la privatizzazione dell’ANAS al fine di prevenire il contenzioso in tema di superiori mansioni pregresse, onerando il Dirigente dell’unità di appartenenza dell’obbligo di inviare alla competente commissione la documentazione attestante le mansioni effettivamente svolte e per non aver correttamente e sufficientemente motivato l’esame della norma.

Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se posto che l’art. 70 del CCNL del 18 aprile 1996, primo contratto di lavoro successivo alla privatizzazione dell’ANAS, impone al Dirigente della unità produttiva interessata, di intesa con le 00.SS. competenti territorialmente, entro 30 giorni dai termini di cui al comma precedente (60 giorni dall’entrata in vigore del contratto), di trasmettere alla Direzione Generale dell’Ente, oltre alla domanda ricevuta, la documentazione attestante le mansioni effettivamente svolte, risulta o meno violato in ogni suo punto il medesimo articolo, allorquando il Dirigente non ottempera all’obbligo di inviare alla direzione generale dell’ente la predetta documentazione.

13. Osserva la Corte che in relazione alla denunciata violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il ricorrente non ha ottemperato alla prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c., n. 4, non risultando depositato, unitamente al ricorso, l’integrale testo del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente le disposizioni collettive di cui si denuncia la violazione da parte della Corte di merito, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (v., ex multis, Cass., SU, 20075/2010) 14. Il ricorso va, quindi, rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione nella misura liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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