Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21277 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 09/08/2019), n.21277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15600/18 proposto da:

-) E.W.U., elettivamente domiciliato in Roma, via

Piemonte 117, presso l’avvocato Perin Giulia e difeso dall’Avv. Luca

Mandro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale

apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 20 novembre 2017

n. 2677;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 luglio 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E.W.U., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di essere stato costretto a lasciare il suo Paese a causa del suo orientamento omosessuale.

Espose che in Nigeria il compimento di atti sessuali fra persone dello stesso sesso è punito con la reclusione fino a 14 anni; che un vicino di casa lo aveva fotografato durante un rapporto omosessuale, e gli aveva chiesto del denaro per non inviare la fotografia alla polizia; che egli cedette al ricatto, per non essere imprigionato nelle carceri nigeriane, nelle quali “notoriamente” hanno luogo violenze arbitrarie; che in seguito una seconda persona gli fece il medesimo ricatto, sempre mostrandogli la medesima fotografia; che, non potendo questa volta pagare la somma richiesta, decise di lasciare la Nigeria; di essersi perciò trasferito in Libia, dove lavorò in un negozio di frutta e verdura; che quel negozio venne attaccato da “criminali armati” i quali sparando all’impazzata lo ferirono; che dopo questo fatto decise di emigrare in Italia.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento E.W.U. propose ricorso dinanzi al Tribunale di ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, che la accolse, riconoscendo all’odierno ricorrente lo status di rifugiato.

La sentenza venne appellata dal Ministero dell’interno.

Il gravame venne accolto dalla Corte d’appello di Venezia con la sentenza indicata in epigrafe.

La Corte d’appello rigettò tutte le domande attoree ritenendo che:

a) la circostanza che il richiedente asilo fosse omosessuale non era credibile, alla luce della intrinseca contraddittorietà del suo racconto;

b) le prove in tal senso richieste dall’odierno ricorrente erano o generiche, o inammissibili;

c) l’appellante non aveva “mai fatto alcun cenno alla situazione generale della Nigeria quale fonte di pericolo”;

d) l’appellante non aveva mai neanche allegato alcuna situazione di vulnerabilità idonea a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Tale decisione è stata impugnata per cassazione da E.W.U. con ricorso fondato su otto motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. E’ superfluo dar conto dei contenuti dei motivi di ricorso, dal momento che quest’ultimo è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

La copia della sentenza impugnata, allegata al ricorso, è stata infatti autenticata da un difensore diverso da quello che, munito dell’apposita procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione.

In particolare, il ricorso è stato proposto dall’avv. Luca Mandro, in virtù di procura autenticata e datata 14 maggio 2018; la copia della sentenza della Corte d’appello di Venezia qui impugnata ed allegata al ricorso, invece, risulta autenticata dall’avv. Francesco Mason, in data 16 maggio 2018.

In fattispecie analoga, questa Corte ha già affermato che “nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S.C. (…) può essere redatta, L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore”.

Dopo tale momento, poichè il potere di attestare la conformità della copia analogica all’originale informatico spetta al difensore “munito di procura”, la suddetta attestazione non può che essere compiuta dal difensore incaricato della difesa per il giudizio di legittimità.

Ne consegue che, non potendosi ritenere depositata una valida copia autentica del provvedimento impugnato, il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

2. Le spese.

2.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’Amministrazione.

2.2. L’improcedibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di E.W.U. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA