Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21276 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15195/2013 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19,

presso lo studio dell’avvocato LUCILLA LENTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE FATTORI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUSTAVO VISENTINI

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 170/2012 della COM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 13/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHIARINI per delega dell’Avvocato

FATTORI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Equitalia Nord notificava a B.D. dodici cartelle esattoriali relativa al mancato pagamento di somme dovute a titolo di Irpef, addizionali comunale e regionale ed in parte per contributi previdenziali spettanti all’Inps. A seguito del mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo, Equitalia procedeva alla iscrizione di ipoteca su fabbricati e terreni di proprietà del contribuente, inviando la relativa comunicazione in data 5.4.2011.

Contro la comunicazione di iscrizione di ipoteca B.D. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che con sentenza n. 322 del 2011 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alle somme dovute all’Inps; rigettava nel resto il ricorso.

B.D. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Milano che lo accoglieva parzialmente con sentenza del 13.12.2012; considerato che il debito del contribuente si era dimezzato, il giudice d’appello riduceva l’iscrizione ipotecaria quantificandola nel doppio delle somme residue dovute.

Contro la sentenza di appello B.D. propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo al motivo di appello attinente la mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, nonchè la mancata allegazione dei provvedimenti di iscrizione ipotecaria rilasciati dalla Agenzia del Territorio; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia con riguardo al motivo di appello attinente alla carenza di motivazione sotto il profilo della sussistenza del periculum, che giustifica l’adozione del provvedimento di iscrizione ipotecaria, e della sproporzione dei provvedimenti adottati in relazione agli asseriti crediti erariali; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia con riguardo al motivo di appello attinente alla illegittimità della iscrizione a ruolo con riferimento all’immobile facente parte di un fondo patrimoniale costituito nel (OMISSIS).

Equitalia resiste con controricorso

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

1. Il primo motivo è infondato per insussistenza del dedotto vizio di omessa pronuncia. La sentenza impugnata si è pronunciata, rigettandolo, anche sul motivo di appello relativo alla ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento, nella parte in cui, ribadendo la non necessità della notifica della intimazione di pagamento ai fini della iscrizione di ipoteca, ha affermato, con implicito riferimento alla notificazione degli atti della riscossione precedenti l’avviso di iscrizione ipotecaria, che “nessuna irregolarità si ravvisa essendo il contribuente ben edotto di quanto dovuto e dei motivi della iscrizione ipotecaria”. D’altra parte il ricorrente non muove censure sotto il diverso profilo del vizio di motivazione.

2. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza si è pronunciata (con espressa motivazione) anche sui punti relativi alla sussistenza del periculum in mora, alla denunciata sproporzione della misura cautelare (riducendo l’entità dell’ipoteca) ed alla riferibilità della iscrizione di ipoteca anche agli immobili facenti parte di un fondo familiare.

Il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore di Equitalia Nord spa, liquidate in euro tremilacinquecento, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore di Equitalia Nord spa, liquidate in euro tremilacinquecento, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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