Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21276 del 18/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21276 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA
sul ricorso 541-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
1726

contro

CENTRAL FRIGOR MARCONI SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo
studio dell’avvocato FILIPPO LATTANZI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GABRIELLI SERGIO giusta delega a

Data pubblicazione: 18/09/2013

margine;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 84/2007 della COMM.TRIB.REG. di
ANCONA, depositata il 07/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PANNUNZIO
delega Avvocato GABRIELLI che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

GIOVANNA C. SAMBITO;

;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 84/7/07, depositata il 7.11.2007, la CTR
delle Marche, confermando la decisione della CTP di Ascoli

di controllo automatizzato ex art 36 bis del dPR n. 600 del 1973,
per IRPEG relativa all’anno 2000, nei confronti della S.r.l.
Central Frigor Marconi, per il recupero, per quanto ancora
interessa, del credito d’imposta, ex lege n. 449 del 1997, portato
in compensazione, senza che lo stesso fosse indicato in
dichiarazione, nell’apposito quadro RU. I giudici d’appello
hanno evidenziato che la Società era incorsa in un mero errore
formale in quanto l’agevolazione era stata riconosciuta, le partite
oggetto di compensazione risultavano regolarmente evidenziate
nelle scritture contabili, e non sussisteva alcun danno per
l’erario.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza, con un motivo. La contribuente resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, disattesa l’eccezione d’inammissibilità del
ricorso, in quanto: a) lo stesso è stato consegnato all’Ufficiale
giudiziario per la notifica il 23 dicembre 2008, nel rispetto del
termine lungo per l’impugnazione (un anno e quarantasei giorni,
col computo del periodo feriale, a decorrere dal 7.11.2007); b) lo
stesso è intestato all’Agenzia delle Entrate “in persona del

i

Piceno, ha annullato la cartella di pagamento, emessa a seguito

:

Direttore pro tempore”, e, cioè, proprio all’organo che è dotato
della rappresentanza legale dell’Agenzia stessa (gli Uffici
periferici dell’Agenzia sono abilitati a stare in giudizio in via

3116 del 2006 e n. 22641 del 2007); c) l’Agenzia può avvalersi,
per la rappresentanza in giudizio, ex art. 72 del D.Lgs. n. 300 del
1999, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, senza che siano
necessarie speciali autorizzazioni, secondo la disciplina di cui
all’art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933 (Cass. n. 7329 del 2003; n.
12152 del 2005; n. 24623 del 2006); d) non è, parimenti,
necessario il rilascio di una specifica procura riferita al singolo
giudizio, essendo applicabile anche all’ipotesi, qui ricorrente
(per effetto del richiamo all’art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933,
effettuato dal citato art. 72 del D.Lgs. n. 300 del 1999), di
patrocinio facoltativo e non obbligatorio dell’Avvocatura dello
Stato, la disposizione dell’art. 1, co 2 del R.D. cit., secondo cui
gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte
le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di
mandato (cfr. Cass. SS.UU. 23020/05, Cass. n. 11227/2007, n.
3427/2010).
2. L’unico motivo, con cui si deduce, ex art 360, 1° co, n.
5 cpc, l’insufficienza della motivazione nella parte in cui
qualifica come mero errore formale nella compilazione della
modulistica ciò che invece costituisce un’omessa indicazione del
credito d’imposta in compensazione, è inammissibile. 3. La

2

concorrente ed alternativa rispetto al direttore, cfr. Cass. SU n.

ESENTE D.
AI SENSI DEL
N. 13! TA \i.

– N. 5

MATNUA TikkBUTALIA

censura prospetta, infatti, il vizio di motivazione sulla questione
di diritto relativa alla qualificazione giuridica, data dalla CTR,
dell’errore in cui è incorsa la contribuente nella compilazione

emissione della cartella ex art 36 bis del dPR n. 600 del 1973),
sicchè il motivo avrebbe dovuto esser formulato in riferimento
all’afferente profilo della violazione di legge ex art. 360, 1° co, n
3, cpc ed avrebbe dovuto esser corredato dall’apposito quesito di
diritto, ex art 366 bis cpc, onde consentire alla Corte di
comprendere, dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente
compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile.
4. Il ricorso va, per l’effetto, rigettato. Le spese seguono la
soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate in e 7.200,00, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013
Il Consigliere estensore

p

sident

della dichiarazione (con le conseguenti refluenze, in tema di

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