Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21276 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2011, (ud. 19/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 66,

presso lo studio dell’avvocato CARRIERO MARCELLO, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO EDILMARK S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO FOSCO 104,

presso lo studio dell’avvocato CAIAFA ANTONIO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 544/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 0^/02/2007 r.g.n. 5177/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato CARRIERO MARCELLO;

udito l’Avvocato CAIAFA ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 5 febbraio 2007, la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame svolto da G.G. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione L. Fall., ex art. 98, confermando l’esclusione dallo stato passivo del Fallimento Edilmark s.p.a. del credito asseritamente vantato a titolo di rapporto di lavoro subordinato.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

il primo giudice aveva escluso l’esistenza del rapporto di lavoro dipendente e quindi il credito dedotto dall’opponente per mancanza di qualsiasi riscontro documentale dell’attività di lavoro, asseritamente svolta dal G., per diciassette anni, alle dipendenze della Edilmark, per incompatibilità della carica di Presidente del consiglio di amministrazione, rivestita da G. nel quadriennio 1990/1994, con il dedotto rapporto ed, infine, sulla scorta della mancata produzione delle denunce dei redditi per il periodo 1978/2001 da cui rilevare il dedotto rapporto lavorativo;

– nessun rilievo assumeva la dichiarazione del legale rappresentante dell’ente societario fallito avendo questi perso la disponibilità di ogni diritto e non potendo, pertanto, rendere dichiarazioni confessorie postume in grado di incidere sulla pari condizione dei creditori;

– le deposizioni raccolte in istruttoria erano in parte generiche e in parte riferite a circostanze non percepite direttamente, ma de relato.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, G. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente la Corte ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso.

5. La sentenza della Corte territoriale di rigetto del gravame svolto da G.G. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione L. Fall., ex art. 98, confermando l’esclusione del credito asseritamente vantato a titolo di rapporto di lavoro subordinato dallo stato passivo del Fallimento Edilmark s.p.a., è stata notificata, dal curatore del fallimento al ricorrente, nel domicilio eletto ai sensi dell’art. 330 c.p.c. presso il suo procuratore costituito, in data 29 maggio 2007, per cui da tale giorno è iniziato a decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per proporre ricorso per cassazione.

6. Nella specie trova applicazione, ratione materiae, il disposto della L. Fall., art. 99, comma 5, – nel testo antecedente alla riforma dell’intero procedimento di opposizione allo stato passivo compiuta con il D.Lgs. n. 5 del 2006, successivamente modificato dal D.Lgs. 16 del 2007 – il quale stabilisce che l’ordinario termine per il ricorso per cassazione deve essere ridotto della metà, e perciò diviene di 30 giorni decorrente, dopo le sentenze n. 152 del 1980 e n. 69 del 1982 della Corte Costituzionale, ma dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte.

7. Consegue che detto termine è inutilmente scaduto il 29 giugno 2007, posto che il G. ha dato impulso al procedimento notificatorio – con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario – soltanto in data 26 luglio 2007, come risulta dalla relata di notifica.

8. Nè giova al ricorrente il principio più volte affermato da questa Corte per cui “la disciplina speciale dettata dalla L. Fall., art. 99, comma 5 che, con riferimento al relativo gravame, impone un termine breve per l’impugnazione, è operante soltanto in ordine a quelle disposizioni della sentenza stessa che incidono sulla formazione dello stato passivo, mentre non si estende ad altra statuizioni che lo stesso giudice, nella stessa sede, abbia pronunciato su domanda ordinaria inserita nel procedimento di opposizione in virtù di mera connessione estrinseca” (v., Cass. 3151/1999), posto che nella specie l’impugnazione riguarda proprio l’esistenza e l’efficacia, nei confronti del fallimento, del credito non ammesso, e quindi una situazione strettamente inerente al giudizio di opposizione, tale da comportare la soggezione al regime di impugnazione speciale (ex multis, Cass. 14055 del 2008, Cass. 7006/2004).

9. Peraltro la ratio legis, in tema di opposizione allo stato passivo, della previsione, applicabile ratione temporis, di termini di impugnazione dimidiati risiede nell’esigenza di assicurare una rapida definizione della controversia, che può produrre conseguenze nei confronti degli altri creditori concorrenti.

10. L’adeguatezza del dimezzamento dei termini di impugnazione, sotto il duplice profilo dell’effettività del diritto di difesa e del rispetto del canone di ragionevolezza, è stata più volte confermata da questa Corte (vedine, per tutte, Cass. 14374/2001), così come è risultato ribadito anche dalla Corte costituzionale (fra le altre, v.

ord. 25 maggio 1990, n, 271 con riferimento al termine di quindici giorni per appellare) il riconoscimento delle “esigenze di celerità e di urgenza che caratterizzano i giudizi di opposizione allo stato passivo” e giustificano la deviazione dalla disciplina di diritto comune processuale.

11. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per tardività della notificazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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