Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21276 del 13/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.13/09/2017),  n. 21276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6768-2014 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 18, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IOFFREDI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 32/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 05/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 17/2013 il Tribunale di Isernia ha dichiarato il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione.

La Corte d’appello di Campobasso, investita del reclamo proposto dalla società, con sentenza n. 32/2014 ha rigettato integralmente il gravame, confermando per l’effetto la sentenza dichiarativa di fallimento.

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha rilevato che la rinuncia del creditore istante non produce effetti, in quanto l’estinzione del debito dopo la pronuncia di fallimento rileva ai fini della chiusura della procedura, ma non incide sulla revoca della sentenza di fallimento. Non può pertanto essere pronunciata la dichiarazione d’estinzione del giudizio. L’insolvenza deriva da una disastrosa situazione patrimoniale e da confusione gestionale e contabile. Inoltre, poichè la società è in liquidazione, l’indagine deve essere diretta soltanto ad accertare se gli elementi attivi consentano all’impresa di soddisfare i crediti non se possa rimanere sul mercato. I bilanci prodotti evidenziano chiaramente un gravissimo passivo.

Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione la società (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione sulla base di quattro motivi, accompagnati da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Non svolge difese l’intimata curatela.

Con il primo motivo viene lamentata la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. Fall., art. 6, e art. 306 c.p.c., perchè, stante la mancata partecipazione del P.M., il procedimento ha carattere privatistico, con la conseguenza che la rinuncia, fatta dall’unico creditore istante, determina la carenza di legittimazione del creditore medesimo e la revoca della sentenza di fallimento, anche se la rinuncia è stata depositata solo in sede di reclamo.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione della L. Fall., art. 15, comma 10, per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente sussistente il presupposto per la proponibilità dell’istanza di fallimento di cui alla L. Fall., art. 15, basandosi unicamente sull’esistenza di un’esposizione debitoria complessiva iscritta in bilancio superiore a Euro 30.000.

Con il terzo motivo viene censurata la violazione della L. Fall., art. 5, relativamente all’errata valutazione dello stato di insolvenza sotto il profilo dell’esiguità del debito inadempiuto.

Con il quarto motivo viene censurata la violazione della L. Fall., art. 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per difetto di motivazione relativo alla ricostruzione dei dati di bilancio effettuata dalla (OMISSIS) s.r.l..

Il primo motivo è manifestamente infondato, giacchè la desistenza o rinuncia dell’unico creditore istante rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento non è idonea a determinare l’accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca della sentenza di fallimento (Cass. 8980 del 2016). Il precedente citato nel ricorso e richiamato in memoria dalla parte ricorrente (Cass. 21748 del 2013) è inconferente, riguardando una rinuncia intervenuta prima della pubblicazione della sentenza.

Il secondo e terzo motivo, che possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono entrambi inammissibili, avendo la Corte d’appello eseguito un rigoroso ed insindacabile accertamento della situazione economico-patrimoniale della società, alla luce del quale sono emerse passività tali da dimostrare che la (OMISSIS) non è in grado di soddisfare i propri creditori. La Corte territoriale ha, invero, rilevato che la società è in costante perdita di esercito fin dal 2008, con un ingente deficit patrimoniale. E stata inoltre accertata l’impossibilità di far fronte alle obbligazioni contratte, anche alla luce dell’assemblea del 21/06/2012, che incaricò l’amministratore di avviare le pratiche per il ricorso al concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale. D’altra parte, trattandosi di società in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell’applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. 25167/2016).

Il quarto e ultimo motivo è parimenti inammissibile perchè non evidenzia alcun “fatto decisivo” ex art. 360 c.p.c., n. 5, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte d’appello. Invero, nel prospettare un vizio motivazionale il ricorrente suppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza, essendo invece oggi denunciabile, in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 8054/2014).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

In mancanza della parte resistente non vi è statuizione in ordine alle spese processuali.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA