Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21276 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 09/08/2019), n.21276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13069/18 proposto da:

-) S.D., elettivamente domiciliato in Rovereto, p.za del

Podestà 10, presso l’avvocato Nicola Canestrini, che lo rappresenta

e difende in virtù di procura speciale apposta in margine al

ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza di della Corte d’appello di Venezia 20 ottobre

2017 n. 2336;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 luglio 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.D., cittadino maliano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso non indica quali allegazioni dedusse a fondamento della sua istanza.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento S.D. propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Venezia, che con ordinanza del 15.7.2016 accolse la domanda di concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

La Corte d’appello di Venezia con sentenza 20.10.2017 accolse il gravame del Ministero dell’interno e rigettò tutte le domande attoree, ritenendo che:

a) la domanda di protezione sussidiaria fosse infondata perchè l’istante era emigrato dal suo Paese, secondo quanto da lui stesso riferito, per ragioni inerenti un fatto di criminalità comune in cui era rimasto coinvolto;

b) la domanda di protezione umanitaria fosse infondata poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, “la presumibile durata di una esposizione a rischio”.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da S.D. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Improcedibilità del ricorso.

1.1. E’ superfluo dar conto del contenuto dei motivi del ricorso, dal momento che esso è improcedibile.

Manca, infatti, alla data della presente adunanza camerale, nel fascicolo del ricorrente l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso, effettuata per mezzo del servizio postale.

Esso non è allegato al ricorso, non compare nell’indice e non risulta depositato in cancelleria.

Il mancato deposito del suddetto avviso di ricevimento comporta l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che è improcedibile il ricorso per cassazione quando il ricorrente non dia prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta: e questa prova deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione (ovvero, nel caso di rito camerale, entro l’inizio dell’adunanza camerale), salva la prova dell’impossibilità incolpevole (da ultimo, ma ex multis, Sez. 5 -, Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019, Rv. 653531 – 01; nello stesso senso, in precedenza, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018, Rv. 649461 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26108 del 30/12/2015, Rv. 638052 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16292 del 10/07/2009, Rv. 608981 01).

2. Le spese.

2.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione intimata.

2.2. L’improcedibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.D. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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