Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21275 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17355/2012 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE

98-G, presso lo studio dell’avvocato FABIO SCATAMACCHIA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 37/2011 della COMM. TRIB. REG. dell’EMILIA

ROMAGNA, depositata il 25/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SCATAMACCHIA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con processo verbale di constatazione del 24.1.2002, la Guardia di Finanza accertava che M.G. aveva posto in essere un sistema di commercio di autovetture di lusso in evasione di imposte, agendo nel modo seguente: dopo avere ricevuto l’ordinativo da parte del cliente italiano, M. acquistava l’autovettura da un concessionario nazionale facendo fatturare la vendita direttamente alla società lussemburghese ETL Euro Test Location; l’autovettura veniva consegnata al cliente con un atto “di messa a disposizione”, fruendo dei vantaggi relativi al pagamento del bollo e della assicurazione; l’utile per la società e per M. derivava dagli sconti ottenuti dal concessionario e dalla differenza tra l’aliquota Iva applicata in Italia (20%) e in Lussemburgo (15%); i ricavi derivanti da tale attività venivano desunti dall’esame dei conti correnti bancari cointestati al contribuente ed alla coniuge, nonchè da altro conto corrente intestato alla società Federal Trading UK Linked, sul quale M. era delegato ad operare; l’utile percepito dal contribuente veniva determinato calcolando una percentuale di redditività del 10%. Pertanto l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di M.G. un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta (OMISSIS), per omesso versamento di Irpef ed Irap per Euro 60.664, oltre sanzioni.

Contro l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Modena che lo rigettava con sentenza del 18.12.2008.

M.G. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che lo rigettava con sentenza del 25.5.2011.

Contro la sentenza di appello M.G. propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non sussistendo alcuna ipotesi di collegamento tra il contribuente ed il conto corrente (OMISSIS) intestato a Federal Trading UK Limited; 2) carente, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè erronea valutazione dei mezzi di prova in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui non ha considerato che il contribuente aveva operato sul conto corrente intestato a Federal Trading UK Limited, in forza di delega, solo per il periodo da (OMISSIS), quindi in esercizio diverso da quello oggetto di accertamento relativo all’anno di imposta (OMISSIS).

L’Agenzia delle Entrate dichiara di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

1. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente denuncia una violazione di legge ma sollecita il riesame, precluso nel giudizio di legittimità, di una circostanza di fatto relativa alla disponibilità del conto corrente estero da parte del contribuente, affermata dal giudice di merito.

2. Il secondo motivo è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione. La sentenza impugnata ha affermato la riferibilità al ricorrente delle somme risultanti dal conto corrente intestato alla società estera senza argomentare in ordine alla rilevanza o meno della documentazione prodotta nei giudizi di merito (e depositata nel presente ricorso a norma dell’art. 364 c.p.c., comma 2, n. 4) costituita da: dichiarazione proveniente da Unicredit agenzia di Sassuolo circa la la limitazione temporale della delega ad operare rilasciata a M.G. per il periodo da luglio ad ottobre dell’anno (OMISSIS), quindi per una annualità di imposta diversa da quella oggetto di accertamento ((OMISSIS)); dichiarazione di analogo tenore rilasciata dall’amministratore della Federal Trading UK Limited con sede in Londra e dalla titolare del conto Federal Trading).

In accoglimento del secondo motivo, la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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