Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21275 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2011, (ud. 19/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.L., R.G., RU.CR., elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 56 A, presso lo studio

dell’avvocato PENNA CARLO, rappresentati e difesi dall’avvocato

TOTARO PATRIZIA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS S.P.A. –

NAPOLETANAGAS – società soggetta all’attività di direzione e

coordinamento dell’ENI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato STUDIO BRAGAGLIA e

DE ZORDO, rappresentata e difesa dall’avvocato GOMEZ D’AYALA GIULIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4145/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/08/2006 r.g.n. 3402/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato TOTARO PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per inammissibilità, in subordine,

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Pretore del lavoro di Napoli ha rigettato la domanda proposta da A.L., R.G. e Ru.Cr. diretta ad ottenere, sul presupposto di un’intermediazione vietata di manodopera, l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con la s.p.a. Compagnia Napoletana di Illuminazione e riscaldamento – Napoletana Gas, società interponente.

2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza 14 novembre 2000 n. 5002, ha dichiarato la nullità della sentenza, impugnata dai lavoratori, e rimesso gli atti al primo giudice, ritenendo necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle varie società interposte succedutesi nel tempo (Imp Sud Ch 4, Gas Marketing e Ideai Gas).

3. La Cassazione, con sentenza n. 7213 del 2004, in accoglimento del ricorso proposto dalla Napoletana Gas, per ritenuta erronea necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti delle varie società interposte succedutesi nel tempo, escludeva la necessità dell’estensione del contraddittorio all’appaltatore (soggetto interposto), ai sensi dell’art. 102 c.p.c., riaffermando il principio secondo cui nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un’intermediazione illecita di manodopera e la sussistenza del rapporto lavorativo con il committente, quale effettivo datore di lavoro, il lavoratore, agendo in giudizio, afferma l’esistenza di un rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo, nè alcuna situazione di contitolarità, mentre l’accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa (Cass. SU, 14897/2002).

4. Riassunto il giudizio, con sentenza del 26 agosto 2006, la Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame svolto da A.L. e gli altri lavoratori in epigrafe indicati, contro la sentenza di primo grado di rigetto della domanda.

5. La Corte territoriale riteneva:

non debitamente e compiutamente provata, sulla base delle risultanze istruttorie, l’asserita subordinazione neppure con le imprese che si assumevano interposte nei confronti delle quali i ricorrenti, nel ricorso introduttivo, ammettevano di aver intrattenuto, ancorchè formalmente, rapporto di natura autonomo; non forniti congrui elementi probatorii in ordine alle aziende asseritamente interposte e non ipotizzabili realtà imprenditoriali meramente fittizie;

non provata l’esistenza di un rapporto di lavoro nei confronti della Napoletana Gas, non essendo prevista nè la retribuzione per il mese di agosto, perchè il compenso era commisurato alle singole e autonome prestazioni, nè era previsto un potere disciplinare, nè, infine, le assenze dovevano essere documentalmente giustificate; era risultato pienamente dimostrato che i lavoratori avevano prestato la loro attività sempre e consapevolmente per conto della cooperativa IMPS SUD CH4, a sua volta obbligata a rendere i servizi concordati in favore della committente Napoletanagas in cambio dei convenuti corrispettivi;

dell’interposizione illecita di manodopera non erano stati forniti dai lavoratori idonei elementi di valutazione, ex art. 2697 c.c. (che l’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore si esauriva nella mera gestione del personale senza fornire autonomo risultato produttivo);

trattandosi di società concessionaria di pubblico servizio fornito a tariffe agevolate e con prezzi controllati senza perseguimento dello scopo di lucro, era inapplicabile, nella specie, il divieto di appalto di manodopera e la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore per l’adempimento delle obbligazioni su quest’ultimo gravanti verso i propri dipendenti (L. n. 1369 del 1960, art. 3), estendendosi alle aziende di stato e agli enti pubblici il sistema di garanzie previsto dalla legge per reprimere il fenomeno dello sfruttamento della manodopera solo in caso di enti pubblici organizzati con criteri di imprenditorialità (ex multis, Cass. 243/2003);

l’ingerenza dell’appaltante era risultata limitata all’esercizio di poteri di controllo, attesa la legittimità della scelta imprenditoriale di limitare l’attività direttamente gestita al cuore del processo produttivo, appaltando ad altre imprese tutte le attività che non era necessario gestire direttamente;

agendo in giudizio unicamente nei confronti della Compagnia i lavoratori avevano negato il rapporto con le società cooperative (…) ed escluso il rapporto plurisoggettivo, essendo emerso che non furono scelti ed assunti dalla Napoletanagas e non avendo essi assolto l’onere probatorio incombente sul lavoratore che intende essere dichiarato dipendente del committente (allegare e dimostrare l’esistenza del rapporto fra committente e asserito intermediario e dimostrare altresì che l’intermediario è un imprenditore solo apparente (Cass. 13388/2000);

infine, posto che in tema di appalto di manodopera, poichè le ipotesi considerate dalla L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3 differivano tra loro, quanto a presupposti di fatto e conseguenze giuridiche, la domanda relativa all’accertamento della violazione del divieto di cui all’art. 1 della citata legge non poteva ritenersi compresa in quella di riconoscimento della responsabilità solidale di cui all’art. 3 (Cass. 17942/2002).

6. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale A. L. e gli altri ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un unico ed articolato motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. L’intimata ha resistito con controricorso, eccependo inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Con unico articolato motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 1176, 1375, 1363, 1366, 1368 e 1387 c.c.; artt. 112, 115, 116 c.p.c. e omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione. Si censura la sentenza impugnata, per illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove avrebbe tributato rilevanza decisiva al rapporto tra appaltante e appaltatrice le cui circostanze di fatto sono, invece, assolutamente estranee all’oggetto di causa, ovvero alla qualificazione del rapporto intercorso tra ricorrenti e resistente ed avrebbe, invece, omesso di esaminare le emergenze della prova orale, impedendo una verifica sull’assenza di vizi logico-giuridici in relazione al detto convincimento; per omissione totale e illogicità della motivazione perchè alla trascrizione del contenuto delle deposizioni non avrebbe fatto seguito alcuna considerazione sull’attendibilità, rilevanza, attinenza ai fatti di causa. Si censura, inoltre, la decisione gravata per violazione e/o erronea applicazione delle predette norme di legge correlate alla pretesa inconferenza degli accertamenti relativi all’intercorrenza di un rapporto di dipendenza dall’appaltatrice; all’erroneità dell’inesistenza del rapporto di subordinazione e della carenza di prova della fruizione delle ferie; infine, per estraneità al petitum della problematica dell’appalto di manodopera.

8. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire “se è fondata la censura mossa da parte ricorrente laddove ha individuato ed eccepito, nella sentenza d’appello impugnata, la violazione degli artt. 2094, 1176, 1375, 1362, 1366, 1368 e 1387 c.c. nonchè degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al mancato riconoscimento della avvenuta sussistenza di contratto lavorativo subordinato tra i ricorrenti e la società Napoletanagas.

Il che anche in relazione e per gli esposti motivi, alla violazione, nella quale è incorsa la sentenza d’appello impugnata, di motivazione immune da omissioni e insufficienze e/o contraddittorietà in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

9. La Corte ritiene le censure inammissibili per la mancata formulazione di un idoneo quesito di diritto, ex art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, data dalla quale si applicano le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e in vigore fino al 4 luglio 2009 (L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d e art. 58, comma 5,; ex multis, Cass. 7119/2010; Cass. 20323/2010).

10. La funzione propria del quesito di diritto è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (ex multis, Cass. 8463/2009).

11. Il quesito deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (ex multis, Cass. 4044/2009). Nella specie, il quesito nè investe la ratio decidendi nè propone un diverso principio di diritto.

12. Peraltro, anche per le censure previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’onere di indicare chiaramente il fatto controverso ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in argomento, ex multis, Cass. 27680/2009, 11094/2009, 8897/2008; SU 20603/2007). 11 ricorso è, nella specie, totalmente privo anche di tale indicazione.

13. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, di cui Euro 30,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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