Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21275 del 05/10/2020
Cassazione civile sez. II, 05/10/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 05/10/2020), n.21275
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23010-2019 proposto da:
A.H., rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINA
SASSANO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di
Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE, PREFETTURA UTG TORINO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO depositato il 14/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), proponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino con il quale era stata respinta la sua domanda di protezione.
Con il decreto impugnato il Tribunale di Torino rigettava il ricorso.
Propone ricorso per la cassazione di detto provvedimento A.H. affidandosi ad un solo motivo.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis perchè il Tribunale avrebbe omesso di garantire l’audizione del richiedente nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
La doglianza è inammissibile.
Va premesso che è affetto da nullità, per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11 il provvedimento del giudice di merito con il quale, in assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi la Commissione territoriale, sia fissata l’udienza di comparizione con espressa anticipata previsione della non necessità di procedere all’ascolto del richiedente, o sia comunque precluso il suo ascolto. Posto che la valutazione sulla credibilità della storia personale riferita da quest’ultimo è evidentemente fondata anche su un giudizio di verosimiglianza nel quale assumono rilievo centrale le modalità con cui, in concreto, viene narrato il racconto, è evidente che la ratio della norma che impone la fissazione dell’udienza in ogni caso in cui non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio svoltosi in sede amministrativa risiede nell’esigenza di consentire l’effettivo incontro tra richiedente e giudice, al fine di consentire al primo la facoltà di esercitare pienamente il diritto al contraddittorio ed al secondo la possibilità di esercitare, in concreto, il potere-dovere di cooperazione istruttoria. Ne consegue che è contrario allo spirito della norma l’atto con il quale il giudice di merito, non avendo a sua disposizione la videoregistrazione, decida comunque di escludere a priori la possibilità stessa dell’ascolto del richiedente, con ciò di fatto svuotando di significato concreto le disposizioni di cui al già richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, commi 10 e 11.
Va sul punto ribadito che “Nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815; conf. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9228 del 20/05/2020, non massimata, secondo cui l’udienza di comparizione “… costituisce il luogo naturalmente deputato allo svolgimento dell’audizione personale del richiedente, che può essere evitata soltanto in via eccezionale, qualora il giudice di merito ritenga, all’esito di motivata decisione, che le contraddizioni e le carenze esterne della storia non possano essere superate dall’audizione stessa. In tal caso, va comunque garantita al richiedente la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni”).
Tuttavia, è in tal caso onere del ricorrente procedere all’immediata contestazione della nullità, nel rispetto del principio generale di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2, dovendosi in difetto ritenere integrata la sanatoria del vizio.
Nel caso di specie il ricorrente non deduce, nel motivo in esame, di aver tempestivamente sollevato alcuna eccezione di nullità, nè di esser stato presente all’udienza e di aver dichiarato in quella sede la propria disponibilità ad essere sentito, nè indica su quali elementi il suo ascolto avrebbe potuto, in concreto, condurre il giudice di merito ad una conclusione diversa da quella in concreto adottata. Dal che consegue il difetto di specificità della censura.
Infine, il provvedimento impugnato, sul punto, dà atto “che all’udienza del 22 maggio 2019 è comparso il Difensore che si è richiamato al contenuto di atti e documenti, ha depositato attestato di frequenza a corso di lingua italiana e, a domanda del Presidente, ha affermato di non sapere se la ricorrente svolga attività lavorativa” (cfr. pag. 1 del decreto). Il che dimostra che nessuna eccezione è stata proposta, con conseguente configurabilità, in ogni caso, della sanatoria ex art. 157 c.p.c., comma 2.
Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 25 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020