Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21274 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25111/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO

MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato IDA PALANGE,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO WALTER CIMA, PIETRO

COLUCCI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 200/2010 della COMM. TRIB REG. dell’ABRUZZO

SEZ. DIST. di PESCARA, depositata il 15/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di V.M., esercente l’attività di commercio di veicoli nuovi ed usati, un avviso di accertamento contenente due rilievi: contabilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; violazione del regime del margine di utile di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 41, per avere indebitamente considerato rientranti in detto regime quattro autovetture per un Iva dovuta di Euro 15.067.

V.M. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Chieti che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 173 del 2007, annullando l’avviso di accertamento limitatamente al recupero dell’imposta Iva sulle operazioni assoggettate al regime del margine di utile.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello ed il contribuente si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale di L’Aquila, sez. distaccata di Pescara, con sentenza del 15.7.2010 respingeva l’appello principale dell’Ufficio ed accoglieva l’appello incidentale del contribuente. Con riferimento all’applicazione del regime Iva del margine, il giudice di appello affermava che il contribuente V. aveva usato la normale diligenza, attese le modeste dimensioni della ditta V.; con riguardo alla utilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti, riteneva la mancanza di prova di un accordo fraudolento con la ditta cedente e riconosceva al ricorrente di aver usato la normale diligenza.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, art. 36 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione ai presupposti di applicazione del regime del margine; 2) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 e art. 2697 c.c., nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio non abbia fornito la prova della partecipazione di V. all’operazione fraudolenta di emissione di fatture soggettivamente false; 3) omessa ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui ha ritenuto che il contribuente abbia usato la normale diligenza nel vagliare le offerte di acquisto delle autovetture e nella parte in cui non ha considerato gli elementi forniti dall’ufficio per ritenere la natura di cartiera della apparente venditore Autoimport di D.M.P..

V.M. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito indicati.

1. Il primo motivo è fondato con riguardo al dedotto vizio di motivazione insufficiente. In tema di IVA e con riferimento alla fruizione del regime fiscale agevolato del margine di utile, previsto dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85, relativo ad operazioni di acquisto di autoveicoli usati forniti da soggetti comunitari a rivenditori nazionali, questa Corte ha affermato il principio che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che ne giustificano l’operatività incombe sul contribuente cessionario, il quale è tenuto a verificare “ex ante”, alla luce della giurisprudenza comunitaria, la correttezza fiscale dell’operazione, anche con riferimento al presupposto della mancata detrazione dell’Iva corrisposta “a monte” da parte del soggetto cedente. (Sez. 5, Sentenza n. 25755 del 05/12/2014, Rv. 633814; Cass.,sez. 5, n. 15219 del 12.9.2012).

Ciò premesso, la motivazione con cui quale la Commissione tributaria regionale ha ritenuto assolto il dovere di verifica da parte del cessionario, che si avvale del regime agevolato dell’Iva sul margine di utile, risulta insufficiente, avendo fatto esclusivo richiamo ad un dato (le modeste dimensioni dell’impresa) di per sè privo di valenza probatoria nell’uno o nell’altro senso, ed avendo omesso di esaminare il dato fattuale indicato dall’Ufficio appellante, circa la rilevabilità dai libretti di circolazione della mancanza in capo al venditore estero dei requisiti soggettivi per effettuare cessioni di autoveicoli secondo il regime derogatorio del margine di utile.

Ricorre il medesimo vizio di insufficiente motivazione nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la falsità soggettiva delle fatture emesse dall’apparente fornitore Autoimport non fosse conoscibile dall’acquirente V.M., usando la diligenza esigibile da un soggetto avente qualifica professionale di imprenditore. In particolare il giudice di appello ha omette di esaminare i motivi dedotti dall’Ufficio a sostegno della ruolo di mero “soggetto interposto”, tra il fornitore estero intracomunitario e l’effettivo acquirente italiano, svolto da Autoimport d.M.P. (pagamenti anticipati rispetto alla consegna devi veicoli; applicazione di prezzi inferiori a quelli di mercato).

3. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo relativo al difetto di motivazione.

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione.

PQM

Accoglie il primo ed il terzo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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