Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21274 del 14/10/2011
Cassazione civile sez. lav., 14/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 14/10/2011), n.21274
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77,
presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO GERARDO, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1162/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 05/09/2006 r.g.n. 1279/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/07/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato RUSSILLO GERARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Poste italiane spa, con ricorso notificato nell’agosto 2007, chiese la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno pubblicata il 5 settembre 2006, concernente i contratti a termine stipulati con M.M. il 3 giugno 2000 e il 1 ottobre 2001.
Il M. si difese con controricorso.
Successivamente è stato depositato, nella cancelleria della Corte, un verbale di conciliazione sindacale del 27 novembre 2008, in cui Poste italiane spa e il M., dichiarano di aver conciliato interamente la controversia, a tutti gli effetti di legge e che le “fasi giudiziali aperte saranno definite in coerenza con il presente verbale”. La conciliazione rende il ricorso inammissibile. Sussistono motivi per compensare le spese tra le parti, considerata la conciliazione integrale della controversia e le espressioni usate nella conciliazione.
La diversa richiesta formulata in memoria della difesa del controricorrente non è fondata. La stessa è argomentata con il ritardo, attribuito a Poste italiane, nel depositare il verbale di conciliazione nella cancelleria della Corte. Va rilevato in proposito che l’accordo in sede sindacale è successivo al ricorso per cassazione, e che, una volta raggiunto, ciascuna delle parti stipulanti aveva facoltà di produrlo a questa Corte, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011