Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21274 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 09/08/2019), n.21274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13018/2018 proposto da:

U.B., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Marco Cavicchioli, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale di

Novara;

– intimato –

e contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2019 dal cons. Dott. TRICOMI Laura.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Torino, con il decreto in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da U.B., il quale ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi; il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Preliminarmente vanno disattesi i primi due motivi, che propongono questioni in merito alla eventuale illegittimità costituzionale del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e ss. e della decretazione con decreto legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza, perchè irrilevanti per la ragioni in dettaglio esposte nella sentenza di questa Corte n. 17717 del 05/07/2018, alla quale si rinvia.

Il terzo motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con modif., dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, per avere omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti in assenza di videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa, è fondato alla luce del principio secondo cui, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto, ove non sia disponibile la videoregistrazione, a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso in cui il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. del 5/7/2018 n. 17717; Cass. del 26/10/2018 n. 27182).

L’accoglimento del ricorso, nei termini precisati, comporta la cassazione del decreto ed il rinvio della causa al Tribunale di Torino in diversa composizione per un nuovo esame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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